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Lo spacciatore risponde della morte del "cliente" solo se questa era concretamente prevedibile

Nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell'articolo 586 del Cp per l'evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che, quindi, sia accertata in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale «agente modello» che si trovi nella concreta situazione dell'«agente reale» e alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili da quest'ultimo.Corte di (Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 22676)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere

Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. AGRO' Antonio - Consigliere

Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RO. Iv. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza emessa il 17 dicembre 2002 dalla corte d'appello di Roma;

udita nella Pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'articolo 586 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, e per l'inammissibilita' del ricorso nel resto;

udito per l'imputato il difensore avv. MARTINI Adriana.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Il (OMESSO) i tre amici Mo.Eg. , Ne. Ro. e Be.Be. , di (OMESSO), si accordarono per acquistare eroina da consumare insieme. Il Ne. , raccolto il denaro, si reco' nel vicino paese di (OMESSO) rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era gia' in precedenza rifornito e che incontro' in un bar. Acquistate due dosi e tornato a (OMESSO), i tre amici assunsero l'eroina. Subito dopo il Mo. accuso' un malore, al quale segui' il suo decesso.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ne. e dal Be. ai Carabinieri, lo spacciatore fu identificato in Ro.Iv. , nei cui confronti venne emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, articoli 83 e 586 c.p.. Il (OMESSO) fu anche perquisita la sua abitazione, ove furono rinvenuti e sequestrati mg. 875 di eroina pura, trovata suddivisa in due distinti involucri e frammista a sostanza da taglio, nonche' un bilancino di precisione.

1.2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.9.1996, escluse la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione; ravviso' in tale detenzione il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 5, e, concesse le attenuanti generiche, condanno' l'imputato alla pena di dieci mesi di reclusione e lire quattro milioni di multa. Assolse, invece, il Ro. dalle ulteriori imputazioni relative alla cessione delle due dosi di eroina al Ne. e alla causazione del decesso del Mo. , e cio' per la mancata conferma da parte del Ne. delle indicazioni fornite alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, atteso che il medesimo al dibattimento aveva reso dichiarazioni confuse e contraddittorie e, pur avendo confermato di conoscere il Ro. , aveva escluso che fosse stato questi a vendergli la sostanza stupefacente poi rivelatasi letale.

Proposero appello l'imputato (sostenendo che lo stupefacente sequestrato era destinato ad uso personale) e il pubblico ministero.

1.3. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17.12.2002, confermo' la responsabilita' del Ro. per il reato di detenzione di sostanza stupefacente (capo C) mentre, in riforma della precedente decisione, lo dichiaro' colpevole anche degli ulteriori reati sub A) (cessione di sostanza stupefacente) e B) (reato di cui agli articoli 83 e 586 cod. pen., per avere determinato quale conseguenza non voluta la morte del Mo. , deceduto a seguito della assunzione di parte della sostanza stupefacente ceduta al Ne. ). Quindi, qualificato il delitto sub A) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e riconosciuta la continuazione tra i reati sub A) e C), determino' la pena in anni due di reclusione per il reato di cui al capo B) (omicidio colposo ex articolo 586 cod. pen.) e in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa per i restanti reati.

In particolare, con riferimento al reato di cui al capo C) (detenzione di sostanza stupefacente), la corte d'appello osservo' che non vi era la prova che lo stupefacente fosse detenuto ad uso esclusivamente personale. Con riferimento ai reati di cui ai capi A) (cessione dell'eroina al Ne. ) e B) (articolo 586 cod. pen.), la corte ritenne invece sussistente la prova che era stato proprio il Ro. a cedere al Ne. la droga che aveva poi cagionato la morte del Mo. .

1.4. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

1) difetto di motivazione nella valutazione delle risultanze processuali, in quanto la sua responsabilita' e' stata fondata sulle dichiarazioni rese dal Ne. alla polizia giudiziaria, le quali non evidenziavano indizi gravi, precisi e concordanti;

2) erronea applicazione degli articoli 83, 586 e 589 cod. pen. perche' l'evento letale occorso al Mo. gli era stato addebitato sulla base del solo nesso di causalita' materiale, in quanto la morte si era verificata indipendentemente da ogni criterio di prevedibilita' soggettiva e per circostanze atipiche;

3) violazione dell'articolo 431 cod. proc. pen. perche' le sommarie informazioni testimoniali rese dal Ne. alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, costituendo atti ripetibili, non erano utilizzabili;

4) illogicita' della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non dimostrata la condizione di "abituale assuntore di eroina" del Ro. .

1.5. La quarta sezione penale - cui il ricorso era stato assegnato -, con ordinanza del 24.9.2008, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, attinente i presupposti necessari della responsabilita' ex articolo 586 cod. pen. per la morte o lesione di una persona come conseguenza non voluta di altro delitto doloso.

Rileva l'ordinanza che, al riguardo, sussiste un consistente orientamento giurisprudenziale che - proprio con specifico riferimento ad ipotesi collegate alla vendita di sostanze stupefacenti - ritiene sufficiente per affermare la responsabilita' del venditore il solo nesso di causalita' non interrotto da eventi eccezionali, e, nel caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, considera non interrotto il nesso di causalita' per effetto delle cessioni intermedie. Altre decisioni invece precisano che la colpa consiste specificamente nella violazione di legge commessa con il delitto doloso presupposto.

Osserva quindi l'ordinanza che piu' di recente, pero', si e' ritenuto (sempre in un caso di morte per overdose di un soggetto che aveva acquistato eroina) che la responsabilita' ex articolo 586 cod. pen., deve essere ravvisata non sulla base del mero rapporto di causalita' materiale... fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilita'" della morte o delle lesioni, si' da potersene dedurre una forma di "responsabilita' per colpa". Tale orientamento e' stato adottato perche' in linea con la tendenza dell'ordinamento verso il superamento delle forme di responsabilita' oggettiva e con due pronunce che gia' si erano espresse (con riferimento ai reati di maltrattamenti in famiglia e di sequestro di persona) per la necessita' di un accertamento della colpa, come prevedibilita' in concreto dell'evento morte o lesione.

Rilevato il contrasto di giurisprudenza, la quarta sezione ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite penali ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. pen., formulando il seguente quesito: "se ai fini dell'accertamento della responsabilita' penale dello spacciatore per la morte dell'acquirente, in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente che risulti letale per il soggetto assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalita' materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, purche' non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero debba essere dimostrata anche la sussistenza di un profilo colposo per non aver preveduto l'evento".

Il Primo Presidente ha quindi assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali per la trattazione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. In ordine al reato di detenzione di eroina per uso non esclusivamente personale (capo C), il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, deduce manifesta illogicita' della motivazione nella parte in cui e' stata ritenuta non provata la sua qualita' di assuntore abituale di eroina, nonostante la documentazione prodotta dimostrasse il permanere di uno stato di tossicodipendenza.

