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Lede l'altrui reputazione il descrivere una persona come donna capace di tradire la fiducia del proprio fidanzato, allacciando una relazione sentimentale con un altro uomo

In tema di diffamazione, deve ritenersi lesiva dell'altrui reputazione non soltanto l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche (assistite o meno da sanzione) o da patti riconosciuti vincolanti dal diritto civile, ma anche la divulgazione di un comportamento che incontri la riprovazione della «comune opinione», alla stregua dei canoni etici condivisi della generalità dei consociati. Da queste premesse, la Corte ha ritenuto condotta idonea a ledere l'altrui reputazione il descrivere una persona come donna capace di tradire la fiducia del proprio fidanzato, allacciando una relazione sentimentale con un altro uomo, e, per l'effetto, ha annullato con rinvio la decisione assolutoria che aveva motivato la conclusione liberatoria sul rilievo che la «fedeltà tra fidanzati» non costituiva un'aspettativa giuridicamente rilevante
.(Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 29 ottobre 2008, n. 40359)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico - Presidente

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere

Dott. PALLA Stefano - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PA. CO. , n. il (OMESSO), (P.C.)

nei confronti di:

1) CI. FE. , n. il (OMESSO);

2) LO. ST. GI. , n. il (OMESSO);

avverso la SENTENZA del 05/03/2008 TRIBUNALE di LATINA - SEZ. DIST. di TERRACINA;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Palazzo Virginio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 5 marzo 2008 il Tribunale di Latina - sezione distaccata di Terracina - in composizione monocratica ha confermato la decisione assunta dal giudice di pace di Fondi, di assolvere Lo. St.Gi. e Ci.Fe. dall'imputazione di diffamazione in danno di Pa.Co. , con la formula "per non avere commesso il fatto".

Secondo l'accusa le due imputate, comunicando con piu' persone, avevano attribuito alla Pa. una relazione sentimentale con un altro uomo durante il suo fidanzamento con Fo.An. .

Il giudice di merito ha ritenuto che il comportamento della Lo. St. non integrasse il reato, avendo essa comunicato con una sola persona, e che la Ci. avesse attribuito alla Pa. un fatto perfettamente lecito, non essendo la fedelta' tra fidanzati un'aspettativa giuridicamente rilevante.

Nella sua qualita' di parte civile ha proposto ricorso per Cassazione la Pa. , per il tramite del difensore munito di procura speciale, deducendo censure riconducibili a due motivi.

Col primo motivo la ricorrente impugna il giudizio di liceita' espresso dal Tribunale in ordine al fatto oggetto dell'imputazione, essendo comunque lesivo della reputazione il fatto attribuitole, di essere venuta meno all'impegno morale derivante dal fidanzamento.

Col secondo motivo deduce l'erroneita' dell'assoluzione della Lo. St. , per essere sufficiente la comunicazione, anche ad una sola persona, di una notizia destinata ad essere riferita ad altri.

Il ricorso e' solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

Ed invero, pacifico essendo - perche' accertato in sede di merito - che la Ci. abbia diffuso, comunicando con piu' persone, la notizia di una relazione sentimentale della Pa. con persona diversa dal fidanzato, va detto che la condotta cosi' realizzata non puo' essere considerata lecita solo perche' il fatto attribuito alla Pa. non integra la violazione di un vincolo giuridico.

E', infatti, lesiva della reputazione altrui non soltanto l'attribuzione di un fatto illecito, perche' posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche (assistite o meno da sanzione) o da patti riconosciuti vincolanti dal diritto civile; ma anche la divulgazione di un comportamento che incontri la riprovazione della communis opinio, alla stregua dei canoni etici condivisi dalla generalita' dei consociati.

Descrivere la persona, oggetto della reiterata comunicazione con altri, come donna capace di tradire la fiducia del fidanzato, allacciando una relazione sentimentale con un altro uomo, costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo e, conseguentemente, a ledere la sua reputazione.

La sentenza assolutoria emessa nei confronti della Ci. , siccome inosservante del suesposto principio deve, pertanto, essere cassata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Non altrettanto e' a dirsi dell'assoluzione pronunciata nei confronti della Lo. St. . Ed invero, pur dovendosi tener ferma la regula iuris secondo la quale puo' dar luogo a diffamazione anche la comunicazione con una sola persona, quando la notizia sia destinata, nelle intenzioni del propalante, ad essere riferita almeno ad un'altra persona (v. Cass. 16 giugno 2004, Garino), va detto che nella fattispecie qui rassegnata cio' non si e' verificato: il giudice di merito, infatti, in esito a una ricostruzione del fatto basata sulle emergenze probatorie e insindacabile in questa sede, ha accertato che la Lo. St. in nessun modo aveva incaricato la sua unica interlocutrice ( P.C. ) di riferire il fatto ad altri soggetti. Viene meno, pertanto, il presupposto fattuale per l'applicazione del principio giuridico invocato dalla ricorrente, onde il ricorso va rigettato nella parte riguardante l'imputata in questione.

P.Q.M.

La Corte annulla agli effetti civili la sentenza impugnata nei confronti di Ci.Fe. , con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.

Rigetta nel resto il ricorso.

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