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Lo spacciatore risponde della morte del cliente se l'evento era da lui prevedibile

Nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilita' penale dello spacciatore ai sensi dell'articolo 586 c.p. per l'evento morte non voluto richiede: a) che sia accertato il nesso di causalita' tra cessione e morte; b) che tale nesso non sia interrotto da cause eccezionali sopravvenute; c) che l'evento morte si in concreto rimproverabile allo spacciatore, accertando in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 20 maggio 2010, n. 19090



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. SERPICO Francesc - rel. Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) OU. SA. N. IL (OMESSO);

2) EL. HI. BO. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 2268/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C. DI CASOLA che ha concluso per: per il 1 Annullamento con rinvio limitatamente al capo p); rigetto nel resto; per il 2 rigetto.

OSSERVA

Sull'appello proposto da OU. SA. e EL. HI. BO. avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Bologna in data 16-5-2008 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato i predetti imputati colpevoli del reati loro rispettivamente ascritti, attinenti numerose cessioni di eroina, in occasione di una di queste (secondo l'accusa al 1 ex articolo 586 c.p.) con decesso di Le. Gi. , nonche' di resistenza a pp.uu., unificati in continuazione i reati rispettivamente contestati, ravvisata per quelli in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 l'attenuante di cui al comma 5 di tale articolo e le attenuanti generiche al 2, con la diminuente per il rito, aveva condannato ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con risarcimento danni e spese alle costituite parti civili, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 28-4-2009 confermava il giudizio di 1 grado, ribadendo la comprovata responsabilita' degli imputati in ordine al reati loro rispettivamente ascritti e l'adeguata misura del trattamento sanzionatorio relativo.

Avverso detta sentenza gli anzidetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a rispettivi motivi di gravame:

l' OU. :

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'accusa sub P) (ex articolo 586 c.p.) in violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in difetto della comprovata "colpa in concreto" per la morte dell'acquirente della sostanza stupefacente come evento non voluto, con una valutazione ex ante che il giudice di merito e' tenuto ad operare, del tutto omessa dalla Corte territoriale bolognese, ancoratasi al solo asserito nesso di causalita' tra cessione della droga e morte dell'acquirente e difetto di motivazione in punto di illogicita' e contraddittorieta' della stessa, quanto al contenuto anche della consulenza fonica disposta dal PM per la compatibilita' della voce dello imputato con quello del soggetto cui era stata ceduta la sostanza;

l' EL. HI. BO. ;

Illogicita' e carenza di motivazione in punto di misura del trattamento sanzionatorio, con immotivata denegata concessione della pena sospesa; erronea applicazione della legge penale in ordine al denegato riconoscimento della continuazione con altri analoghi fatti gia' giudicati, solo sulla base del tempo trascorso tra i fatti anzidetti.

I ricorsi sono Infondati e vanno rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ed invero, quanto al ricorso dell' OU. l'impugnata sentenza va immune dai vizi di legittimita' denunciati dal predetto ricorrente, avendo offerto corrottale motivata risposta non solo alla ragionevole attribuibillta' alla voce dell'imputato secondo l'acquisita perizia fonica in relazione alla cessioni di droga, ma sopratutto alle ragioni della riconducibilita' alla consapevole e volontaria condotta del predetto dell'evento morte del Le. , come contestatogli al capo p) dell'imputazione.

Come gia' motivatamente dedotto in 1 grado (cfr. foll. 22/24 sentenza GUP Tribunale di Bologna), non sembra potersi dubitare che la cessione dello stupefacente al Le. sia da collegarsi, in ogni caso, al ricorrente, secondo il riferimento, anche logico oltre che modale e temporale, offerto dal contributo del Co. e della Sa. , non senza opportunamente segnalare quanto puntualmente rilevato nell'impugnata sentenza (cfr. foll. 4-5) in relazione alla consulenza fonica circa l'attribuibilita' al ricorrente (conosciuto nell'ambiente del tossicodipendenti con il nome " Za. ") nel (OMESSO), epoca della morte del Le. , della cessione al predetto della dose di eroina.