Il motivo si risolve in una censura in fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede di legittimita', ed e' comunque manifestamente infondato. La corte d'appello, infatti, ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la sostanza stupefacente in questione fosse detenuta dall'imputato per uso non esclusivamente personale, e cio' in considerazione sia del fatto che non era stata fornita la prova di un effettivo stato di tossicodipendenza anche all'epoca del sequestro (dalla documentazione prodotta si evinceva solo una frequentazione discontinua del SERT, almeno negli anni precedenti); sia del fatto che, anche se sussistente, uno stato di tossicodipendenza non avrebbe comunque giustificato il possesso di una scorta di droga per il proprio bisogno personale, della cui necessita' non erano stati forniti accettabili motivi; sia inoltre delle modalita' di conservazione del quantitativo di eroina (trovato suddiviso in due distinti involucri e gia' miscelato con sostanza da taglio) nonche' dell'accertato possesso di un bilancino di precisione.

2.2. In ordine al reato di cui al capo A) (cessione al Ne. di eroina in data (OMESSO)) il ricorrente lamenta innanzitutto, con il terzo motivo, violazione dell'articolo 431 cod. proc. pen. perche' le sommarie informazioni testimoniali rese dal Ne. alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti non erano utilizzabili, in quanto atti ripetibili.

Il motivo e' infondato perche' la corte d'appello non ha utilizzato le dichiarazioni rese dal Ne. ai carabinieri subito dopo la morte del Mo. , bensi' le risultanze della istruttoria dibattimentale ed in particolare le deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avevano riferito non tanto sulle rivelazioni del Ne. , quanto piuttosto sugli esiti delle indagini immediatamente svolte sulla base delle informazioni del Ne. . In particolare, la corte ha utilizzato le dichiarazioni del brig. B. , che aveva riferito di avere subito avvertito i carabinieri di Cave e di avere appreso da essi che l'unico Iv. ivi residente era il Ro. , conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti; le dichiarazioni del mar. Ch. , che aveva confermato il riferimento ad un " Iv. " e la descrizione dei caratteri somatici di costui; nonche' le dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato, il quale aveva ammesso di abitare nei pressi del bar dove era stata ceduta la droga e di portare in quel periodo la barba. Del resto, il Ne. aveva ripetuto anche in dibattimento che lo spacciatore si chiamava Iv. . La corte d'appello, pertanto, ha fondato il suo convincimento sulla complessiva valutazione delle risultanze dibattimentali e non sulle prime informazioni rese dal Ne. alla polizia giudiziaria.

2.3. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la corte d'appello avrebbe ritenuto provata la sua responsabilita' sulla base di indizi che non sarebbero certi, precisi e concordanti perche': era equivoca la circostanza che egli abitasse vicino al bar (OMESSO); non era concludente il fatto che il Ne. avesse indicato lo spacciatore con il nome di Iv. (potendo aver riferito un nome a caso); era irrilevante che egli portasse la barba; la descrizione fisica offerta dal Ne. era molto generica; non era provato che egli fosse l'unico abitante di (OMESSO) a chiamarsi Iv. ; non vi era la prova che l'eroina trovata nella sua abitazione fosse la stessa che aveva causato la morte del Mo. .

Anche questo motivo si risolve in realta' in una censura in punto di fatto con la quale ci si limita a chiedere, in questa sede di legittimita', una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Il motivo e' comunque infondato perche' la corte d'appello ha ritenuto provato che fosse stato effettivamente il Ro. a cedere l'eroina al Ne. quando questi si reco' a (OMESSO) per acquistarla il (OMESSO), con una motivazione del tutto congrua ed adeguata, fondata su una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, quali il fatto che il Ne. aveva nell'immediatezza riferito prima al brigadiere B. e poi al maresciallo Ch. che il fornitore si chiamava Iv. , descrivendone i caratteri somatici; che i carabinieri di Cave erano subito risaliti al Ro. , conosciuto come l'unico assuntore di sostanza stupefacente di nome Iv. residente nella cittadina, gia' condannato per violazioni della legge sugli stupefacenti; che il Ne. aveva confermato in dibattimento di conoscere il Ro. e di essersi rifornito da un individuo di nome Iv. (pur rendendo dichiarazioni confuse e contraddittorie, e dunque poco credibili, sulla identificazione dello spacciatore, in contrasto con l'esplicita e diretta indicazione in tal senso fatta immediatamente dopo la morte dell'amico); che il Ro. abitava proprio nelle vicinanze del bar dove era stata ceduta l'eroina ed aveva confermato alcune delle proprie caratteristiche somatiche descritte dal Ne. . Il fatto poi che non sia stata fornita la prova che l'eroina che aveva cagionato la morte del Mo. fosse la medesima trovata nella abitazione del Ro. e' palesemente irrilevante, dal momento che il sequestro della sostanza stupefacente avvenne oltre tre mesi dopo l'episodio della vendita dell'eroina al Ne. .

In conclusione, il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso devono essere rigettati con conseguente conferma della sentenza impugnata relativamente alle condanne per i reati di cui ai capi A) e C).

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge perche' la morte del Mo. gli e' stata addebitata sulla base del solo nesso di causalita' materiale, senza tener conto che egli, al momento in cui aveva venduto un ridotto quantitativo di droga al Ne. , non poteva prevedere che questi avrebbe organizzato con gli amici un festino a base di alcol e sostanze stupefacenti, ne' poteva conoscere il precario stato di salute del Mo. , il quale assumeva notevoli quantita' di medicinali ed era dedito all'alcol.

Effettivamente, la corte d'appello ha rilevato che la consulenza tecnica aveva attribuito la morte a narcotismo, esaltato nei suoi effetti dalla contemporanea assunzione di alcol etilico, anch'esso depressivo del sistema nervoso centrale. La Corte ha quindi ritenuto che ai fini dell'articolo 586 cod. pen. "il rapporto tra il fatto doloso (lo spaccio di sostanza stupefacente) e l'evento non voluto (la morte del tossicodipendente) e' di causalita' materiale, sicche' l'imputato, autore del delitto doloso, deve rispondere a titolo di colpa dell'evento morte non voluto indipendentemente o anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale: in altri termini, l'azione dell'agente e' considerata causa dell'evento, ancorche' altre circostanze, a lui estranee e di qualsiasi genere, abbiano concorso alla sua produzione, perche' il comportamento (doloso) dell'agente costituisce pur sempre una delle condizioni dell'evento". La corte ha anche precisato che chi cede la droga risponde della morte del tossicodipendente essendo prevedibile che dalla cessione possa conseguire un effetto letale, trattandosi di conseguenza non infrequente. Ha poi escluso che vi sia stata una interruzione del rapporto di causalita' a seguito della successiva cessione dal Ne. al Mo. , e "cio' perche' la morte e' pur sempre derivata dalla originaria sua abusiva cessione dell'eroina". Ed ha infine affermato che "il delitto di cui all'articolo 586 cod. pen. non e' caratterizzato da mera responsabilita' oggettiva, ma da una responsabilita' a titolo di colpa per avere l'agente, col proprio comportamento doloso, posto una delle condizioni idonee a cagionare, su un piano di concreta prevedibilita', l'evento dannoso o letale per l'assuntore della sostanza stupefacente".

