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La sussistenza del delitto di concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale oggettivamente propria del suo interlocutore

La sussistenza del delitto di concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale oggettivamente propria del suo interlocutore, purché ricorra il rapporto di causa ad effetto configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della vittima della condotta realizzata dall’agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti.
Il titolare di un’impresa edile che, con la minaccia di non prestare il proprio consenso alla stipula del contratto preliminare di vendita di unità immobiliari costruite in regime di edilizia economica e popolare, costringe o induce gli acquirenti a versare somme ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Comune, è responsabile del delitto di concussione. (Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2008, n. 8907)



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Fatto e Diritto

1. Con sentenza 10 luglio 2004 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani assolveva S. D. P. perché il fatto non sussiste dal reato di concussione aggravata continuata addebitatogli perché, quale titolare della omonima impresa edile, che aveva stipulato con il Comune di Molfetta una convenzione per la realizzazione di alloggi in regime di edilizia economica e popolare, abusando della qualità e dei poteri di incaricato di un pubblico servizio, con la minaccia di non prestare il proprio consenso alla stipula del contratto preliminare di vendita di unità immobiliari costruite in detto regime, costringeva o comunque induceva D.L., M.V., M.R.C. e L.D. a versare, indebitamente ed "in nero", somme di danaro eccedenti il prezzo indicato nei rispettivi atti e corrispondente a quello stabilito dalla convenzione, somme ammontanti a circa L. 100 milioni ciascuno.
La pronuncia assolutoria era, in sintesi, così argomentata:
a) tutti gli aspiranti acquirenti si erano rivolti al D. P. ignorando sia la qualità pubblicista rivestita dal loro dante causa sia (conseguentemente) la soggezione della palazzina che costui stava costruendo al regime dell’edilizia economica e popolare, di ciò essendosi avveduti solo al momento della stipula del contratto definitivo, quando già erano state versate le somme indebitamente pretese;
b) nessun contegno riconducibile al modello dell’induzione o della costrizione era stato descritto dalle persona offese che avevano pagato anticipatamente e "in nero", ancor prima della stipula del contratto preliminare senza conoscere le agevolazioni a loro favore, con conseguente assenza del metus pubblicae potestatis;
c) i rapporti costituiti tra il D. P. e gli acquirenti avevano, dunque, natura esclusivamente privatistica;
d) non era stato dimostrato che effettivamente fossero state corrisposte somme "in nero", uno solo degli acquirenti avendo prodotto elementi documentali.
A seguito di impugnazione del Pubblico ministero, del Procuratore Generale e delle parti civili, la Corte di appello di Bari, con sentenza 15 aprile 2005, qualificato il fatto come abuso di ufficio ai sensi tanto della normativa previgente tanto della disciplina introdotta dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1 dichiarava non doversi procedere nei confronti del D. P. per essere tale reato estinto per prescrizione, condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, cui assegnava una provvisionale di Euro diecimila ciascuno.
2. Ricorre per cassazione D. P. deducendo tre ordini di motivi.
In primo luogo, violazione degli artt. 323 e 358 c.p. non essendo riconducibile, di fronte agli acquirenti, il rapporto tra l’imprenditore che operi in regime di edilizia convenzionata ad un rapporto di natura pubblicistica;
conseguentemente, la qualità di incaricato di pubblico servizio assegnata a tale soggetto dalla giurisprudenza non può che riferirsi - ed in via esclusiva - ai rapporti tra imprenditore ed ente pubblico alla stregua dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
In secondo luogo, assoluta assenza di prova in punto di responsabilità, essendo gli elementi dimostrativi a carico dell’imputato ricavati unicamente dalle dichiarazioni interessate delle persone offese, per di più contraddittorie e conseguenti ad una denuncia proposta a circa dieci anni dal fatto.
Infine, violazione degli artt. 576 e 578 c.p.p., essendo il termine di prescrizione del reato già decorso al momento della pronuncia assolutoria di primo grado.
Il ricorso è infondato.
3. Circa la qualità di incaricato di un pubblico servizio rivestita dal soggetto privato cui sia assegnato il compito di realizzare un piano di edilizia economica e popolare con la convenzione per atto pubblico prevista dall’art. 35 della legge n. 685 del 1971, la giurisprudenza è pressoché costante, non soltanto nel qualificare pubblicistica la natura dell’attività nei rapporti con l’amministrazione entro i quali esponenziale diviene la natura pubblica delle risorse finanziare impiegate (oltre che il prezzo di cessione degli alloggi, i criteri per il rinnovo delle concessioni, le sanzioni a carico del concessionario, nonché la preparazione e l’attuazione dei programmi), ma anche con riferimento al profilo esterno del rapporto con i privati fruitori destinatari di beni di primario rilievo finanziati con risorse pubbliche (cfr. Sez. VI, 30 settembre 1996, Benzi, avente ad oggetto, significativamente, una fattispecie di concussione addebitata ad un soggetto che, abusando della qualifica inerente all’incarico connesso all’assunta funzione di realizzare un piano di edilizia economica e popolare con la convenzione per atto pubblico prevista dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 685, indusse i promissari a versamenti non dovuti con la minaccia di non concludere il contratto relativo alle singole unità immobiliari; nonché Sez. VI, 28 ottobre 1997, Pellegrini).