A questo punto giova ribadire la sostanziale correttezza della decisione impugnata nell'attribuire al ricorrente il fatto ex articolo 55 c.p. di cui al capo p) dell'imputazione contestatagli, stante l'accertata colpa in concreto riferibile al ricorrente in punto di evidente violazione di regola precauzionale con possibile e ragionevole prevedibllita' ed evitabilita' dell'evento, tenuto conto delle "circostanze del caso concreto conosciuto conoscibili dall'agente reale" (come richiesto dalla norma nella lettura di questa offerta dalla Corte di legittimita' anche a Sez. Unite - cfr. in termini S.U. 22-01-2009 n. 22676, Ronci; da ultimo Sez. 6, 7-7-2009, n. 35099, Cavallero).

Come, infatti, segnalato dalla Corte territoriale bolognese nell'impugnata sentenza (cfr. fol. 5), l'eccessiva purezza della droga (eroina) nella dose ceduta al Le. , la cui morte e' comprovatamente riferibile a questa, non poteva "sfuggire" alla consapevolezza di un soggetto, quale il ricorrente, ben introdotto (da tempo) nell'ambiente e degli spacciatori di droga, come tale pienamente consapevole della stessa portata ed efficienza drogante della sostanza di volta in volta ceduta nell'abituale attivita' di spaccio, avuto riguardo alla fonte di fornitura della sostanza ed alla qualita' e quantita' di questa in relazione all'importo del suo costo da richiedere ai tossicodipendenti.

In coerenza con quanto innanzi dedotto, va dunque affermato il principio che, nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilita' penale dello spacciatore ai sensi dell'articolo 586 c.p. per l'evento morte non voluto richiede: a) che sia accertato il nesso di causalita' tra cessione e morte; b) che tale nesso non sia interrotto da cause eccezionali sopravvenute; c) che l'evento morte si in concreto rimproverabile allo spacciatore, accertando in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto.

Cio' posto sembra potersi riconoscere, nella specie, fermi i gia' comprovati e motivati elementi sub a) e b), anche quello sub c), contestato dalla difesa, posto che una evidente regola precauzionale (ancorche' diversa dalla norma penale che incrimina il reato base), accompagnata ad un coefficiente di prevedibilita' ed evitabilita' in concreto, del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, avrebbe potuto e dovuto consentire al ricorrente di attenzionarsi prudentemente alla circostanza oggettivamente pericolosa (da lui non potuta ne ignorare ne' sottovalutare per le ragioni oggettive e soggettive innanzi richiamate), astenendosi dal cedere siffatta dose di stupefacente al Le. , in difetto di comprovati fattori non noti o non rappresentabili al cedente in relazione all'evento morte del soggetto a cui era stata ceduta la droga.

Di qui l'infondatezza del ricorso dell' OU. e la ragione del suo conseguente rigetto.

Anche il ricorso dell'EL. HI. e' infondato e va rigettato, posto che, come inequivocamente risulta dal testo dell'impugnata sentenza (cfr. foll. 5-6), e' stata data corretta e motivata la risposta alle ragioni del diniego di concessione dell'invocato beneficio della pena sospesa, in difetto di ragionevole presunzione di astensione da ulteriori reati, in ossequio al combinato disposto di cui agli articoli 133 e 164 c.p..

Del pari corretta e motivata la risposta al diniego di applicazione della invocata continuazione con i fatti di cui alla sentenza 11-02-09 del Tribunale bolognese, posto che il dato temporale apprezzabilmente trascorso tra il fatto commesso il (OMESSO) Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73 e quelli oggi in esame consente di ravvisare la ragionevole insussistenza di quell'identita' di un medesimo disegno criminoso, condizione indefettibile per la corretta applicazione dell'ipotesi di cui all'articolo 81 cpv. c.p..

Del pari motivata e corretta la misura del trattamento sanzionatorio, peraltro, riservato al potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede di legittimita' se, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivato.

P.Q.M.

RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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