Nonostante queste precisazioni, e' tuttavia evidente che la corte d'appello ha in realta' ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'articolo 586 cod. pen. per la morte del Mo. , a puro titolo di responsabilita' oggettiva e sulla sola base del nesso di causalita' materiale.

4. Sebbene il quesito sottoposto alle Sezioni Unite sia stato formulato con specifico riferimento alla responsabilita' penale dello spacciatore in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente cui sia seguita la morte dell'assuntore, la questione deve essere esaminata e risolta considerando, in via generale, la natura e l'ambito della responsabilita' prevista dall'articolo 586 cod. pen..

Come e' noto, l'articolo 586 cod. pen. (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) dispone che "Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83 c.p., ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate". L'articolo 83 cod. pen. (Evento diverso da quello voluto dall'agente) a sua volta prevede che "Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati". Secondo l'opinione prevalente, condivisa dal Collegio, l'articolo 586 c.p. e' norma speciale rispetto all'articolo 83 c.p., comma 2 (aberratio delicti plurilesiva), avendo in comune una condotta base dolosa ed una conseguente produzione non voluta anche di un'altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la natura del reato base che deve essere un delitto e la natura dell'offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle lesioni (Sez. 1, 14.11.2002, n. 2595, Solazzo; Sez. 1, 2.4.1986, n. 11486, Navarino, m. 174058; Sez. 2, 6.11.1984, n. 1352, Frisina, m. 167810). Secondo altra opinione, invece, dovrebbe escludersi un rapporto di genere a specie perche' l'articolo 586 c.p., a differenza dell'articolo 83 c.p., comma 2, non subordina la responsabilita' alla presenza di un "errore nell'uso dei mezzi di esecuzione" o di "un'altra causa" (Sez. 4, 20.6.1985, n. 1673, Perinciolo, m. 171976; Sez. 1, 25.3.1985, n. 6395, Di Maio, m. 169934).

Morte o lesioni devono comunque costituire una conseguenza non voluta, e quindi non devono essere sorrette da alcun coefficiente di volonta', nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale, giacche' in tal caso l'agente risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto (Sez. 1, 19.6.2002, Persechino; Sez. 1, 21.12.1993, Rodaro, m. 197756; Sez. 1, 3.6.1993, Piga, m. 195270; Sez. 1, 11.10.1988, Scavo, m. 182196; Sez. 1, 13.10.1097, Lollo, m. 178194; Sez. 3, 13.11.1985, Salvo, m. 171945; Sez. 2, 6.11.1984, Frisina, m. 167810; Sez. 4, 20.12.1984, Boncristiano, m. 169186).

5.1. In ordine alla natura ed al criterio di imputazione della responsabilita' per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell'articolo 586 cod. pen., sono ravvisabili in giurisprudenza ed in dottrina diversi orientamenti.

Secondo un primo - e per lungo tempo assolutamente prevalente - orientamento giurisprudenziale, morte e lesioni non volute devono essere imputate all'autore del delitto base doloso in virtu' del solo nesso di causalita' materiale. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all'evento non voluto, essendo necessaria semplicemente l'indagine sulla condotta esecutiva del delitto doloso e l'accertamento che il nesso eziologico non sia stato spezzato da fattori eccezionali non ascrivibili all'agente ed al di fuori della sua sfera di controllo, e cioe' da cause sopravvenute che siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. L'articolo 586 c.p., dunque, al pari della norma "generale" sull'aberratio delicti plurilesiva di cui all'articolo 83 c.p., comma 2, prevedrebbe una ipotesi di responsabilita' oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale l'autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto.

Questo indirizzo interpretativo risale a Cass. 17.4.1939, Rossi, ed e' stato seguito, tra l'altro, da Cass. 10.4.1945, Gatta; Sez. 1, 14.4.1982, Maccanti, m. 156067; Sez. 1, 25.3.1985, Di Maio, m. 169934; Sez. 6, 8.3.1988, Lucarelli, m. 179343; Sez. 2, 14.2.1990, Bevilacqua, m. 184598 (secondo cui l'articolo 586 cod. pen. stabilisce il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto in termini di pura e semplice causalita' materiale; perche' se l'autore ha agito nonostante avesse previsto l'evento mortale, ne risponde a titolo di dolo indiretto; mentre se quest'ultimo manca e il nesso di causalita' non sia interrotto ne risponde a titolo colposo); Sez. 1, 28.5.1993, Cimare, m. 194773; Sez. 2; 15.2.1996, Caso, m. 205374 (secondo cui si tratta di un caso in cui "l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione" ai sensi dell'articolo 42 c.p., comma 3); Sez. 4, 25.1.2006, Bellino, m. 234187.

La teoria della responsabilita' oggettiva e della sufficienza del solo nesso di causalita' e' stata applicata soprattutto in tema di morte conseguente alla cessione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo la giurisprudenza dominante, invero, l'articolo 586 c.p. puo' trovare applicazione nei confronti di colui che, a qualsiasi titolo illecito, cede una sostanza stupefacente (cosi' integrando il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73) in caso di morte del cessionario intervenuta a seguito della assunzione della sostanza ceduta. In questa ipotesi, lo spacciatore risponderebbe a titolo di responsabilita' oggettiva, e sarebbe quindi sufficiente la prova del nesso di causalita' materiale fra la precedente condotta e l'evento-morte, non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, mentre non occorrerebbe espletare alcuna indagine sull'esistenza della colpa, la cui presenza non sarebbe necessaria. In particolare, in caso di successive, plurime, cessioni dello stupefacente, l'articolo 586 c.p. sarebbe applicabile sia al cedente immediato (ossia a colui che ha direttamente ceduto alla vittima la dose rivelatasi fatale) sia anche al cedente mediato (ossia al fornitore del cedente immediato). E cio' perche' il nesso di causalita' tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della sostanza, non sarebbe interrotto in conseguenza delle successive cessioni, le quali vanno considerate come fattori concausali non eccezionali ed anzi del tutto prevedibili. In questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, 3.5.1986, Volta, m. 174082; Sez. 6, 4.11.1988, Soloperto, m, 179930 (per le cessioni successive); Sez. 6, 7.3.1989, Foianesi, m. 181546; Sez. 4, 19.10.1989, Angelelli, m. 183623; Sez. 6, 4.3.1989, Bodini, m. 183885; Sez. 6, 22.3.1990, Pergolesi, m. 186020; Sez. 4, 28 giugno 1991, Greco, m. 188768 (secondo cui l'autore del delitto doloso risponde a titolo di colpa dell'evento morte non voluto anche in assenza di qualsiasi errore o altro fatto colposo o accidentale, mentre non esclude il nesso di causalita' il fatto che la dose venduta ed assunta fosse non eccessiva, e che la morte fosse dovuta non ad overdose ma ad una assunzione di alcol, ignota al cedente, che aveva accentuato l'effetto del narcotico); Sez. 4, 28.2.1994, Preto, m. 197762; Sez. 4, 31.10.1995, D'Aguanno, m. 203618; Sez. 6, 19 novembre 1997, Paralupi, m. 210441; Sez. 6, 5.6.2003, Ciceri, m. 226254 (secondo cui l'assunzione di alcol non e' una concausa sopravvenuta, non prevedibile, tale da interrompere il nesso causale).

