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Le offese rivolte ai figli si possono risolvere anche in una lesione della reputazione del padre

Le offese rivolte ai figli colpiscono anche il genitore. Difatti, le espressioni oltraggiose, pur attingendo in via diretta la figura della figlia del querelante, si possono risolvere anche in una lesione della reputazione del padre, chiamato in causa quale genitore della ragazza e quindi persona responsabile della formazione e della educazione della medesima. In forza del predetto principio di diritto la Corte di Cassazione ha ritenuto esente da vizi la condanna per lesioni personali e ingiuria nei confronti di un uomo accusato tra le altre cose di aver offeso una ragazza in presenza del padre

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 12 febbraio 2010, n. 5876



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente

Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

Dott. PALLA Stefano - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) PU. EL. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1853/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/12/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilita'.

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Pu. El. avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 2 dicembre 2008 con la quale e' stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato alla pena di giustizia ed a una provvisionale immediatamente esecutiva, in ordine alle imputazioni di lesioni personali volontarie e ingiuria in danno di As. Vi. , fatto del (OMESSO).

Deduce:

1) la violazione dell'articolo 336 c.p.p. essendosi proceduto per il reato di ingiuria in mancanza di querela della persona offesa. Nella specie, posto che con la frase offensiva aveva attinto la onorabilita' della figlia dell' As. , era costei il soggetto legittimato alla proposizione della querela per il reato di diffamazione. Invece erroneamente la Corte aveva ritenuto che la querela presentata dall' As. fosse idonea a dar luogo al processo;

2) il vizio di motivazione sull'ammontare della provvisionale immediatamente esecutiva.

Il ricorso e' inammissibile per manifesta infondatezza.

Occorre preliminarmente dare atto della regolarita' della notifica dell'avviso di udienza al ricorrente. L'incombente e' stato effettuato ex articolo 157 c.p.p. e la lettera raccomandata, nella provvisoria assenza dell'imputato all'indirizzo dal medesimo dichiarato col ricorso per cassazione, ha compiuto inutilmente il periodo di giacenza presso l'Ufficio postale.

Nel merito, giova evidenziare che il reato in ordine al quale si e' proceduto su querela dell' As. e' quello di ingiuria ai suoi danni e non quello di diffamazione in danno della figlia.

Correttamente dunque la Corte ha ritenuto idonea la querela presentata dall' As. , tenuto conto che l'espressione offensiva per la quale si e' proceduto aveva riguardato in primo luogo e in via diretta lo stesso querelante, raggiunto da una qualificazione oltraggiosa in proprio ("pezzo di merda"); in secondo luogo un ulteriore aspetto di offensivita' e' stato fondatamente individuato anche nelle altre espressioni che, pur attingendo in via diretta la figura della figlia del querelante, tuttavia si sono risolte in una lesione anche della reputazione di questi, chiamato in causa quale padre della ragazza e quindi persona responsabile della formazione e della educazione della medesima.

Il secondo motivo e' inammissibile.

Come costantemente osserva la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non e' impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Rv. 236068). Massime precedenti Conformi: N. 4973 del 2000 Rv. 215770, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105.

Alla inammissibilita' consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1.000.

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