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La stipula di un preliminare può rappresentare raggiro idoneo se si accompagna al precostituito proposito di non adempiere e il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto di conseguenza depauperato

Anche in assenza di qualsiasi messa in scena, la stipula di un contratto preliminare di vendita (o piu' propriamente, come nel caso in esame, di un contratto di compravendita con riserva della proprieta' al venditore sino al pagamento dell'intero prezzo) puo' rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni al precostituito proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l'elemento intenzionale del reato, e il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto in conseguenza depauperato. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 7 settembre 2009, n. 34538)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere

Dott. RENZO Michele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. Pa. , n. (OMESSO);

avverso la sentenza emessa in data 21 luglio 2005 dalla Corte di appello di Venezia;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

OSSERVA

Con sentenza in data 21 luglio 2005 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, in data 26 ottobre 2004 con la quale Ca. Pa. era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata (articolo 640 c.p., articolo 61 c.p., n. 7, commesso in (OMESSO)) e condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa nonche' al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Secondo la tesi accusatoria l'imputato, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare la vendita a Be. Fl. di un appartamento allo stesso locato, attraverso la formazione di un contratto preliminare di vendita (a riscatto) sottoscritto dal proprio padre Ca. Gu. il 10 gennaio 1985, avrebbe indotto in errore il Be. , procurandosi un ingiusto profitto attraverso l'incasso delle rate di pagamento del prezzo di vendita fino al 15 febbraio 1996 per complessive lire 98.205.000, rifiutando all'esito del pagamento la stipula del contratto di compravendita e anzi cedendo il 22 dicembre 2000 l'immobile ad una terza persona.

Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, personalmente, ricorso per Cassazione deducendo:

1) la mancanza di motivazione sotto il profilo dell'omessa valutandone di prove decisive e sotto quello dell'inidoneita' argomentativa relativamente alla mancata partecipazione dell'imputato alla conclusione del contratto preliminare, che secondo l'imputazione avrebbe integrato la condotta truffaldina;

2) la violazione dell'articolo 640 c.p. in relazione all'elemento oggettivo del reato per la cui esistenza non basterebbe un comportamento equivoco da parte dell'imputato, ma sarebbe necessario un comportamento avente caratteristiche manipolative della realta' esterna e tale da incidere sulla sfera volitiva del soggetto passivo;

3) la violazione di legge e l'omessa motivazione per l'erronea applicazione dell'istituto della prescrizione fatta decorrere, con interpretazione sfavorevole all'imputato, dall'anno 2000 mentre la stessa persona offesa aveva affermato che fin dal 1996 il Ca. aveva rifiutato il trasferimento dell'immobile; del resto non sarebbe stato possibile individuare il momento consumativo del reato, coincidente con il conseguimento del profitto e con il correlativo danno patrimoniale altrui, nella data di alienazione a terzi dell'immobile (atto dispositivo reso possibile dalla conservata disponibilita' del bene nonostante l'integrale pagamento del prezzo che, in ipotesi, avrebbe costituito l'ingiusto profitto); comunque in caso di incertezza avrebbe dovuto prevalere la tesi favorevole all'imputato (RV 194204).

4) la mancanza o incongruita' della motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena all'imputato, incensurato.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi relativo al reato di truffa aggravata ascritto al ricorrente, pur dovendo correttamente individuarsi il momento consumativo del conseguimento dell'ingiusto profitto (come affermato nella sentenza impugnata, conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la truffa si consuma con il conseguimento del bene da parte dell'agente e la conseguente definitiva perdita dello stesso da parte della persona offesa: Cass. Sez.Un. 21 giugno 2000 n.18, Franzo; sez. 2, 11 luglio 2008 n. 31044, Miano; sez. 2, 17 gennaio 2008 n. 7181, Damiani) nella vendita dell'immobile a persona diversa dal Ca. , avvenuta nel dicembre 2000, e quindi in coincidenza del definitivo inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta.

Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilita' di proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 2. Va peraltro rilevato che - prevedendo l'articolo 578 c.p.p. che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati" sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili - al fine di tale decisione si impone la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale e quindi il compiuto esame dei relativi motivi di impugnazione proposti dall'imputato (Cass. sez. 1,. 27 settembre 2007 n.40197, Formis; sez. 6, 8 giugno 2004 n. 31464, De Sapio; sez. 6, 9 marzo 2004 n. 21102, Zaccheo; sez. 4, 8 ottobre 2003 n.1484, Corinaldesi).

La Corte rileva che il terzo motivo contiene una censura, infondata per quanto sopra detto, in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione del reato contestato e il quarto motivo riguarda la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.

L'esame di entrambi i motivi e' superfluo stante l'intervenuta causa estintiva.

Il primo motivo e' infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato - con argomentazione immune da vizi logici e giuridici - la conduzione diretta da parte dell'imputato, che pure non aveva sottoscritto personalmente il contratto, delle trattative con la persona offesa e, inoltre, la circostanza che il Ca. aveva personalmente incassato, essendo il padre deceduto (nell'anno (OMESSO), come risulta dalla sentenza di primo grado), per circa un decennio le rate di pagamento del prezzo nella consapevolezza, desunta dall'indicazione nelle ricevute della duplice causale (canone di locazione e "anticipo" sul prezzo di vendita dell'immobile), dell'avvenuta vendita e del pagamento rateale. Deve ritenersi che, attraverso il richiamo agli elementi di fatto sopra indicati che rivelavano l'esistenza di un rapporto continuo e diretto dell'imputato con la persona offesa gia' prima della stipulazione del contratto, sia stata adeguatamente motivata la riconducibilita' all'imputato della condotta truffaldina consistita nel simulare, sia nella fase delle trattative che negli anni successivi in cui aveva incassato le rate pattuite, la volonta' di dare esecuzione al contratto materialmente sottoscritto dal padre trasferendo la proprieta' dell'appartamento alla persona offesa nel momento in cui sarebbe stato completato il pagamento del prezzo.

Quanto secondo motivo, relativo all'elemento oggettivo del reato di truffa per la cui esistenza sarebbe necessario un comportamento avente caratteristiche manipolative della realta' esterna e tale da incidere sulla sfera volitiva del soggetto passivo, la Corte osserva che, anche in assenza di qualsiasi messa in scena, la stipula di un contratto preliminare di vendita (o piu' propriamente, come nel caso in esame, di un contratto di compravendita con riserva della proprieta' al venditore sino al pagamento dell'intero prezzo) puo' rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni al precostituito proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l'elemento intenzionale del reato, e il patrimonio del soggetto passivo ne sia rimasto in conseguenza depauperato (Cass. sez. 2, 25 novembre 1997 n. 12052, Di Santo). Nel caso di specie la simulazione da parte dell'imputato della volonta' di dare esecuzione al contratto concluso con la sua personale e determinante partecipazione (dalla motivazione della sentenza di primo grado, che si integra con quella di segno conforme della sentenza appellata in un unico complesso argomentativo, risulta che l'imputato, come testimoniato da Ca. Ma. , si occupava della gestione dell'azienda del padre che "era solo una figura storica") e direttamente gestito nella fase esecutiva (in cui il Ca. aveva imputato i pagamenti effettuati dalla persona offesa anche a titolo di "anticipo" sul prezzo di vendita) e' stata ragionevolmente individuata come un raggiro idoneo ad indurre in errore la persona offesa sul fatto che, all'integrale pagamento delle rate pattuite, avrebbe ottenuto il trasferimento della proprieta' dell'immobile.

Si deve pertanto ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici, su tutti gli aspetti della vicenda e che il ricorrente si sia prevalentemente limitato a riproporre in questa sede questioni gia' correttamente valutate dal giudice di merito.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al ricorrente, e devono esser mantenute ferme, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., le statuizioni civili della sentenza impugnata.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili.

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