5.2. La tesi secondo la quale nella fattispecie prevista dall'articolo 586 cod. pen. (ed in quella piu' generale di cui all'articolo 83 cod. pen.), la responsabilita' per l'evento non voluto (morte o lesioni) si fonderebbe sul solo nesso causale ed avrebbe quindi natura oggettiva e' stata sostenuta anche da una parte della dottrina, principalmente sulla base di tre argomenti.

Innanzitutto, si e' osservato che la lettera della legge non richiede esplicitamente che la produzione dell'evento sia determinata da colpa; l'inciso "a titolo di colpa", contenuto nell'articolo 83 c.p. (richiamato dall'articolo 586 c.p.), si riferirebbe, quindi, solo alle conseguenze sanzionatorie (nel senso che l'evento non voluto viene punito come se fosse colposo), e non al fondamento della responsabilita', che rimarrebbe oggettiva.

In secondo luogo, e soprattutto, si e' fatto leva sulla considerazione che altrimenti la norma sarebbe superflua, perche' sia l'articolo 83 c.p. (nella parte in cui prevede la responsabilita' dell'agente e nella parte in cui richiama le regole sul concorso di reati) sia l'articolo 586 c.p. sarebbero del tutto inutili qualora si limitassero a stabilire l'imputabilita' dell'evento non voluto solo in presenza dei requisiti ordinari della colpa.

In terzo luogo, si e' affermato che il criterio di imputazione fondato sulla responsabilita' oggettiva sarebbe conforme alla logica di rigore, ispirata a ragioni repressive, che connoterebbe l'atteggiamento del legislatore storico nei confronti del complessivo fenomeno del reato aberrante.

Nessuno di questi argomenti e' pero' decisivo, come ha rilevato altra parte della dottrina.

Quanto al primo, si e' invero osservato che non solo in dottrina e in giurisprudenza, ma anche nello stesso linguaggio legislativo, l'espressione "a titolo di colpa" e' utilizzata per designare, insieme, sia il titolo sia il fondamento della responsabilita'. Il legislatore, ad esempio, ha utilizzato tale formula per indicare fattispecie strutturalmente colpose con le riforme che hanno novellato il testo dell'articolo 57 cod. pen. e dell'articolo 1217 codice navale (rispettivamente Legge 4 marzo 1958, n. 127 e Legge 5 giugno 1962, n. 616). Invero, pronunciandosi in ordine a queste ultime ipotesi criminose, la Corte costituzionale (rispettivamente con la sent. n. 198 del 1982 e la sent. n. 42 del 1966) ha riconosciuto il fondamento colposo della responsabilita'; ed anche questa Corte ha individuato nella colpa il fondamento della responsabilita' prevista dal nuovo testo dell'articolo 57 cod. pen. (Sez. Un., 18 novembre 1958 n. 18, Clementi, m. 98038).

Quanto alla funzione delle previsioni normative, si e' rilevato - oltre al fatto che nella parte generale del codice penale del 1930 sono numerose le norme superflue - che l'articolo 586 cod. pen., non si limita a ribadire i principi generali, ma sancisce anche un aggravamento della pena irrogabile per l'omicidio e le lesioni colpose, mentre l'articolo 83 c.p. fu introdotto allo scopo di impedire una imputazione dolosa di ipotesi ordinarie di fatti colposi. Inoltre, nelle intenzioni del legislatore storico, l'articolo 83 c.p., comma 2 aveva una finalita' meramente dichiarativa, cioe' quella di "non lasciare alcun dubbio sull'applicabilita' della regola sul concorso di reati" (cfr. la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, in Lav. Prep., vol. 5, parte 1, p. 138). In ogni caso, nella alternativa tra una interpretazione che assegni ad una disposizione una funzione innovativa, ma costituzionalmente inaccettabile, ed una diversa interpretazione che le assegni una funzione meramente esplicativa di principi altrove affermati, ma compatibile con il dettato costituzionale, si deve optare per la seconda, tanto piu' se essa e' in linea con l'intenzione del legislatore e compatibile con la lettera della legge.

Quanto al terzo argomento, si e' osservato che dall'analisi dei lavori preparatori emerge che con il testo definitivo dell'articolo 586 c.p. si intese invece attenuare l'asprezza sanzionatoria originariamente introdotta nel progetto preliminare per l'ipotesi di morte o lesioni quale conseguenza non voluta di altro delitto, e che la previsione dell'aberratio delicti venne inserita nel progetto definitivo allo scopo di evitare che "potesse (...) giungersi ad un trattamento troppo severo, elevando a casi di responsabilita' dolosa ed obiettiva ipotesi ordinarie di fatti colposi" (cfr. la Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, in Lav. Prep., vol. 5, parte 1, p. 135). Del resto, anche durante i lavori della Commissione Parlamentare, fu piu' volte sottolineata l'opportunita' di riservare all'aberratio delicti un trattamento sanzionatorio meno rigoroso di quello previsto per l'aberratio ictus.

6.1. Un secondo orientamento ravvisa nella fattispecie prevista dall'articolo 586 cod. pen. una responsabilita' per colpa specifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si e' affermato, in questo senso, che l'articolo 586 c.p. "e' norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e della incolumita' fisica e trova applicazione ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un delitto doloso qualunque ne sia la natura, e, quindi, anche quando il fatto tipico, di per se', non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l'illecito comportamento del soggetto e l'evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalita' materiale. L'evento lesivo, conseguente dal delitto doloso commesso, e' imputato al colpevole, a titolo di colpa, per violazione di legge, perche' l'articolo 43 cod. pen. annovera tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi (in aggiunta alla imprudenza, imperizia e negligenza), anche l'inosservanza della legge. Invero tale espressione non limita questo modo di essere della colpa alla sola violazione di legge a carattere squisitamente o esclusivamente cautelare, ma comprende anche la violazione delle stesse norme penali incriminatrici, mentre l'articolo 586 c.p. attribuisce alle disposizioni incriminatrici, che prevedono i singoli delitti, oltre la funzione loro propria di tutela del singolo bene, anche il carattere ulteriore ed accessorio di norme che mirano a prevenire, attraverso la sanzione penale, l'eventuale lesione di beni giuridici, tutelati mediante le ipotesi di reato colposo, che possono essere prodotte a causa della commissione dei delitti dolosi" (cosi' Sez. 1, 2.4.1986, Navarino, m. 174058; nello stesso senso Sez. 4, 11.1.1995, Masser, m. 201242; secondo cui la commissione stessa del reato doloso si pone come ipotesi di colpa specifica, sicche' non e' necessaria la presenza in concreto di una colpa generica; Sez. 3, 6.12.1995, Sonderegger, m. 204469). Con particolare riguardo all'ipotesi di morte conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, si e' sostenuto che l'evento morte e' addebitato al fornitore, anche non immediato, della sostanza, a norma dell'articolo 586 c.p., a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilita' dell'evento letale (Sez. 5, 9.11.1988, Montoli, m. 183396; Sez. 6, 27.10.1992, Nicolace, m. 193239; Sez. 6, 11.3.1994, Melotto, m. 197848).

