Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

La presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale

Il condominio degli edifici e' uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini; che l'espressione della volonta' di presentare querela per un fatto lesivo di uno di questi interessi comuni non puo' che passare attraverso tale strumento di gestione collegiale; pertanto la presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 18 febbraio 2011, n. 6197



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. PALLA Stefano - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

difensore di Ar. Sa. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 4.2.2010;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 22.5.2009, Ar. Sa. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di violazione di domicilio commesso l'(OMESSO) introducendosi clandestinamente nel sottoscala di un edificio sito nella via (OMESSO), ove veniva sorpreso dal condomino Le. Pi. .

Il ricorrente lamenta:

1. violazione di legge e mancanza ed illogicita' della motivazione sulla presenza di una valida querela per il reato contestato;

2. mancanza, illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione sulla determinazione della pena.

RITENUTO IN FATTO

Il primo motivo di ricorso, relativo alla validita' della querela, e' fondato.

Con la sentenza impugnata, premesso che la querela veniva presentata il 4.5.2004 dal condomino Le. , si riteneva condivisibile la tesi del giudice di primo grado per la quale, essendo le parti comuni di un edificio di proprieta' pro quota dei titolari degli alloggi e comunque nella piena disponibilita' degli stessi, il singolo condomino e' legittimato a proporre querela per un reato quale quello in esame.

Il ricorrente discute tale argomentazione osservando che, a seguire la stessa, si attribuirebbe al condomino un diritto che deve invece essere ricondotto a tutti i proprietari in ragione delle loro quote; e che appare di contro logica la diversa conclusione per la quale la titolarita' del diritto di querela spetta all'intero condominio, altrimenti non comprendendosi perche' competa all'assemblea condominiale, ad esempio, la decisione sulla costituzione di parte civile del condominio in un procedimento penale.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione oggetto del motivo appena riportato, osservando che il condominio degli edifici e' uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condomini; che l'espressione della volonta' di presentare querela per un fatto lesivo di uno di questi interessi comuni non puo' che passare attraverso tale strumento di gestione collegiale; e che pertanto per la presentazione di una valida querela da parte di un condominio in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea condominiale (Sez. 2, n.6 del 29.11.2000, imp. Panichella, Rv.218562).

Tali principi non possono che essere condivisi anche in questa sede.

Il fondamento della previsione della procedibilita' a querela della persona offesa e' tradizionalmente ricondotto, nelle diverse concezioni proposte, ai due ambiti della verifica di un'effettiva offensivita' del reato, rimessa in determinati casi al giudizio del soggetto passivo, o del rispetto della sfera privata della parte offesa nel perseguimento di taluni illeciti penali. Ognuna di queste dimensioni presuppone l'attribuzione alla persona offesa di valutazioni e scelte di particolare impegno e complessita'. A qualunque di esse si intenda aderire, cio' che viene in ogni caso ad esserne richiamata e' la necessita' di una piena e completa deliberazione da parte del soggetto passivo nell'interezza della sua personalita'; il che, laddove vittima del reato sia un soggetto collettivo quale e' il condominio di un edificio, coinvolge necessariamente la totalita' dei componenti nella sua espressione istituzionale, rappresentata dall'assemblea.

E' altresi' da escludere che il singolo condomino possa esercitare una facolta' di questo genere con riferimento alla propria quota millesimale delle parti comuni dell'edificio, in presenza di un giudizio che, lo si ritenga vertente sull'effettivita' dell'offesa o sull'opportunita' dell'esercizio dell'azione penale, non e' suscettibile di applicazione frazionata rispetto all'oggetto del reato.

Questa conclusione trova peraltro ulteriori ragioni di sostegno nella crescente rilevanza che la legislazione tende ad attribuire al condominio quale centro di imputazione di situazioni giuridiche anche di rilevanza pubblicistica; venendone ad essere rimarcata la dimensione collettiva in pregiudizio della prospettiva di una rappresentativita' autonoma dei singoli condomini.

Il condomino non e' in conclusione legittimato a presentare querela per un reato quale quello contestato, commesso in danno di parti comuni dell'edificio. L'azione penale non poteva pertanto essere esercitata nel caso in esame per mancanza di una valida querela; e la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2548 UTENTI