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La richiesta di riesame di un provvedimento di convalida di sequestro può essere trasmessa anche via fax o mediante telegramma

La richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta anche con telegramma o con trasmissione dell'atto mediante raccomandata alla cancelleria del tribunale competente. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penale, con sentenza del 7 gennaio 2008, n. 230.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere

Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NO. Ce., n. a (OMESSO);

avverso la ordinanza in data 5 marzo 2007 del Tribunale di Pisa;

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per la inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

FATTO

1. Con decreto del 29 gennaio 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa disponeva il sequestro a fini probatori dell'autovettura Mercedes tg. (OMESSO), formalmente di proprieta' di NO.Ce., ritenendo configurabile a carico di questa la ipotesi di reato di cui all'articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 7 in danno di Sc.Gi., che aveva dichiarato di avere acquisito la proprieta' del veicolo a seguito di compravendita.

Il decreto veniva notificato all'indagata, a mani proprie, in data 6 febbraio 2007.

In data 16 febbraio 2007, il difensore avv. Maurizio Nucci inoltrava per posta raccomandata richiesta di riesame avverso il suddetto decreto. Il plico perveniva al Tribunale di Pisa in data 19 febbraio 2007.

2. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del riesame ex articolo 324 c.p.p. in relazione all'articolo 257 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame, in quanto "presentata il 19/2/07, e, quindi, oltre il termine dei 10 gg. previsto dall'articolo 324 c.p.p. a pena di decadenza", e condannava la No. al pagamento delle spese del procedimento.

3. Ha proposto ricorso per cassazione di persona l'indagata, che denuncia la violazione dell'articolo 324 c.p.p., comma 1 e articolo 583 c.p.p., commi 1 e 2, osservando che, come chiarito dalla Sezioni unite, con la sentenza in data 11 maggio 1993, ric. Mo. Es., deve considerarsi applicabile alla richiesta di riesame l'articolo 583 c.p.p.; e che nella specie l'atto era stato ritualmente e tempestivamente spedito il 16 febbraio 2007, nel rispetto del termine di dieci giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento di sequestro, non rilevando, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la successiva data in cui l'atto era pervenuto nella cancelleria.

La ricorrente ha chiesto conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. La Quinta Sezione della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza resa alla Camera di consiglio del 18 settembre 2007, rilevato un contrasto di giurisprudenza circa la ritualita' della proposizione a mezzo posta della richiesta di riesame in tema di provvedimenti di sequestro, ha rimesso il ricorso stesso alle Sezioni unite, a norma dell'articolo 618 c.p.p..

In particolare nella ordinanza si osserva che pur dopo la sentenza delle Sezioni unite in data 11 maggio 1993, ric. Mo. Es., con la quale era stato affermato che la richiesta di riesame ai sensi vuoi dell'articolo 309 c.p.p. vuoi dell'articolo 324 c.p.p. poteva essere proposta anche mediante telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata, a norma dell'articolo 583 c.p.p., alcune decisioni delle singole sezioni avevano mantenuto la linea interpretativa secondo cui il richiamo fatto dall'articolo 309 c.p.p., comma 4 e articolo 324 c.p.p., comma 2 alle forme dell'articolo 582 c.p.p., e non anche a quelle di cui all'articolo 583 c.p.p., rendeva inammissibile una richiesta di riesame proposta con l'uso del mezzo postale; e che tale indirizzo dissenziente si e' poi consolidato, con riguardo alle sole richieste di riesame avverso provvedimenti di sequestro, dopo che la Legge 8 agosto 1995, n. 332 mentre aveva inserito nell'articolo 309 c.p.p., comma 4 il richiamo anche alle forme dell'articolo 583 c.p.p., aveva lasciato inalterato nell'articolo 324 c.p.p., comma 2 il solo richiamo alle forme dell'articolo 582 c.p.p..

A tale restrittivo indirizzo, si osserva ancora nella ordinanza, continua pero' ad contrapporsi quello in linea con le indicazioni ermeneutiche segnate dalla sentenza Mo.Es., la cui validita' non poteva ritenersi essere intaccata dalle novita' recate dalla Legge n. 332 del 1995; ed e' appunto su questa linea interpretativa che espressamente afferma di collocarsi il Collegio rimettente, richiamando le argomentazioni rese dalle Sezioni unite.

Si e' peraltro ritenuto che, perdurando e anzi precisandosi su altre basi normative il contrasto, fosse doveroso rimetterne la risoluzione alle Sezioni unite.

5. In data 18 dicembre 2007 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa comunicava a queste Sezioni unite che, con decreto dell'8 ottobre 2007, era stato disposto il dissequestro dell'autovettura di cui al presente ricorso e la sua restituzione, quale avente diritto, a No.Ce., e che il giorno 9 ottobre successivo era stata data esecuzione al provvedimento.