Alla base di questo indirizzo vi e' quindi l'idea che la disciplina legislativa sulle sostanze stupefacenti svolgerebbe anche un ruolo di prevenzione delle offese all'integrita' fisica dei cittadini.

6.2. Anche una parte della dottrina ha individuato nella colpa per violazione di legge penale il criterio di imputazione dell'evento non voluto di cui agli articoli 83 e 586 cod. pen., sostenendo che ogni norma penale svolge, accanto alla funzione repressiva, anche una funzione preventiva, contenendo il divieto di realizzare una determinata condotta che, per la sua spiccata pericolosita', appare contraria alle esigenze di prevenzione poste alla base dell'incriminazione di un reato colposo. Poiche', nei casi di aberratio, la condotta costituisce violazione della legge penale che punisce il reato doloso, ne discende che l'ulteriore evento non voluto, cagionato da tale condotta, risulta colposo per inosservanza di legge, ai sensi dell'articolo 43 cod. pen.. Si tratterebbe di una colpa presunta. che rende superflua qualsiasi indagine sulla prevedibilita' dell'evento o comunque sulla configurabilita' di una effettiva imprudenza, negligenza o imperizia.

6.3. E' bene mettere subito in rilievo che la tesi della colpa specifica per violazione della legge penale, o della colpa presunta, nella sostanza non si differenzia dalla tesi della responsabilita' oggettiva, la quale viene in realta' verbalmente camuffata sotto le vesti di una colpa (sempre ed immancabilmente presente), consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto base doloso. Le due tesi invero portano a risultati sostanzialmente identici, ossia a ritenere la sufficienza del solo nesso causale per fondare la responsabilita' rispetto all'evento non voluto. Cio' del resto e' stato avvertito anche dalla piu' accorta giurisprudenza, che ha evidenziato la sostanziale identita' dell'accollo dell'evento morte o lesioni a titolo di responsabilita' oggettiva o di "colpa presunta", pur se mascherata dietro il riferimento alla colpa specifica da inosservanza della legge penale secondo la tradizionale regola del "versari in re illicita" (Sez. 1, 19.10.1998, D'Agata, m. 211611).

La tesi e' stata peraltro giustamente criticata da gran parte della piu' moderna dottrina, che ha rilevato come essa comporta uno stravolgimento dell'essenza dell'illecito colposo, costituita dalla violazione di una determinata regola cautelare preventiva, ossia di precauzioni doverose al fine di impedire il verificarsi di un determinato evento in pregiudizio di terzi. Ed infatti, anche le leggi richiamate dall'articolo 43 cod. pen. (insieme ai regolamenti, ordini o discipline) per individuare il fondamento di una colpa specifica, sono costituite solo da quelle fonti che pongono regole e prescrizioni di carattere preventivo di un certo evento in danno di terzi. Ora, se e' vero che le norme penali hanno una finalita' genericamente preventiva, e' altrettanto vero che non tutte le norme penali sanzionano la violazione di regole specificamente cautelari, del tipo di quelle necessarie ad integrare una responsabilita' colposa. Sono quindi, ad esempio, escluse dall'ambito delle leggi di cui all'articolo 43 cod. pen. quelle con finalita' direttamente repressiva, ossia destinate a punire la lesione di determinati beni giuridici e non a prescrivere cautele relativamente a fatti diversi, conseguenti alla loro violazione.

Piu' in generale si osserva che l'attribuzione alle norme penali di una duplice funzione, repressiva e preventiva, sarebbe insostenibile anche sotto il profilo logico. La medesima norma penale, invero, diventerebbe in tal modo espressione di due significati confliggenti: da un lato, il divieto di tenere una condotta dolosa; dall'altro, il comando di eseguire tale condotta con cautela. L'obbligo di cautela, quindi, non puo' scaturire dalla stessa norma penale repressiva della condotta dolosa, ma esclusivamente da una diversa ed autonoma regola cautelare. Del resto, le regole cautelari che si pretenderebbe di desumere dalle singole norme incriminatrici non contengono solitamente l'indicazione di alcuna specifica modalita' di condotta diretta a prevenire l'evento morte o lesioni. Tutt'al piu' si potrebbe individuare un obbligo di cautela assolutamente generico ed indifferenziato, ma la colpa non consiste nella violazione di una generica obbligazione di diligenza dal contenuto neutro ed indeterminato, bensi' nella violazione di una specifica regola di diligenza, il cui contenuto va di volta in volta determinato in base alle circostanze del caso concreto. La colpa e' invero violazione di una regola di condotta che prescrive le modalita' di comportamento da adottare in un caso concreto per evitare il verificarsi di uno specifico evento offensivo.

Per quanto riguarda piu' in particolare l'assunto secondo cui le norme penali sugli stupefacenti sarebbero poste a tutela della salute pubblica, intesa come autonomo bene di sintesi rispetto alle offese alla vita e alla incolumita' personale dei singoli individui e quindi svolgerebbero anche un ruolo di regole di prevenzione delle offese alla integrita' fisica dei cittadini, si e' ricordato (anche sulla base delle indicazioni contenute nella sent. n. 333 del 1991 della Corte costituzionale) che lo scopo immediato e diretto della legislazione in materia di stupefacenti e' costituito dalla repressione del mercato illegale della droga; mentre la tutela della salute pubblica rappresenta, insieme alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, soltanto uno scopo ulteriore della normativa oggettiva. Si e' inoltre osservato che, attribuendo alle incriminazioni speciali della normativa sugli stupefacenti il ruolo di regole cautelari volte direttamente a prevenire i singoli eventi di lesioni o di morte dei potenziali consumatori, si corre il rischio di sfuocare il giudizio di colpa, che sorgerebbe anche in relazione ad eventi cagionati con violazione delle norme con un fine non direttamente precauzionale ma piuttosto di tutela anticipata dei beni giuridici. Un analogo ragionamento dovrebbe valere per tutte le incriminazioni di offese a beni collettivi, indipendentemente dalla verifica se esse codifichino o meno regole di diligenza, prudenza, perizia nello svolgimento delle rispettive attivita'. In tal modo pero' si finirebbe per ampliare enormemente il novero delle leggi penali idonee a costituire la responsabilita' per colpa.

