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Le “confidenze intime” che un professore fa alle sue allieve sono equiparabili alla violenza sessuale

Le “confidenze intime sulle esperienze sessuali, coniugali ed extraconiugali" che un professore fa alle sue allieve sono equiparabili alla violenza sessuale. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.46360/2008.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Pa. Be. , nato a (OMESSO), residente a (OMESSO);

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce il 22/11/07;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Di Popolo Angelo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio per la posizione di Fi. Sa. , per nuovo esame; rigetto nel resto;

Udito il difensore del ricorrente, avv. Conte Sabrina, che ha concluso per l'accoglimento del gravame;

Udito il difensore delle parti civili, avv. Antonio Simone, il quale si e' riportato alla memoria difensiva depositata in atti.

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20/1/06, dichiarava Pa. Be. colpevole dei reati di cui agli articoli 81 e 609 bis c.p. e articolo 609 septies c.p., comma 4, n. 3, e, riconosciuta l'attenuante ex articolo 609 bis c.p., u.c., e le attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Pena sospesa e non menzione, con l'applicazione delle pene accessorie, nonche' risarcimento dei danni e rifusione delle spese in favore delle parti civili.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 22/11/07 ha rigettato il gravame proposto dall'imputato.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

- articolo 606 c.p.p., lettera e) - carenza e manifesta illogicita' della motivazione per vizio risultante dalla sentenza nonche' da atti del processo, specificatamente indicati nei motivi di gravame, in relazione ai molteplici elementi di contraddizione evidenziatisi nella prova a carico.

In gravame si offre una rivisitazione mirata delle deposizioni rese dalle parti offese, intrise da contraddizioni; si evidenzia che solo in base alle risultanze di quanto da esse parti affermato il giudice di merito e' pervenuto nella convinzione della colpevolezza dell'imputato,omettendo di fornire, pero', adeguato riscontro alle contestazioni mosse dalla difesa, che hanno indicato le dicotomie esistenti, con netta evidenza, in ordine all'accadimento dei fatti.

- articolo 606 c.p.p., lettera e) - carenza assoluta di motivazione in ordine alla imputazione in cui p.o. e' Fi. Sa. , avendo il giudice di appello omesso di dare riscontro alle contestazioni mosse sul punto in specifico motivo di appello.

La difesa delle parti civili ha inoltrato in atti memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato, in quanto con esso si propone una rivisitazione delle emergenze istruttorie, inibita in sede di legittimita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato e va rigettato.

La sentenza oggetto di gravame e' sorretta da un discorso giustificativo logico, corretto ed esaustivo.

In ordine alla censura mossa col primo motivo di impugnazione si osserva che il controllo effettuato sulla argomentazione motivazionale adottata dal giudice di merito permette di affermare che non sono in essa riscontrabili elementi tali da intaccarne la validita'.

La Corte territoriale, ribadendo quanto gia' affermato sul punto dal Tribunale di Lecce, ritiene attendibile la parola accusatoria delle ragazze, che hanno riferito i fatti di cui al processo, ed ha specificato di avere riscontrato la assenza di anomalie nei racconti rispettivamente forniti, valutati convergenti con le dichiarazioni rese dalle persone, che nella immediatezza dell'accaduto, avevano ricevuto le primissime confidenze da parte di costoro.

Peraltro, il decidente richiama la stessa ammissione dell'imputato, il quale aveva dichiarato di avere trattato con le ragazze alcuni argomenti "troppo spinti", in tal modo offrendo conferma egli stesso al racconto delle minori che avevano detto di avere ricevuto dal professore confidenze sulle sue esperienze sessuali, coniugali ed extraconiugali.

La Corte territoriale, ancora, ha dato contezza di avere esaminato puntualmente tutte le censure mosse con l'atto di appello, ritenendole non meritevoli di accoglimento, motivando sulla infondatezza di ciascuna delle eccezioni sollevate, con ampia ed esaustiva argomentazione.

Si ritiene opportuno, peraltro, osservare che con il primo motivo di ricorso si tende ad un riesame delle emergenze istruttorie, non consentito al giudice di legittimita', che non deve stabilire se la decisione, oggetto di gravame, proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, essendo tenuto a limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento, in quanto il sindacato di legittimita' deve essere limitato al riscontro della esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti del provvedimento impugnato, senza possibilita' di verificare la adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita la assoluta carenza di motivazione in ordine alla imputazione in cui parte offesa e' Fi. Sa. , non risultando che la Corte territoriale abbia riscontrato sul punto uno specifico motivo di appello, libellato dalla difesa dell'imputato. Del pari detta censura appare priva di fondamento, rilevato che dal discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di seconde cure, emerge, seppur implicitamente - anche in riscontro alla genericita' della formulazione della contestazione nel citato appello - che tutte e tre le ragazze, pp.oo., sono attendibili e che quanto da esse riferito in ordine alle condotte illecite, poste in essere dal prevenuto a danno di esse, e' credibile.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento, in favore delle parti civili, delle spese e compensi di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge.

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