4. Sennonché le argomentazioni concernenti i profili penali della vicenda oggetto del ricorso non possono qui esaurirsi. Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta la realizzazione da parte del D. P. del reato di concussione, anziché, considerato il suo carattere residuale, reso esplicito dall’incipit del precetto dell’art. 323 c.p., del reato di abuso di ufficio.
Ferma restando - agli effetti penali - in osservanza del principio di cui all’art. 597, comma 3, c.p.p. la decisione di estinzione del reato per prescrizione, ormai già acquisita considerando che la sentenza è stata impugnata dal solo imputato.
La pur corretta ricostruzione della vicenda processuale contenuta nella motivazione in fatto, fa emergere un errore di diritto nella qualificazione del fatto stesso nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 323 c.p., profilandosi invece, secondo un giudizio basato (non soltanto) sulla detta ricostruzione (ma anche in conseguenza di un analitico esame della sentenza di primo grado e di tutti gli atti difensivi), la fattispecie (originariamente contestata) di cui all’art. 317 dello stesso codice.
5. La Corte territoriale ha ritenuto inipotizzabile tale ultimo delitto perché "i privati che hanno subito la condotta prevaricatrice dell’agente, almeno nell’epoca in cui hanno concluso le trattative, accettando le condizioni imposte dall’imprenditore, non solo non avevano alcuna consapevolezza che costui fosse investito di un pubblico servizio, ma non avevano neppure alcuna contezza di potere vantare l’aspettativa, assistita dalla legge, di acquisto delle unità immobiliari in questione al prezzo imposto di gran lunga inferiore a quello richiesto, come non ebbero mai la sensazione di trovarsi nello stato di soggezione nel quale il concusso versa di fronte al concutente".
La tesi non può essere condivisa.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza del delitto di concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale oggettivamente propria del suo interlocutore, purché ricorra il rapporto di causa ad effetto configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della vittima della condotta realizzata dall’agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti (Sez. VI, 21 gennaio 2005, Tarricone).
Si è argomentato in proposito che il delitto di concussione è collegato alla obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell’autore del reato e non alla convinzione soggettiva che la parte lesa ne abbia (Sez. VI, 11 febbraio 1993, Papasso); con la conseguenza che ciò che occorre verificare, ai fini del rapporto da causa ad effetto richiesto dalla fattispecie incriminatrice è, da un lato, la oggettiva sussistenza di un abuso del potere o della qualità rivestito dal soggetto agente e, dall’altro lato, che l’induzione che ne costituisce l’effetto - ravvisabile in ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma, anche larvata e indiretta - sia stata tale da influire in concreto sulla volontà del soggetto passivo.
Va aggiunto, a corollario, che è consentito riferirsi al metus publicae potestatis (un "requisito" cui si richiama la sentenza impugnata quale concorrente dato decisivo per escludere il delitto di concussione) nel senso che il soggetto attivo è vittima dell’abuso della qualità o dei poteri (visto dalla parte del soggetto passivo); potendosi entro tali limiti affermare, ma senza che, peraltro, tale dato si profili come necessario per descrivere l’effettiva struttura del reato, che il detto metus ricorre nella concussione, sia nella forma per costrizione sia in quella per induzione.
Laddove invece si intenda sostenere che la vittima deve essere effettivamente intimorita o indotta solo in forza del potere o della qualità, deve contestarsi che ciò sia necessariamente richiesto dall’art. 317 c.p..
Il che, naturalmente, non esclude che il metus publicae potestatis, nella forma del timore del pubblico potere o della fiducia nei suoi rappresentanti, ricorra nella maggior parte dei casi di concussione;
non ci si trova, però, in presenza di un elemento essenziale, cosicché il reato sussiste anche se il privato si determina alla prestazione indebita non per timore del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ma esclusivamente per evitare danni maggiori.
Un profilo qui evidenziato dalla sentenza impugnata solo considerando l’argomento incentrato sulla scarsità di alloggi nella zona in questione e le limitate disponibilità economiche degli acquirenti.
