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la sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuta al minore socialmente pericoloso
Pubblicata il 22/07/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. MILO Nicola - Consigliere
Dott. LANZA Luigi - Consigliere
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ce. Su. , nato il (OMESSO);
avverso la sentenza 2 maggio 2006 della Corte di appello di Torino,
sezione per i minorenni che, in parziale riforma della decisione del
G.U.P. del Tribunale per i minorenni, ha ridotto la pena in relazione
al delitto Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
ex articolo 73.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per
l'inammissibilita' del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo ed unico motivo di impugnazione la difesa dell'imputato
deduce vizio di motivazione, per illogicita', in relazione all'omessa
concessione all'imputato minorenne del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
In particolare si lamenta:
a) la mancata valorizzazione sul punto della relazione dell'Ufficio
di servizio sociale e l'esclusivo apprezzamento delle modalita' di
commissione del fatto;
b) l'attribuzione, con un procedimento inferenziale errato, di un
ruolo criminale e di spicco al minorenne, sulla mera base della
quantita' di sostanza stupefacente rinvenuta;
c) l'assoluta assenza di considerazioni, del tutto necessarie, sulla
personalita' del minore stesso.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella specie va dogmaticamente premesso che la "pericolosita'" e' una
qualita', un modo di essere del soggetto, anche minorenne, da cui si
deduce la probabilita' che egli commetta nuovi reati. Essa si
differenzia dalla "capacita' criminale", che esiste sempre in misura
piu' o meno accentuata, per il fatto stesso che tale persona ha gia'
commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla
commissione dei reati stessi. La capacita' criminale e' quindi il
"genus" e la pericolosita' la "species", poiche' la prima e' solo
possibilita', mentre la seconda e' probabilita', piu' o meno
accentuata, di compiere illeciti penali.
La pericolosita' quindi, anche quella apprezzabile ex articolo 164
c.p., comma 1, coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva
della capacita' criminale, ma non con quella etico-retributiva della
medesima. Ne deriva che il giudizio prognostico favorevole,
indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena viene correttamente escluso, come nella
specie, dall'accettata pericolosita' sociale (Cass. Penale sez. 2,
9572/1990 Rv. 184786, Aresu; Massime precedenti Conformi: Rv. 130945
Rv. 163193), anche se generica e non confluita in provvedimenti di
intervento specifici.
In tale quadro valutativo, e' evidente che, solo laddove sia esclusa
la generica pericolosita' sociale del minorenne, e' possibile passare
all'ulteriore fase di opzione nella risposta giudiziaria in termini
di sospensione condizionale della pena (articoli 163 e 164 c.p.),
oppure di concessione del piu' ampio beneficio del perdono giudiziale
(articolo 169 c.p.). In ogni caso deve il giudice procedere ad un
attento esame della gravita' del fatto e della personalita' del
colpevole, trattandosi di componenti essenziali che attengono alle
modalita' dell'azione da apprezzarsi alla stregua dello specifico
richiamo alle circostanze indicate dall'articolo 133 c.p. (Cass.
Penale sez. 1, 1079/1982 Rv. 157329, Cucurachi, Massime precedenti
Conformi: Rv. 150839 Rv. 154703; Conf mass n 150839; Conf mass n
154703).
Inoltre, la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai
fini della sospensione condizionale della pena deve tener conto -
quando si tratta di minori - della "personalita' in formazione",
valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo - se esistente -
ed utilizzando, con cautela, eventuali fonti di accertamento
aspecifiche e non perfettamente aggiornate (Cass. Penale sez. 5,
3310/1996 Rv. 204249, Manuli), peraltro, con il preciso limite che
non puo' negarsi il detto beneficio della sospensione condizionale
della pena qualora il giudizio, relativo alla prognosi non favorevole
per il futuro, sia stato fondato soltanto sul comportamento "post
factum" dell'imputato (Cass. Penale sez. 4, 10009/1992, Rv. 193125,
Ciambrone).
Orbene nella specie i giudici di merito hanno fatto buon governo
delle regole suindicate, ed hanno correttamente desunto la generica
pericolosita' sociale dell'accusato, ancorandola ad un dato
sintomatico di indiscutibile affidabilita', anche prognostica, e
cioe' che la quantita' di stupefacente, detenuta (510 grammi di
cocaina) da un ragazzo, poco piu' che sedicenne, poteva trovare
giustificazione, secondo massime di comune esperienza e secondo l'id
quod plerumque accidit, soltanto attribuendo al giovanissimo accusato
un ruolo ed uno spessore criminale idoneo a fondare la negativita'
della prognosi, laddove non compensato - come risultato nella specie
- da una personalita' e qualita' in grado di neutralizzare i concreti
profili di probabilita' di reiterazione dell'illecito.
Nessun vizio quindi nell'argomentare, pur sintetico dei giudici
minorili, con conseguente rigetto del proposto ricorso.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va
condannata ex articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.