7. Un terzo orientamento - sovente sostenuto dalla giurisprudenza unitamente alla tesi della colpa presunta per violazione della legge penale - richiede, per poter imputare l'evento morte o lesioni ex articolo 586 cod. pen., oltre al nesso causale, anche la prevedibilita' dell'evento, facendo pero' riferimento ad una prevedibilita' in astratto. Questo indirizzo - seguito soprattutto da decisioni in tema di morte da assunzione di sostanze stupefacenti - si sostanzia nella quasi totalita' dei casi, in un richiamo ad un criterio di prevedibilita' in re ipsa, meramente formale e di stile, senza che sia condotta in realta' nessuna indagine, in concreto, sul decorso causale e sull'evento finale, per ricostruire le specifiche modalita' di verificazione dell'evento che, nel caso di specie, avrebbero reso prevedibili la morte o le lesioni. Solitamente si parla di prevedibilita' desunta dalla notorieta', dall'ordinarieta' o dalla frequenza del pericolo connesso ad un certo tipo di condotta, o di prevedibilita' secondo l'id quod plerumque accidit, o desunta dal pericolo insito, in via presuntiva, nel delitto doloso di base. In particolare, nel caso di violazioni della legge sugli stupefacenti, la prevedibilita', sempre valutata in astratto, viene desunta dalla notorieta' della frequenza di casi letali dopo l'assunzione di determinate sostanze stupefacenti (come l'eroina).

Possono, ad esempio, collocarsi in questo ambito: Sez. 6, 6.12.1988, Coppola, m. 180420 (secondo cui e' noto, e pertanto prevedibile, che l'eroina provoca azione depressiva del sistema nervoso centrale, con riflessi su quello circolatorio e che tale azione e', nei casi piu' gravi, la causa ultima del decesso); Sez. 5, 9.11.1988, Montoli, m. 183396; Sez. 6, 14.11.1988, Buzzo, m. 179839; Sez. 6, 24.1.1989, Irritano, m. 180747 (secondo cui l'evento morte e' fatto non imprevedibile e non eccezionale); Sez. 6, 27.10.1992, Nicolace, m. 193239; Sez. 6, 11.3.1994, Melotto, m. 197848.

In tutti questi casi la prevedibilita' dell'evento e' automaticamente dedotta, in astratto, dalla indubbia destinazione della droga ceduta all'assunzione e dalla constatazione che cio', secondo la comune esperienza, puo' cagionare la morte dell'assuntore. E' pero' evidente che il criterio della prevedibilita' in astratto e' invocato come mero omaggio formale al principio di colpevolezza, e che in realta' anche questa tesi della prevedibilita' in astratto si pone sullo stesso piano di quella della responsabilita' oggettiva e di quella della colpa presunta per violazione della legge penale. In tutti e tre i casi, infatti, in sostanza la responsabilita' viene fondata sul solo nesso causale, perche' l'evento morte non voluto viene sempre messo a carico del soggetto che ha compiuto il delitto doloso sulla sola base del nesso di causalita' tra tale delitto e l'evento non voluto, indipendentemente da una indagine sull'elemento psicologico ad esso relativo.

8. Un quarto orientamento - soprattutto dottrinario - e' costituito dalla tesi della cd. responsabilita' da rischio totalmente illecito. Secondo questa tesi, nella fattispecie di cui all'articolo 586 cod. pen. l'autore del reato base risponde dell'evento letale non voluto a titolo di responsabilita' oggetti va, ossia per una responsabilita' senza dolo ne' colpa, fondata sul solo nesso causale, ma che tuttavia non si porrebbe in contrasto con il principio di colpevolezza di cui all'articolo 27 Cost.. E cio' perche' il principio di responsabilita' colpevole, o della personalita' dell'illecito, non implicherebbe necessariamente una responsabilita' per dolo o per colpa, ma solo che il soggetto sia eticamente rimproverabile per il fatto, ossia che vi sia la possibilita' di un suo dominio personale sul fatto. Questa possibilita' sarebbe assicurata dalla prevedibilita' ed evitabilita' dell'evento nella situazione concreta, requisiti questi che risulterebbero dal combinato disposto dell'articolo 42 c.p., comma 3, con l'articolo 45 cod. pen., che da rilevanza al caso fortuito (imprevedibilita' dell'evento) ed alla forza maggiore (inevitabilita' dell'evento) in tutte le forme di responsabilita'. Questa teoria parte dal presupposto che la colpa richiede la violazione di una regola cautelare nell'ambito di una attivita' in se stessa lecita, ossia che il soggetto superi il limite di rischio, che accompagna tutte le attivita' lecite e che gli e' consentito dall'ordinamento. Sarebbe invece impossibile muovere un rimprovero per colpa a chi agisce in un ambito illecito, poiche', quando e' gia' vietata l'attivita' di base, non e' possibile configurare regole cautelari e quindi non si puo' parlare di colpa. Quindi, responsabilita' per colpa e responsabilita' da rischio totalmente illecito avrebbero in comune il requisito della prevedibilita' ed evitabilita' dell'evento, ma mentre nella prima ipotesi la colpa si connoterebbe, ulteriormente, per la violazione di una regola cautelare con superamento del rischio consentito, nella seconda ipotesi, poiche' l'agente tiene una condotta base illecita, non sarebbero necessari la violazione di regole cautelari o il superamento del rischio consentito, ma l'assunzione del rischio totalmente illecito giustificherebbe di per se' l'attribuzione della responsabilita' ed un trattamento sanzionatorio piu' rigoroso di quello previsto per i reati colposi.

Non e' questa la sede per esaminare criticamente questa teoria. E' sufficiente rilevare che, nella pratica, l'ambito di applicazione di una responsabilita' da rischio totalmente illecito potra' essere notevolmente diverso a seconda del concetto di prevedibilita' ed evitabilita' dell'evento che poi si adotta ed in particolare a seconda che si richieda una prevedibilita' ed evitabilita' da valutarsi in astratto o in concreto, e, in questa seconda ipotesi, da valutarsi da un punto di vista soggettivo (cioe' del concreto soggetto agente) ovvero oggettivo (cioe' di un agente ideale, piu' o meno modellato sulle caratteristiche dell'agente concreto). Ed invero, nella prima ipotesi i risultati pratici saranno simili a quelli della teoria della responsabilita' oggettiva, mentre se si giunge ad adottare un criterio di valutazione della prevedibilita' ed evitabilita' secondo gli stessi parametri che si utilizzano ai fini del giudizio sulla colpa, la responsabilita' da rischio totalmente illecito viene a differenziarsi notevolmente dalla responsabilita' oggettiva finendo per avvicinarsi sempre piu' a quella per colpa.

