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La prescrizione dell'azione civile volta al risarcimento dei danni connessi alla divulgazione di un articolo di stampa a contenuto astrattamente diffamatorio comincia a decorrere da quando l'interessato è posto nella condizione di esercitare l'azione de qua, ovvero da quando avverte la potenziale levisività della notizia

La prescrizione dell'azione civile volta al risarcimento dei danni connessi alla divulgazione di un articolo di stampa a contenuto astrattamente diffamatorio comincia a decorrere da quando l'interessato è posto nella condizione di esercitare l'azione de qua, ovvero da quando avverte la potenziale levisività della notizia. Tale momento non può essere fatto coincidere, in riferimento, in particolare, al caso specifico, al momento di assoluzione del danneggiato dal procedimento penale intentato a suo carico a causa del contenuto dell'articolo di stampa, atteso che la valutazione della portata offensiva dell'articolo risulta immediatamente percepibile in capo al soggetto protagonista dello stesso, ovviamente in grado di apprezzare la continenza dei fatti narrati, tanto in senso sostanziale - quale verità almeno soggettiva dei fatti - che formale - quale esposizione misurata degli stessi - ed in grado di percepire, altresì, la sussistenza di una possibile lesione alla propria integrità morale. Dal momento della pubblicazione dell'articolo, pertanto, il presunto danneggiato è in grado di esercitare l'azione risarcitoria e, quindi, deve ritenersi che la prescrizione del relativo diritto decorra, appunto, dalla pubblicazione stessa indipendentemente dalle ulteriori eventuali ripercussioni che si siano prodotte sulla vita del protagonista.

Corte d'Appello Firenze Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 febbraio 2011, n. 223



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott. Virgilio Romolì - Presidente -

Dott. Giulio De Simone - Consigliere rel. -

Dott. Alessandro Turco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa iscritta al numero 1432/2009 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,

vertente tra

(...), con (...), in persona del procuratore Dott. (...), rappresentata e difesa dall'avv. Da.Ga. in forza di procura in calce all'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata in Firenze presso il predetto legale in via (...)

Appellante

E

(...), rappresentato e difeso dall'avv. Gr.Bi. in forza di procura a margine dell'atto di citazione in appello, domiciliato in Firenze presso la cancelleria civile di questa Corte