In realtà ciò che è parte integrante del delitto di concussione è, come si è detto, soltanto la generica sottoposizione psicologica del concusso rispetto al soggetto attivo e non l’effetto che si produce e che può essere il più vario (Sez. VI, 22 dicembre 1997, Lucari).
Non si è in presenza, perciò, di un elemento determinante e, dunque, immanente, atteso che la condotta costrittiva o, ancor più, quella induttiva, può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta (v. Sez. VI, 19 gennaio 1998, Pancheri; Sez. VI, 22 dicembre 1997, Lucari).
E se è da riconoscere che lo stato di timore della persona concussa ricorre nella maggior parte delle fattispecie concrete ricollegabili al reato in esame, tale stato non è compreso tra gli elementi costitutivi del reato, poiché è l’oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l’effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, a configurarsi come parte integrante della fattispecie criminosa (Sez. III, 31 agosto 1993, Romano).
In altri termini, chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente danaro od altra utilità in conseguenza dell’abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non necessariamente versa in uno stato soggettivo di timore; potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica.
Una simile prospettiva ermeneutica va qui assolutamente condivisa, per il predominante rilievo che essa non pare mettere in discussione il requisito del metus publicae potestatis, inteso come effetto connaturato al delitto di concussione.
Tale requisito, infatti sembra ricollegarsi, piuttosto che alla necessità di descrivere l’assetto precettivo delineato dall’art. 317 c.p., all’esigenza, per un verso, di delineare, dal punto di vista del soggetto passivo, un effetto della costrizione o dell’induzione (secondo un modello per molti versi analogo a quello conformato dagli artt. 1434 e 1345 c.c., considerando lo schema lato sensu negoziale in cui si iscrive di frequente il contegno di cui all’art. 317 c.p., rilevante, ovviamente, come tale) e, per un altro verso, di delimitare la condotta di concussione dalla condotta di corruzione (attiva) che va iscritta, secondo la pressoché costante giurisprudenza di questa Corte, nel prototipo della par condicio contractualis, di per sé incompatibile con il metus publicae potestatis.
Ma perché si ritenga realizzato il delitto di concussione in rapporto alle finalità perseguite dall’ordinamento, quella, cioè, esponenzialmente derivante dal precetto dell’art. 97 della Costituzione, di impedire la strumentalizzazione dell’ufficio o del servizio al fine di coartare l’autonomia e comunque la determinazione di chi venga in rapporto con soggetti pubblici, è fondamentalmente alla condotta di questi ultimi che occorre aver riguardo.
Cosicché può qui ripetersi che la concussione unisce e fonde tra loro, in una sintesi pesantemente negativa i due di per sé distinti disvalori dell’abuso del soggetto pubblico e della lesione della libertà di determinazione (in taluni casi – va aggiunto - secondo il modello dell’autonomia negoziale) del privato, donde la natura plurioffensiva del reato.
Abuso e costrizione o induzione, oltre a manifestarsi tra loro in rapporto di causa ad effetto sono anche - come è stato detto - necessari e complementari;
il tutto, peraltro, indipendentemente dalla conoscenza, da parte del soggetto passivo, dell’abuso della funzione o della qualità.
Del resto nello schema normativo, nella condotta delineata dall’art. 317 c.p., la costrizione o l’induzione quale conseguenza dell’abuso, prescindono da una specifica tipologia di incidenza sulla determinazione del soggetto passivo, occorrendo soltanto che costui sia costretto o indotto indebitamente a dare o promettere al soggetto pubblico danaro altra utilità.
È sufficiente, cioè, che venga prospettato alla vittima un male ingiusto (nella forma della costrizione) ovvero che si determini una pressione psicologica sul concusso (nella forma dell’induzione).
C’è, anzi, da aggiungere che, nel caso di specie, il presupposto (della costrizione o) dell’induzione appare incentrato nel tacere la qualità di incaricato di un pubblico servizio ed il conseguente regime pubblicistico cui era assoggettata la regolamentazione dell’acquisto;
un presupposto che penetra nel contenuto del comportamento (costrittivo o) induttivo perché è proprio tacendo la qualità di incaricato di un pubblico servizio e, quindi, l’effettivo assetto di interessi concretamente operante, assetto disciplinato da norme di diritto pubblico, che l’induzione è stata realizzata.
Può, allora, qui ripetersi che nella concussione il contegno (soltanto) induttivo può anche comportare un’induzione in errore sui presupposti dell’atto, proprio tacendo l’effettività del suo contenuto.