Si e' peraltro ricordata qui questa teoria perche' generalmente si ritiene che essa sia stata accolta, nel suo nucleo essenziale, da due pronunce di questa Corte, e precisamente da Sez. 1, 28.5.1993, n. 7566, Cimare, m. 194773, e da Sez. 1, 29.1.1997, n. 2955, Sambataro, m. 207274.

Con la prima decisione (relativa ad una condanna, ex articolo 586 c.p. per morte conseguente al delitto di violazione di domicilio, di un soggetto che era entrato nel cortile dell'abitazione di un tizio che lo aveva rimproverato e che successivamente era morto per fissurazione di un aneurisma da cui era affetto), e' stato affermato il principio che "nel reato di cui all'articolo 586 cod. pen. e' solo il nesso di causalita' materiale, legato alla precedente condotta delittuosa dell'agente, che giustifica il giudizio di responsabilita' per l'evento non voluto", ma si e' peraltro escluso che si tratterebbe di una ipotesi di responsabilita' obiettiva essendo invece l'evento punito a titolo di colpa, perche' e' "gia' punita l'attivita' volontaria di base, di guisa che se essa e' rischiosa non v'e' motivo per sollevare il colpevole per una parte del rischio corso, collegata con nesso di causalita' materiale", aggiungendo che "dove manca l'area lecita di rischio ed il soggetto affronta il rischio ugualmente, non c'e' motivo di sostenere che il principio di colpevolezza sarebbe incompatibile con questo tipo di reato". Si puo' pero' constatare che nella motivazione non vi e' alcun accenno non solo sull'esistenza di una colpa ma nemmeno sui requisiti di prevedibilita' ed evitabilita' dell'evento ed anzi si afferma che e' il solo nesso di causalita' materiale che giustifica la responsabilita'.

Con la seconda decisione (relativa a morte conseguente al reato di porto abusivo di arma, commesso da un soggetto che aveva una pistola nella tasca del giubbotto ed aveva inavvertitamente premuto il grilletto, morte che il giudice del merito aveva esattamente attribuito a colpa effettiva ed in concreto per imprudenza ed imperizia), si e' sostenuto esplicitamente che la colpa effettiva e' un elemento "non richiesto per l'affermazione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 586 cod. pen.", ma che tale responsabilita' "non si puo' considerare oggettiva, riguardando casi in cui la condotta delittuosa di base ha in se' insito il rischio, non imprevedibile ne' eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni; per cui, se uno di questi eventi (ricollegabile psicologicamente, per la non imprevedibilita' del pericolo, all'agente) si verifica, si giustifica l'ulteriore conseguenza sanzionatoria dalla suddetta norma prevista. Deve pertanto escludersi che la norma in questione sia in contrasto con l'articolo 27 Cost. che sancisce il principio di personalita' della responsabilita' penale". Anche questa decisione nega la necessita di una colpa effettiva, ed individua il criterio di imputazione dell'evento morte nella non imprevedibilita' e non eccezionalita' del rischio, sembrando pero' ritenere sufficiente una valutazione oggettiva ed in astratto di questi due elementi.

Deve quindi convenirsi sull'osservazione di parte della dottrina che, in realta', anche queste due decisioni utilizzano solo formalmente le nozioni di "rischio totalmente illecito" e di "non imprevedibilita' dell'evento", ma nella sostanza effettuano una imputazione dell'evento basata sul mero nesso di causalita'.

9.1. Un ultimo orientamento - sviluppatosi soprattutto negli ultimi anni - infine ravvisa nell'articolo 586 c.p. una ipotesi di responsabilita' per colpa in concreto. concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessita' di un accertamento della effettiva prevedibilita' ed evitabilita' in concreto dell'evento non voluto da parte dell'agente.

Questo orientamento e' stato affermato, tra l'altro, da Sez. 1, 19 ottobre 1998, n. 11055, D'Agata, m. 211611 (secondo cui nell'articolo 586 c.p., "poiche' l'accollo dell'evento ulteriore e piu' grave rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione dei principi costituzionali sulla personalita' della responsabilita' penale e sulla necessaria imputazione soggettiva degli elementi piu' significativi della fattispecie criminosa, l'affermazione di responsabilita' dell'agente per l'evento non voluto deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilita', concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosita' per i beni della vita e dell'incolumita' personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base"); da Sez. 1, 14.11.2002, n. 2595, Solazzo, m. 223841; e da Sez. 6, 29.11.2007, n. 12129, Passafiume, m. 239585 (secondo cui, in tema di reato di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio ne richiede la prevedibilita' in concreto come conseguenza della condotta criminosa di base).

Nella specifica materia di morte derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, la tesi e' stata seguita, tra l'altro, da Sez. 5, 7.2.2006, n. 14302, Giancaterino, m. 234584 (secondo cui si deve ritenere sussistente la responsabilita' non sulla base del mero rapporto di causalita' materiale... fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilita'" della morte o delle lesioni, si' da potersene dedurre una forma di "responsabilita' per colpa", rilevando che il giudice del merito aveva accertato la prevedibilita' in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle "visibili menomate condizioni della parte offesa" alla ricerca "spasmodica" della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di "droga pesante").

9.2. La tesi della responsabilita' da colpa in concreto e' sostenuta da quella parte della dottrina, secondo la quale nella fattispecie dell'articolo 586 cod. pen. la responsabilita' si fonda sull'ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va condotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare di condotta, che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, nonche' sulla prevedibilita' ed evitabilita' in concreto dell'evento.

Si afferma che la tesi e' rispettosa dell'originaria intenzione storica del legislatore del 1930, il cui intento, come emerge con chiarezza dai lavori preparatori del codice penale, era quello di individuare nell'articolo 586 c.p., e nella norma generale dell'articolo 83 c.p., "ipotesi ordinarie di fatti colposi" (cfr. la Relazione del Guardasigilli, in Lav. Prep., vol. 5, pt. 1, 135, a proposito dell'opinione espressa dalla maggioranza dei Commissari durante la discussione del 27 aprile 1928). Nella Relazione del Guardasigilli si osservava che "mentre l'articolo 587 c.p. del progetto preliminare puniva il fatto predetto a titolo di responsabilita' obiettiva, nel progetto definitivo la disposizione venne modificata in correlazione con l'articolo 86 c.p. (poi divenuto articolo 83 c.p.) del progetto medesimo, per il quale gli eventi diversi da quelli voluti dall'agente sono punibili a titolo di colpa, se la legge li prevede tra i delitti colposi. L'articolo 586 c.p. non e', pertanto, che una conferma e una particolare applicazione di questo principio generale, e trova la sua ragione nel fatto che viene stabilito un aumento di pena per l'omicidio e le lesioni personali colposi" (Relazione a S.M. il Re, vol. 1, p. 86).

