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La presenza di un sistema di localizzazione dell'auto esclude l'esposizione alla pubblica fede e la conseguente l'appicazione dell'aggravante

La presenza di un sistema di localizzazione dell'auto esclude l'esposizione alla pubblica fede e la conseguente l'appicazione dell'aggranvante.
E' quanto stabiltito dalla Corte di Cassazione con Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 novembre 2008, n. 44157.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Maria Stefan - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BA. An. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza in data 7.2.2008 della Corte d'appello di Venezia.

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilita' del ricorso.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza 14.6.2007 del Tribunale di Padova, che aveva condannato Ba.An. alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato, commesso il (OMESSO).

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:

2.1. violazione di legge, e in particolare erronea applicazione dell'articolo 625 c.p., comma 1, n. 7 giacche' l'aggravante della esposizione alla pubblica fede andava esclusa in considerazione del fatto che l'autovettura oggetto di sottrazione era dotata di un antifurto satellitare che consentiva d'esercitare una continua vigilanza sul mezzo, tanto che l'auto era stata trovata, grazie a tale sistema, a poca distanza dal luogo ove era parcheggiata e il delitto contestato come consumato era stato ritenuto tentato; con conseguente improcedibilita' del reato di tentato furto non aggravato, non essendo stata proposta querela;

2.2. mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilita' sulla base di un complesso meramente indiziario, senza specificamente verificare la plausibilita' della versione dei fatti prospettata dal ricorrente, esclusa sulla base di mere congetture e massime d'esperienza ingiustificate, sul presupposto indimostrato che solo l'imputato potesse mentire e non gia' invece la persona offesa;

2.3. carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (l'affermazione "l'oggettiva gravita' del fatto e la negativa biografia del Ba. impongono di ritenere equa la pena irrogata ed escludono la concedibilita' degli invocati benefici" non potendo essere riferita alle circostanze attenuanti generiche, che "benefici" non sono).

DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il primo motivo - con il quale si deduce che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la circostanza aggravante speciale dell'articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, e cioe' dell'essere il tentato furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede del bene dal momento che questo (un'autovettura) era dotato di antifurto satellitare - appare fondato e assorbente.

Puo' dirsi pacifico in fatto (sulla base di quanto affermato concordemente nelle sentenze di merito) che la vettura oggetto di furto era dotata di un antifurto satellitare che ne ha consentito l'esatto rilevamento a seguito dello spostamento "per poche centinaia di metri" (sentenza impugnata p. 6). Entrambe le sentenze di merito hanno poi ritenuto che nel caso in esame proprio a causa del sistema di rilevamento posto in essere dalla societa' che gestiva il sistema di antifurto satellitare (su mandato rilasciato all'atto della stipulazione del contratto collegato alla attivazione di detto antifurto) la vettura sottratta non poteva di fatto ritenersi mai uscita dalla sfera di sorveglianza continuativa dell'incaricato della sua protezione e, per esso, del suo proprietario, ed in base a cio' avevano ritenuto di dover ricondurre la fattispecie concreta, contestata come consumata, all'ipotesi di tentativo.

In conclusione: la vettura rubata (rectius che si era tentato di rubare) era munita di un sistema di protezione che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato dal proprietario.

In siffatta situazione non trova tuttavia ragione la contestazione dell'aggravante dell'articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, riferita ad una pretesa esposizione della vettura alla pubblica fede soltanto per via del fatto che, pur munita di tanto sofisticato sistema antifurto, fosse stata parcheggiata su una strada pubblica.

Puo' dirsi pacificamente condivisa l'osservazione che la situazione di esposizione alla pubblica fede e' la particolare situazione "in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onesta' e di rispetto della proprieta' altrui e, per cio' stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo". Risalente e' percio' la giurisprudenza secondo cui implica detto affidamento ogni situazione di assenza di vigilanza diretta e continuativa da parte del titolare del bene lasciato "anche temporaneamente incustodito" (Cass. Sez. 4, n. 5113 del 7.11.2007, Demma; Sez. 5, n. 34009 del 20.9.2006, Mocarsky; e, in tema di non configurabilita' dell'aggravante nell'ipotesi di sottrazione da grande magazzino di bene protetto da placca antitaccheggio: Cass. 29.10.2003, Pino, in Cass. pen. 2004, 1975), cosa che ha condotto ad escludere per la maggior parte dei casi che l'esistenza di congegni "antifurto" sulle auto parcheggiate nella pubblica via fosse da se' incompatibile con la configurabilita' dell'aggravante sul rilievo che detti congegni non assicuravano appunto una continuativa e diretta vigilanza sul bene (tra molte vedi, a partire; da Sez. 2, 16.12.1954, Boggione; Sez. 2, 10.4.1956, Mangiavillano; Sez. 2, 5.2.1957, n. 335, Brizio; Sez. 2, 17.6.1958, Cerere, in tempi piu' recenti: Sez. 2, n. 7760 del 3.4.1981, Tallini; Sez. 2, n. 8504 del 16.5.1985, Stimoli; Sez. 2, n. 11977 del 4.7.1989, Panebianchi; contra, tuttavia: Sez. 2, 19.6.1959, Grasso, e Sez. 2, 7.11.1959, ric. P.M. in causa Vaccaro, che ritiene inapplicabile l'aggravante nell'ipotesi "in cui l'agente non possa superare l'ostacolo stesso senza dare l'allarme sulla azione delittuosa, come nel caso in cui sul veicolo sia installato un idoneo congegno antifurto o una sirena d'allarme").

Non sussistono viceversa le ragioni o le condizioni, neppure quelle volute dalla giurisprudenza piu' rigorosa, per ritenere sussistente l'aggravante della esposizione alla pubblica fede nella situazione in esame, nella quale come s'e' detto la tutela del bene non era lasciata, in tutto o in parte, all'altrui rispetto, ma risultava preservata da congegni capaci di assicurare, per quanto ricostruito dai giudici di merito, una sorveglianza assidua (continuativa) ad opera dalla societa' che gestiva per conto del proprietario il sistema di rilevamento satellitare del bene: in situazione insomma in cui la realizzazione del tentativo di furto non e' stata resa possibile ne' in alcun modo favorita dalla indistinta esposizione della cosa all'altrui onesta', ma s'e' verificata solo a causa della malaccorta pregressa perdita delle chiavi della vettura.

Esclusa l'aggravante, il reato e' procedibile a querela e questa non e' stata proposta. La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio perche' l'azione penale non poteva essere esercitata in mancanza di querela.

P.Q.M.

Esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.








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