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La responsabilità dell’albergatore per il furto di cose in albergo non è illimitata se non si fornisce la prova di una sua colpa

La responsabilità dell’albergatore per il furto di cose in albergo non è illimitata se non si fornisce la prova di una sua colpa.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile con sentenza n.15468/2007.
La responsabilità illimitata dell’albergatore ex art. 1785 c.c., afferma il S.C., deve ritenersi esclusa se il danneggiato non dimostra il nesso causale fra la condotta colposa dell’albergatore e il furto subito. In tale caso trova, invece, applicazione l’art. 1783 c.c., in forza del quale il risarcimento è limitato ad una somma pari a cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per una giornata.



- Leggi la sentenza integrale -

Suprema Corte di Cassazione
Sezione Terza Civile
sentenza n.15468/2007

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato N. A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Trento D. G., titolare dell'Hotel D. di Moena chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura di L. 84.000.000.

Esponeva che, mentre si trovava ospite nell'albergo le era stata sottratta una pelliccia del valore sopra indicato e che la sottrazione era da imputarsi al comportamento colposo dell'albergatore perché le chiavi della sua stanza non erano state custodite con le opportune cautele.

Si costituiva il convenuto affermando che le chiavi della stanza erano custodite e, in subordine, l'accoglimento della domanda nei limiti di cui all' art. 1783, 3° comma c.c.; in via ulteriormente subordinata, chiedeva la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento per concorso di colpa dell'attrice e autorizzazione a chiamare in causa la propria società assicuratrice.

Autorizzato dal giudice il convenuto chiamava in causa la Allianz S.p.A., che si costituiva assumendo che la copertura assicurativa era contrattualmente stabilita in L. 4.000.000.

Il Tribunale con sentenza 16.5.2000 accoglieva in parte la domanda condannando il D. al pagamento in favore della N. della somma di L. 31.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, mentre la Allianz veniva condannata a pagare in favore della N. e del D. le spese di causa.

Impugnava la sentenza il D..

La Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza impugnata condannando il D. al pagamento a favore di N. A. della somma di € 4.420,97, con gli interessi.

Ricorre per Cassazione D. con due motivi.

Resiste N. A. con controricorso e ricorso incidentale.

Ha depositato memoria il ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente i procedimenti devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perché aventi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.

Il ricorrente affida il ricorso principale ai seguenti motivi:

1) Motivazione apodittica (e dunque omessa) ovvero insufficiente su punto decisivo della controversia (art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.). In ogni caso contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.). In subordine violazione dell'art. 1783 c.c. (art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.).

2) Violazione dell'art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia su specifico punto oggetto del gravame d'appello (art. 360, lo comma, n. 5 c.p.c.)

Con il primo motivo il ricorrente assume che la corte territoriale, accertata l'effettiva perpetrazione del furto della pelliccia ai danni di N. A., avrebbe escluso nella specie la sussistenza di responsabilità illimitatadell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 c.c. [2], affermando l'applicabilità dell'art. 1783 c.c. con conseguente limitazione del risarcimento a somma pari a cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per una giornata; e la Corte territoriale senza fare accenno alle emergenze istruttorie avrebbe indicato in L. 66.000 il costo della stanza alla data del 31.3.1993 e di conseguenza in L. 6.600.000 l'entità del risarcimento dovuto. La Corte quindi non avrebbe motivato in alcun modo o, comunque, avrebbe motivato in modo insufficiente, in merito all'effettivo prezzo della locazione dell'alloggio all'epoca in cui la pelliccia fu sottratta e, ove fosse ritenuta sufficiente la motivazione, essa sarebbe ritenuta dal ricorrente, contraddittoria.

Il S. C. osserva al riguardo che vi è in atto la prova del corrispettivo giornaliero pagato dalla ricorrente e la relativa valutazione, ai fini di stabilire la misura della copertura assicurativa, è di competenza del giudice di merito. Eventuali errori di fatto potrebbero formare oggetto di revocazione e non di ricorso.

D'altra parte la sentenza impugnata ha affermato che l'attrice nell'atto di citazione ha fondato l'azione risarcitoria oltre il limite di cui all’art. 1783 c.c. sul presupposto di un nesso causale tra la condotta colposa dell'albergatore ed il furto subito e cioè ai sensi dell' art. 1785 bis c.c., ma la Corte non ha ritenuto fornita la prova in relazione al nesso di causalità tra l'omessa custodia delle chiavi e la sottrazione della pelliccia.

Il motivo va dunque rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata pronuncia in ordine al motivo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, benché la convenuta fosse parzialmente soccombente.

Anche tale motivo è destituito di fondamento desumendosi la motivazione da tutte le argomentazioni svolte, anche se per implicito.

Il motivo va dunque rigettato.

Con il ricorso incidentale la controricorrente assume che la Corte territoriale ha escluso la responsabilità illimitata dell’albergatore, poiché agli atti non vi sarebbe la prova che il fatto sarebbe stato consumato dal ladro utilizzando, per introdursi nella stanza occupata dalla ricorrente incidentale, dove si trova la pelliccia, la chiave lasciata incustodita sul bancone della reception.

Al riguardo la Corte d’Appello di Trento ha rilevato che non sussistono agli atti elementi probatori sulla base dei quali sarebbe possibile affermare che il furto sarebbe stato perpetrato secondo le anzidette modalità.

Anche questo motivo va rigettato trattandosi di apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti.

Depositata in Cancelleria l’11 luglio 2007.

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