Appellato

Oggetto: responsabilità extracontrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 23 febbraio 2007, (...) conveniva la (...) avanti al Tribunale di Firenze, esponendo di essere stato sottoposto ad un procedimento penale, conclusosi con l'assoluzione, di aver subito danni per effetto della pubblicazione di articoli di stampa che esorbitavano dai limiti del diritto di cronaca e chiedendo di essere risarcito ad opera della società proprietaria del giornale che quegli articoli aveva pubblicato. Si costituiva la convenuta, eccependo in via pregiudiziale la prescrizione della pretesa fatta valere, dal momento che gli articoli erano stati pubblicati nel periodo maggio - giugno 1995 mentre la notificazione della citazione avanti al Tribunale di Terni, che costituiva il primo atto interruttivo, era avvenuta nell'ottobre 2005; quel procedimento, che era stato instaurato per gli stessi fatti dell'attuale, si era concluso con la cancellazione della causa dal ruolo. Contestava poi nel merito la fondatezza della pretesa. Il Tribunale di Firenze pronunciava sentenza contestuale sull'eccezione di prescrizione, ritenendo che il momento in cui il danneggiato aveva avuto la percezione dell'ingiustizia del danno coincideva (che secondo l'insegnamento proveniente da Cass. Civ. sez. un. 581/2008) con quello della pronuncia della sentenza di assoluzione, avvenuta il 10 luglio 2003; solo da allora era iniziata la decorrenza della prescrizione, che dunque non era maturata. Proponeva appello la (...) deducendo con primo motivo che soltanto con la comparsa conclusionale, dunque tardivamente, la difesa avversaria aveva affermato che il termine prescrizionale decorreva dalla pronuncia della sentenza penale di assoluzione. Con secondo motivo censurava la decisione impugnata laddove questa aveva individuato il momento in cui era stato percepito il danno ingiusto: dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo, ivi compresi i capitoli della prova testimoniale ivi dedotta, era evidente che i danni lamentati erano collegati immediatamente con la pubblicazione degli articoli di stampa. Ne conseguiva che il richiamo che il Tribunale di Firenze aveva fatto alla sentenza n. 581/2008 delle Sezioni Unite non era conferente. Si costituiva l'appellato, contestando la fondatezza dei motivi di gravame ed eccependone la mancata specificità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi espressi dall'appellante sono adeguatamente chiari, tanto che hanno consentito all'appellato di formulare un'adeguata difesa. Il secondo motivo pone il tema del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, relativamente ad un'azione civile intesa al risarcimento dei danni che si allegavano provocati dalla pubblicazione di articoli di stampa. Nella dialettica che si è svolta in primo grado tra le parti è rimasto non contestato che la sede civile è quella prescelta per chiedere il risarcimento per le conseguenze di una condotta che, valutata in sede penale, avrebbe configurato il reato di diffamazione a mezzo stampa. Le difese apprestate dalla convenuta in prime cure fanno conseguentemente riferimento, dopo la ricordata eccezione di prescrizione, all'esimente di cui all'art. 51 c.p., nella specie al diritto di cronaca e di critica. Ricondotta dunque la vicenda allo schema del reato di diffamazione a mezzo stampa ed ai relativi elementi costitutivi, v'è da osservare che la valutazione della portata offensiva degli articoli, intesa questa come travalicamento del diritto di cronaca, non v'era la necessità di attendere l'esito del giudizio penale che aveva visto il (...) come imputato: l'interessato sapeva se v'era o meno continenza dei fatti narrati, intesa questa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari; sapeva altresì se l'opinione espressa dagli autori degli articoli ledeva o meno, per le espressioni utilizzate, l'integrità morale di esso (...).

Era dunque in condizione di esercitare il diritto di chiedere il risarcimento del danno sin dal tempo della pubblicazione di quegli articoli; e se uno dei corollari del paradigma defensionale prospettato con l'atto introduttivo fosse stato eventualmente costituito dall'affermazione della verità giudiziale sui fatti oggetto del processo penale, l'eventuale giudizio civile avrebbe potuto venir sospeso, come previsto dall'art. 295 c.p.c. Quella pronuncia della Suprema Corte (581/2008) che, a sezioni unite, ha stabilito che "La prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito da chi abbia contratto per contagio una malattia decorre dal giorno in cui essa viene percepita quale danno ingiusto conseguente all'altrui condotta dolosa o colposa, ovvero può essere percepita come tale, in relazione all'ordinaria diligenza del soggetto leso e tenuto conto delle comuni conoscenze scientifiche dell'epoca", a ben vedere, riafferma un principio generale, da cui anche la presente decisione non si discosta: la prescrizione inizia a decorrere da quando l'interessato è in condizione di esercitare il diritto; ma quel principio, applicato al caso concreto, collega il termine iniziale della prescrizione alla pubblicazione degli articoli, non alla sentenza penale di assoluzione. Va dunque accolto l'appello della (...) e dichiarata ormai maturata la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno conseguente ad un'ipotizzabile diffamazione a mezzo stampa. Le spese del presente grado sono liquidate d'ufficio in Euro 3.000,00 (Euro 1.000,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari) e poste a carico del soccombente appellato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione seconda civile - definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla (...) avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze in data 27 dicembre 2008, n. 4499 ed in riforma di questa, dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni azionato da (...) con la citazione notificata il 26 ottobre 2005. Condanna il (...) a rifondere all'appellante le spese del presente grado, liquidate in Euro 3.000,00.

Così deciso in Firenze l'1 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

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