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la sospensione condizionale della pena non può essere riconosciuta al minore socialmente pericoloso

Nel processo penale minorile, solo laddove sia esclusa la pericolosità sociale del minorenne, è possibile passare all'ulteriore fase di opzione nella risposta giudiziaria in termini di sospensione condizionale della pena, oppure di concessione del più ampio beneficio del perdono giudiziale. Al fine di compiere tale valutazione, mentre la pericolosità sociale è una qualità, un modo di essere del soggetto, anche minorenne, da cui si deduce la probabilità che gli commetta nuovi reati, la capacità criminale, che esiste sempre, in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che tale persona ha già commesso il reato, costituisce, quindi, una attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. Ne discende che la capacità criminale è, quindi, il genus e la pericolosità sociale la species, poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità, più o meno accentuata, di compiere illeciti penali. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 1 aprile 2009, n. 14380)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ce. Su. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza 2 maggio 2006 della Corte di appello di Torino,

sezione per i minorenni che, in parziale riforma della decisione del

G.U.P. del Tribunale per i minorenni, ha ridotto la pena in relazione

al delitto Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,

ex articolo 73.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza.

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per

l'inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Con un primo ed unico motivo di impugnazione la difesa dell'imputato

deduce vizio di motivazione, per illogicita', in relazione all'omessa

concessione all'imputato minorenne del beneficio della sospensione

condizionale della pena.

In particolare si lamenta:

a) la mancata valorizzazione sul punto della relazione dell'Ufficio

di servizio sociale e l'esclusivo apprezzamento delle modalita' di

commissione del fatto;

b) l'attribuzione, con un procedimento inferenziale errato, di un

ruolo criminale e di spicco al minorenne, sulla mera base della

quantita' di sostanza stupefacente rinvenuta;

c) l'assoluta assenza di considerazioni, del tutto necessarie, sulla

personalita' del minore stesso.

Il motivo non merita accoglimento.

Nella specie va dogmaticamente premesso che la "pericolosita'" e' una

qualita', un modo di essere del soggetto, anche minorenne, da cui si

deduce la probabilita' che egli commetta nuovi reati. Essa si

differenzia dalla "capacita' criminale", che esiste sempre in misura

piu' o meno accentuata, per il fatto stesso che tale persona ha gia'

commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla

commissione dei reati stessi. La capacita' criminale e' quindi il

"genus" e la pericolosita' la "species", poiche' la prima e' solo

possibilita', mentre la seconda e' probabilita', piu' o meno

accentuata, di compiere illeciti penali.

La pericolosita' quindi, anche quella apprezzabile ex articolo 164

c.p., comma 1, coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva

della capacita' criminale, ma non con quella etico-retributiva della

medesima. Ne deriva che il giudizio prognostico favorevole,

indispensabile per la concessione del beneficio della sospensione

condizionale della pena viene correttamente escluso, come nella

specie, dall'accettata pericolosita' sociale (Cass. Penale sez. 2,

9572/1990 Rv. 184786, Aresu; Massime precedenti Conformi: Rv. 130945

Rv. 163193), anche se generica e non confluita in provvedimenti di

intervento specifici.

In tale quadro valutativo, e' evidente che, solo laddove sia esclusa

la generica pericolosita' sociale del minorenne, e' possibile passare

all'ulteriore fase di opzione nella risposta giudiziaria in termini

di sospensione condizionale della pena (articoli 163 e 164 c.p.),

oppure di concessione del piu' ampio beneficio del perdono giudiziale

(articolo 169 c.p.). In ogni caso deve il giudice procedere ad un

attento esame della gravita' del fatto e della personalita' del

colpevole, trattandosi di componenti essenziali che attengono alle

modalita' dell'azione da apprezzarsi alla stregua dello specifico

richiamo alle circostanze indicate dall'articolo 133 c.p. (Cass.

Penale sez. 1, 1079/1982 Rv. 157329, Cucurachi, Massime precedenti

Conformi: Rv. 150839 Rv. 154703; Conf mass n 150839; Conf mass n

154703).

Inoltre, la prognosi relativa alla commissione di ulteriori reati, ai

fini della sospensione condizionale della pena deve tener conto -

quando si tratta di minori - della "personalita' in formazione",

valorizzando ogni sintomo di evoluzione in positivo - se esistente -

ed utilizzando, con cautela, eventuali fonti di accertamento

aspecifiche e non perfettamente aggiornate (Cass. Penale sez. 5,

3310/1996 Rv. 204249, Manuli), peraltro, con il preciso limite che

non puo' negarsi il detto beneficio della sospensione condizionale

della pena qualora il giudizio, relativo alla prognosi non favorevole

per il futuro, sia stato fondato soltanto sul comportamento "post

factum" dell'imputato (Cass. Penale sez. 4, 10009/1992, Rv. 193125,

Ciambrone).

Orbene nella specie i giudici di merito hanno fatto buon governo

delle regole suindicate, ed hanno correttamente desunto la generica

pericolosita' sociale dell'accusato, ancorandola ad un dato

sintomatico di indiscutibile affidabilita', anche prognostica, e

cioe' che la quantita' di stupefacente, detenuta (510 grammi di

cocaina) da un ragazzo, poco piu' che sedicenne, poteva trovare

giustificazione, secondo massime di comune esperienza e secondo l'id

quod plerumque accidit, soltanto attribuendo al giovanissimo accusato

un ruolo ed uno spessore criminale idoneo a fondare la negativita'

della prognosi, laddove non compensato - come risultato nella specie

- da una personalita' e qualita' in grado di neutralizzare i concreti

profili di probabilita' di reiterazione dell'illecito.

Nessun vizio quindi nell'argomentare, pur sintetico dei giudici

minorili, con conseguente rigetto del proposto ricorso.

Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va

condannata ex articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del

procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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