DIRITTO

1. La questione di diritto implicata dal ricorso, a prescindere dalle particolarita' della fattispecie concreta, e' riassumibile nel seguente quesito: "se la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro sia validamente proposta, ai sensi dell'articolo 583 c.p.p., anche mediante telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di posta raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell'articolo 324 c.p.p., comma 5".

2. Al quesito deve essere data risposta affermativa.

3. Nella versione originaria del codice di rito, ai fini della presentazione delle richieste di riesame di misure cautelari personali o di provvedimenti di sequestro (non solo cautelari ma anche probatori), si rimandava alle "forme previste dall'articolo 582 c.p.p." (articolo 309 c.p.p., comma 4 e articolo 324 c.p.p., comma 2).

L'articolo 582 c.p.p. disciplina, in via generale, le formalita' della presentazione dell'atto di impugnazione, prevedendo, tra l'altro, che esso debba essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Questa ultima specificazione e' pero' espressamente derogata per le richieste di riesame, che si presentano nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, se si tratta di richieste avverso provvedimenti di sequestro (articolo 324 c.p.p., comma 5) o in quella del tribunale "distrettuale", se si tratta di richieste avverso provvedimenti di coercizione personale (articolo 309 c.p.p., comma 7, come novellato dalla Legge 8 agosto 1995, n. 332).

Il mancato rinvio da parte dell'articolo 309 c.p.p. e articolo 324 c.p.p. all'articolo 583 c.p.p., che prevede, anch'esso in via generale, che le impugnazioni possano essere proposte con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata (comma 1), e che in tal caso l'impugnazione si considera proposta dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma (comma 2), aveva fatto sorgere un contrasto interpretativo nell'ambito della Corte di cassazione, con riferimento, in genere, alle richieste di riesame: in alcune decisioni si era affermato che l'esclusivo rinvio alle forme dell'articolo 582 c.p.p. rendesse inammissibile la proposizione della richiesta a mezzo di telegramma o con l'invio dell'atto per posta raccomandata, dato che queste forme erano previste dall'articolo 583 c.p.p., che pero' non era richiamato dagli articoli 309 e 324 c.p.p.; secondo un opposto orientamento, il rinvio esplicito all'articolo 582 c.p.p. implicava quello, ad esso complementare, all'articolo 583 c.p.p..

4. Le Sezioni unite, investite della risoluzione del contrasto, avevano, con la sentenza emessa alla c.c. dell'11 maggio 1993, ric. Mo.Es., condiviso l'orientamento estensivo, affermando che:

- la specificita' della procedura di riesame, rispetto alla disciplina generale delle impugnazioni, attiene essenzialmente alla individuazione dell'ufficio giudiziario ove l'atto deve essere presentato (non quello che ha emesso il provvedimento impugnato ma quello competente a decidere), come aveva gia' puntualizzato Sez. un., c.c. 18 giugno 1991, D'Alfonso;

- non era decisivo il rinvio operato dall'articolo 309 c.p.p., comma 4 e articolo 324 c.p.p., comma 2 al solo articolo 582 c.p.p., sia perche' questa disposizione certamente non esaurisce la disciplina sulle impugnazioni in tema di riesame, sia perche' il rinvio richiamava le modalita' ordinarie della "presentazione" dell'atto di impugnazione, ma non escludeva che questa potesse avvenire con le modalita' complementari indicate dall'articolo 583 c.p.p., che significativamente si riferisce alla "proposizione" dell'atto di impugnazione, e quindi a una modalita' particolare della "presentazione" dell'atto;

- non vi erano ragioni, neanche attinenti alla esigenza di celerita', per le quali nella procedura di riesame la modalita' di spedizione per posta dovesse essere impedita, considerato che ove l'atto sia depositato nella pretura (ora tribunale o giudice di pace) del luogo ove si trovano le parti o i difensori o davanti a un agente consolare all'estero, questi uffici devono poi provvedere a trasmetterlo, per posta, alla cancelleria del tribunale del riesame.

5. Tali argomentazioni, mentre vennero fatte proprie da Sez. 2, c.c. 22 aprile 1994, Sabato, furono consapevolmente contrastate, isolatamente, da una precedente sentenza della medesima Sez. il (c.c. 13 ottobre 1993, ric. Ascione), secondo cui il rinvio fatto dall'articolo 309 c.p.p., comma 4 alle forme dell'articolo 582 c.p.p. era talmente "preciso e inequivocabile" da non poter essere integrato, a pena di un arbitrario ampliamento della sua portata, in contrasto con i criteri generali dettati dall'articolo 12 preleggi, con quello all'articolo 583 c.p.p., sia pure al fine di emendare, in via interpretativa, una svista del legislatore.