Senza che ciò possa comportare la coincidenza di tale tipo di induzione in errore con la condotta prevista dall’art. 640 c.p. sia perché l’induzione viene a coincidere con la condotta punibile sia perché essa stessa non è conseguenza dell’uso di artifici o raggiri ma dell’abuso della qualità o dei poteri del soggetto qualificato, in grado di assegnare oggettivamente una diversa natura al contegno.
Tutto ciò, del resto, in consonanza con quella linea interpretativa che - conformemente ai percorsi ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza prima ricordata - consente di intravedere anche un abuso (dei poteri e, dunque, delle qualità funzionali) nella forma omissiva, incentrata proprio nella mancata rivelazione, doverosa ex lege, del potere esercitato e, quindi, della natura pubblicistica dell’"affare", nell’eventualità di non concludere il negozio se non soggiacendo alla volontà del contraente "più forte".
6. Da rigettare è pure il secondo motivo.
In presenza dell’assetto probatorio complesso ed articolato descritto dalla sentenza impugnata circa l’assoluta attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese nonché di coloro che erano a conoscenza della intera vicenda, della precisa puntualizzazione dei motivi del ritardo con cui venne effettuata la denuncia, delle (peraltro, ovvie) ragioni per le quali gli aventi causa negarono di aver versato al D. P. somme "in nero", le censure del ricorrente travalicano davvero nel meritum causae, proponendo una - peraltro incongrua - lettura delle risultanze processuali e degli elementi dimostrativi ampiamente e correttamente valutati dal giudice a quo, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede di legittimità.
Può, oltre tutto qui ribadirsi che le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente valutate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati; con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone (Sez. VI, 24 febbraio 1997, Orsini).
Un principio riaffermato allorché si è precisato che, in tema di testimonianza della persona offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. I, 17 dicembre 1998, Kovacs).
Peraltro, nel caso di specie, l’assetto dimostrativo risulta correttamente evidenziato anche utilizzando il precetto (certo, qui non operante) dell’art. 192 c.p.p., comma 3.
Identica è la sorte da assegnare al terzo motivo.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che il giudice di appello nel dichiarare l’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. un., 11 luglio 2006, Negri).
Il caso sottoposto al vaglio delle Sezioni unite concerneva un’ipotesi di appello della parte civile anche a norma dell’art. 577 (abrogato dalla L. n. 46 del 2006, art. 9, comma 1,) contro la sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputato per il reato di diffamazione, circostanza ritenuta dalla sentenza del tutto irrilevante come irrilevante è stato ritenuto il fatto che l’art. 577 sia stato abrogato dalla L. n. 46 del 2006, art. 9, comma 1.
Ma, a parte tali considerazioni, di fronte a un appello della parte civile ai sensi dell’art. 576, si è fuori del campo di operatività dell’art. 578 che presuppone, appunto, un’impugnazione agli effetti penali, per giunta solo in presenza di una "doppia conforme" condanna tanto in primo grado tanto in appello.
Come risulta dalla decisione del giudice a quo, il ricorrente ha equivocato quanto al regime che nella specie deve trovare applicazione.
È vero che altra decisione delle Sezioni unite ha ritenuto illegittima la sentenza di appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni in questa contenute;
ma si è precisato che in tale ipotesi non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato;
la conseguenza è, dunque - la fattispecie si riferiva ad un’ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato a seguito di derubricazione del reato per cui era intervenuta condanna in primo grado quando già, in forza di detta derubricazione il reato era da ritenere estinto - l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello che aveva confermato le statuizioni relative all’azione civile in quest’ultima contenute e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (Sez. un. 13 luglio 1998, Ciraristi).
Ma è anche vero che l’effetto qui rilevante è quello derivante dall’impugnazione della parte civile e non dalla disciplina contenuta nell’art. 578 c.p.p..
Una disposizione, dunque, qui erroneamente chiamata in causa.
In ogni caso le considerazioni sopra svolte restano, in certo senso, assorbite dalla necessità di qualificare i fatti addebitati al D. P. come rientranti nello schema normativo del reato di ipotesi di concussione (cfr., da ultimo Sez. II, 8 marzo 2007, Tricarico).
Se, infatti, la prescrizione già pronunciata agli effetti penali non può essere più rimossa, agli effetti civili, il regime della prescrizione penale è assoggettato alla regola stabilita dall’art. 2947 c.c., comma 3, (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2004, n. 19556).
8. Ne consegue che il fatto deve essere qualificato come concussione con il conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nessuna condanna va pronunciata in ordine alle spese sostenute dalle parti civili in questo grado, non avendole il difensore di costoro - che, peraltro, non ha neppure presentato la relativa nota, così come risulta dal verbale di udienza - richieste.

P.Q.M.

Qualificato il fatto come concussione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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