Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

La semplice divisione dello stupefacente in dosi non configura lo spaccio

Gli elementi indicati dall'articolo 73, comma 1° bis, lettera a), del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti («quantità», «modalità di presentazione » e «altre circostanze dell'azione») non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata esclusivamente sull'accertato frazionamento in dosi della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, non risultando adeguatamente considerate le circostanze, confermative dell'asserito uso personale, rappresentate dal mancato ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiali o strumenti utili per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente e dal fatto che il fornitore della droga risultava vendere lo stupefacente già suddiviso in dosi). PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 5, pg. 71

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 40668



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

Dott. GARRIBA Tito - Consigliere

Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PI. Pa. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1211 emessa il 17 febbraio 2009 dalla Corte d'appello di Napoli;

Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;

Udito il pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Pa.Pi. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe che ha confermato quella di primo grado che, previo riconoscimento del fatto di lieve entita' e della riduzione per il rito abbreviato, l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione piu' la multa per il reato di detenzione illecita di 33 dosi di hashish racchiuse in involucri termosaldati del peso complessivo lordo di g. 90.

Denuncia mancanza e illogicita' della motivazione:

1. in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente allo spaccio, assumendo che aveva acquistato la sostanza per uso personale, con i soldi derivanti da una lecita attivita' lavorativa;

2. in ordine al diniego delle attenuanti generiche, della riduzione della pena e della non menzione della condanna.

p.2. Il primo motivo di ricorso e' fondato.

p.a sentenza impugnata, sulla falsariga di quella di primo grado, fa derivare il convincimento che lo stupefacente illecitamente detenuto da Pi. fosse destinato allo spaccio dalla constatazione che era suddiviso in singole dosi gia' confezionate.

Tuttavia dalla lettura delle sentenze di merito emerge altresi' che l'imputato fu sorpreso in possesso della sostanza incriminata all'interno dell'abitazione - segnalata quale "punto di smercio di sostanze stupefacenti" - di tale P. V. , e che in detta abitazione non vennero rinvenuti materiali o strumenti utili per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente. Le cennate circostanze, valutate alla luce delle dichiarazioni dell'imputato che, all'atto dell'arresto, disse di avere acquistato l'hashish per il suo consumo personale, infirmano il significato accusatorio attribuito dai giudici di merito al frazionamento della sostanza, giacche', come si e' visto, il fornitore dell'imputato vendeva lo stupefacente gia' suddiviso in dosi. E' dunque manifestamente illogico, nella peculiare fattispecie concreta, affermare che lo stupefacente acquistato da Pi. fosse destinato allo spaccio e non all'uso personale, sol perche' era gia' frazionato in dosi.

Gli elementi indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti ("quantita'", "modalita' di presentazione" e "altre circostanze dell'azione") non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacche' la decisione sara' logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, in esso assorbito quello concernente il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3781 UTENTI