Per il vero, anche Sez. 1, c.c. 17 maggio 1994, Guerrieri, continua ad affermare che l'articolo 583 c.p.p. non trova applicazione nel procedimento di riesame (nella specie, avverso un sequestro preventivo), non facendo pero' alcun riferimento alla citata pronuncia delle Sezioni unite.

6. Con la Legge 8 agosto 1995, n. 332 articolo 16 comma 2 venne modificato l'articolo 309 c.p.p., comma 4, prevedendosi che per la richiesta di riesame relativa alle misure coercitive "si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p.".

L'estensione del richiamo all'articolo 583 c.p.p. ha reso dunque testualmente incontrovertibile che l'atto di riesame in materia di coercizione personale possa essere inviato per telegramma o a mezzo di raccomandata.

7. In epoca successiva a tale intervento legislativo, incidente solo sull'articolo 309 c.p.p., parte della giurisprudenza di legittimita' ha ritenuto tuttora validi gli approdi della citata sentenza delle Sezioni unite con riferimento anche alle richieste di riesame di provvedimenti di sequestro, essendosi osservato che non appariva interpretativamente corretto desumere dall'esplicita modifica dell'articolo 309 c.p.p. una intenzione di segno opposto con riguardo alle richieste di riesame ex articolo 324 c.p.p. (v. Sez. 2, c.c. 20 giugno 1997, Violante; Sez. 5, c.c. 9 marzo 2006, Tavecchio).

8. Per contro, altra parte della giurisprudenza, che si compendia in due decisioni della Seconda sezione penale dal contenuto motivazionale identico (c.c. 16 ottobre 2003, Ferrigno; c.c. 31 ottobre 2003, De Gemini), basandosi esclusivamente sulla considerazione che la novella del 1995 non e' intervenuta anche sull'articolo 324 c.p.p., comma 2 - il quale, relativamente alle richieste di riesame di provvedimenti di sequestro, continua a mantenere il solo rinvio alle "forme previste dall'articolo 582 c.p.p."-, ha ritenuto di individuare una intenzione differenziatrice del legislatore, razionalmente giustificabile sulla base delle diversita' degli interessi in gioco e delle relative procedure, diretta a escludere l'ammissibilita' della formalita' della spedizione per telegramma o con posta raccomandata dell'atto di riesame dei provvedimenti di sequestro, a differenza di quanto stabilito per il riesame dei provvedimenti applicativi di misure personali coercitive.

Questa linea interpretativa non e' condivisibile.

9. Occorre partire dalla considerazione che con la giurisprudenza da ultimo richiamata non si contesta l'esattezza degli argomenti esposti nella sentenza delle Sezioni unite Mo.Es., ma, come detto, si trae esclusivamente dalla novita' normativa costituita dalla modifica dell'articolo 309 c.p.p., comma 4 ad opera della Legge n. 332 del 1995 la conseguenza che, non essendo il legislatore intervenuto parallelamente anche sull'articolo 324 c.p.p., si sia inteso escludere, per le sole richieste di riesame avverso provvedimenti di sequestro, l'ammissibilita' della proposizione della richiesta a mezzo di telegramma o di plico raccomandato, ex articolo 583 c.p.p..

10. Trattandosi di individuare l'intenzione del legislatore, in un contesto interessato da contrasti giurisprudenziali e, insieme, da una produzione legislativa a un tempo caotica e frenetica, sarebbe inappagante fondarsi sul mero rilievo per cui nell'articolo 309 c.p.p. la legge "disse" e nell'articolo 324 c.p.p. "tacque", in applicazione di un'antica regola interpretativa che e' adeguata a epoche di legislazione ideale.

10.1. Occorre dunque contestualizzare il senso di quell'intervento, se possibile facendo riferimento, in primo luogo, ai lavori preparatori e, piu' precisamente, all'intenzione espressa dal legislatore.

Ora, va ricordato che, nel corso dei lavori della Commissione Giustizia della Camera, venne rilevato (seduta del 13 dicembre 1994, on. Marino) che la modifica dell'articolo 309 c.p.p., comma 4 era opportuna in presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla proponibilita' della richiesta di riesame (in genere) con le modalita' dell'articolo 583 c.p.p.; contrasto che all'epoca era ancora non risolto, posto che, come prima precisato, alla sentenza delle Sezioni unite non si era del tutto adeguata la giurisprudenza delle singole sezioni, tanto che la riferita sentenza pronunciata su ricorso As. aveva argomentatamente dichiarato di dissentirvi e a questa si era affiancata altra decisione (la citata sentenza su ricorso Guerrieri), pur se con apparente non consapevolezza della divergenza dal dictum delle Sezioni unite.

Inoltre, non traspare alcuna indicazione dai lavori preparatori nel senso che vi fosse una concorrente volonta' di differenziare, quanto a forme di presentazione, l'una e l'altra richiesta di riesame; tanto piu', e' il caso di rilevare, che l'intervento del legislatore del 1995 aveva come principale obiettivo quello di una rivisitazione della disciplina in materia di misure cautelari personali, sicche' e' ben immaginabile che fosse fuori della attenzione riformatrice la materia del riesame avverso provvedimenti di natura "reale".

10.2. In secondo luogo, va accertato se, oggettivamente, una differenziazione quanto a modalita' di proposizione delle richieste di riesame in materia personale e reale possa essere razionalmente giustificata in base alle caratteristiche dei due rimedi.

Nella citata sentenza della Sez. 2, ric. Ferrigno, che costituisce il modello dell'altra decisione che ne riproduce la motivazione, e che sostiene la non casualita' della differenziata previsione normativa, si evidenziano le ragioni di una simile diversita' di disciplina: 1. in materia di liberta' personale puo' giustificarsi un peculiare favore per una maggiore gamma di forme di esercizio del diritto di impugnazione; 2. Il luogo, le cadenze e gli effetti dei due procedimenti di riesame sono non poco differenti; 3. Il ricorso per cassazione ha un ambito diverso a seconda che si verta in materia personale o reale.

Ora, quanto al primo punto, va osservato che non si coglie alcuna ragione per escludere per le sole richieste di riesame in materia "reale" forme di presentazione che sono comuni indistintamente a ogni altra impugnazione penale, in base alla disciplina generale, applicabile alle piu' varie materie, che non distingue affatto tra natura degli interessi in gioco; quanto al secondo, che e' irrilevante una diversita' di effetti, di cadenze e di luogo di presentazione tra le due procedure, se non si colleghi razionalmente tale indiscutibile dato alla esigenza o anche solo alla opportunita' di una diversita' di forme di presentazione (ora piu' variegate, ora meno), esigenza che non solo non e' stata messa in luce dalla giurisprudenza di cui si discute, ne' mai dalla dottrina, ma che non e' nemmeno oggettivamente ipotizzabile; quanto al terzo, che la limitazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 325 c.p.p., comma 1, al solo caso della "violazione di legge", a differenza di quanto previsto dall'articolo 311 c.p.p., non ha evidentemente nulla a che vedere, sia dal punto di vista normativo sia da quello logico, con la disciplina delle formalita' di proposizione della precedente impugnazione.

L'unico dato di rilievo che potrebbe essere evocabile con riferimento al thema decidendum, in quanto potenzialmente interferente proprio con le modalita' di presentazione della richiesta di riesame, e' quello della oggettiva maggiore urgenza della decisione in materia di liberta' personale, tenuto conto dei valori implicati. Ma proprio questo aspetto avrebbe potuto semmai far propendere il legislatore a escludere dalla materia regolata dall'articolo 309 c.p.p., e non da quella dell'articolo 324 c.p.p., forme di proposizione della richiesta meno affidabili circa la celerita' della loro definizione. Scelta che invece non e' stata adottata, non solo perche' in via interpretativa cio' doveva ab origine essere ritenuto, stando alle puntuali osservazioni della citata sentenza delle Sezioni unite Mo. Es., ma perche' positivamente esclusa dalla ricordata novellazione dell'articolo 309 c.p.p., comma 4 ad opera della Legge n. 332 del 1995.

10.3. In terzo luogo, anche ove mai sussistessero dubbi interpretativi, occorrerebbe privilegiare il favor impugnationis (v. per il principio, tra le altre, Sez. un., c.c. 31 ottobre 2001, Bonaventura), tanto piu' che nel senso dell'ammissibilita' del ricorso al mezzo postale ai fini della proposizione di atti di impugnazione si indirizzano esigenze di effettivita' della tutela giurisdizionale che attraversano le piu' diverse forme di contenzioso, come testimoniato anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. sent. n. 98 del 2004, in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione; sent. n. 520 del 2002, in tema di ricorso alla commissione tributaria).

Una limitazione delle modalita' di presentazione della richiesta di riesame per i soli provvedimenti di sequestro parrebbe anzi sacrificare irragionevolmente le esigenze di tutela giurisdizionale, sol che si consideri che tale genere di provvedimenti sono idonei a incidere sulla posizione soggettiva non solo della persona sottosta' a indagini ma anche di quella di ogni altro interessato (v. articolo 324 c.p.p., comma 1).

11. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"La richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro e' validamente proposta, ai sensi dell'articolo 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente a norma dell'articolo 324 c.p.p., comma 5".

12. Occorre peraltro considerare che, come sopra precisato, successivamente alla proposizione del ricorso, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ha disposto la restituzione all'indagata dell'autovettura in sequestro.

Tale provvedimento priva dunque di interesse concreto la impugnazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

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