La tesi, inoltre, valorizza adeguatamente il dato testuale del richiamo alla colpa, contenuto sia nell'articolo 83 c.p., sia anche nell'articolo 586 c.p., che fa rinvio, oltre all'articolo 83 c.p., anche alle fattispecie colpose degli articoli 589 e 590 c.p.. Si rileva anche che l'articolo 83 c.p., comma 2 prevede l'applicazione delle regole sul concorso di reati, il quale puo' sussistere solo se il reato non voluto di omicidio o lesioni e' imputato come reato colposo.

Ma soprattutto si sostiene che e' il rispetto del principio di colpevolezza e della sua portata liberal-garantistica (articolo 27 Cost., comma 1, in combinato disposto col comma 3 e con l'articolo 25 Cost., comma 2) ad imporre che la fattispecie di cui all'articolo 586 cod. pen. debba essere connotata dal requisito della colpa in concreto.

10. Al fine di individuare la soluzione preferibile, non puo' ovviamente prescindersi dal principio di colpevolezza e dalle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale.

E' noto che gia' con la fondamentale sentenza n. 364 del 1988, la Corte costituzionale, sulla base di una approfondita esegesi dell'articolo 27 Cost. (imperniata sul collegamento tra il principio di personalita' della responsabilita' penale e la funzione rieducativa della pena, nell'ambito di una generale visione liberal-garantistica dell'ordinamento penale e dei rapporti tra Stato e cittadino), giunse ad identificare la "responsabilita' personale", richiesta da tale norma, con la "responsabilita' per fatto proprio colpevole" e ad affermare che lo Stato ha il dovere di assicurare al cittadino che non lo punira' senza preventivamente informarlo su cio' che e' vietato o comandato e di assicurargli che "sara' chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate". Il principio di colpevolezza, dunque, "piu' che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalita', vigente in ogni Stato di diritto", e pone "un limite alla discrezionalita' del legislatore ordinario nell'incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i necessari requisiti subiettivi minimi d'imputazione senza la previsione dei quali il fatto non puo' legittimamente essere sottoposto a pena". E, secondo la Corte, tali requisiti subiettivi minimi richiedono che "il fatto imputato, perche' sia legittimamente punibile, deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi piu' significativi della fattispecie tipica". Invero, non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno "in colpa" (rispetto al fatto) non ha, certo, bisogno di essere "rieducato".

Ora, gia' queste affermazioni assumono una importanza decisiva perche' e' evidente che fra gli elementi piu' significativi della fattispecie dell'articolo 586 cod. pen. va compreso anche l'evento non voluto, in quanto esso e' significativo sia rispetto all'offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati), sia rispetto alla pena (in quanto determina l'inflizione di una pena ulteriore).

E' vero che la Corte affermo' anche che l'articolo 27 Cost., comma 1, non contiene un tassativo divieto di responsabilita' oggettiva, ma fin d'allora preciso' che cio' vale solo per la cd. responsabilita' oggettiva spuria od impropria, ossia per quella ipotesi in cui non e' coperto da dolo o colpa un solo elemento del fatto, magari accidentale. E specifico' che invece diverso e' il problema per la responsabilita' oggettiva pura o propria, perche' "e' in relazione al complessivo, ultimo risultato vietato che va posto il problema della violazione delle regole preventive che, appunto in quanto collegate al medesimo, consentono di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato". Ora, poiche' il complessivo ultimo risultato vietato nell'articolo 586 cod. pen. e' costituito dalla produzione dell'evento non voluto, e' in relazione a tale evento che deve essere accertata la violazione di regole preventive, al fine di riscontrare nell'agente la colpa per il fatto realizzato.

Con la successiva sentenza n. 1085 del 1988, la Corte costituzionale preciso' che "perche' l'articolo 27 Cost., comma 1, sia pienamente rispettato e la responsabilita' penale sia autenticamente personale, e' indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano, cioe', investiti dal dolo o dalla colpa) ed e' altresi' indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili". E cio' a prescindere dalla circostanza che l'elemento in discussione si identifichi o meno con l'evento del reato: rimanendo sottratti alla esigenza della "rimproverabilita'" unicamente "gli elementi estranei alla materia del divieto (come le condizioni estrinseche di punibilita' che, restringendo l'area del divieto, condizionano, appunto, quest'ultimo o la sanzione alla presenza di determinati elementi oggettivi)". La medesima pronuncia ha inoltre esplicitato in modo chiaro che il principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu "contrasta con l'articolo 27 Cost., comma 1", affermando che da tale parametro e' richiesto quale essenziale requisito subiettivo d'imputazione, oltre alla coscienza e volonta' dell'azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato. (...) E' ben vero che la massima: "qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu" implica gia', almeno solitamente, un collegamento subiettivo tra il reo ed un dato (di regola evento) senza del qual collegamento non si avrebbe il "versali in re illicita" (...). Ma non per tal ragione e' costituzionalmente legittimo addebitare all'agente anche gli ulteriori eventi (...) nella produzione dei quali la volonta' del reo e' rimasta totalmente estranea e che, pertanto, non sono rimproverabili allo stesso reo. Dall'articolo 27 Cost., comma 1 (...) non soltanto risulta indispensabile, ai fini dell'incriminabilita', il collegamento (almeno nella forma della colpa) tra soggetto agente e fatto (o ... tra soggetto ed elemento significativo della fattispecie) ma risulta altresi' necessaria la rimproverabilita' dello stesso soggettivo collegamento. E' interessante ricordare che la sentenza in esame riferi' il requisito della colpa anche ad attivita' illecite, come la sottrazione e l'impossessamento di una cosa mobile altrui al fine di farne un uso momentaneo (articolo 626 c.p., comma 1, n. 1), osservando che "la mancata restituzione (...) non e' addebitabile al soggetto agente (...) se dovuta a caso fortuito o a forza maggiore", ossia se non dovuta a colpa.

Successivamente, la sentenza n. 2 del 1991 confermo' l'illegittimita' del principio "qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu", mentre la sentenza n. 179 del 1991 ribadi' che l'articolo 27 Cost., comma 1, richiede quale requisito subiettivo d'imputazione "almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l'autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppur no) addebitato"; principio questo ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 61 del 1995.

Da ultimo, con la sentenza n. 322 del 2007, la Corte costituzionale ha confermato le sentenze nn. 364 e 1085 del 1988 in ordine alla costituzionalizzazione ed al contenuto del principio di colpevolezza, osservando che questo partecipa, in specie, di una finalita' comune a quelli di legalita' e di irretroattivita' della legge penale (articolo 25 Cost., comma 2): esso mira, cioe', a garantire ai consociati libere scelte d'azione, sulla base di una valutazione anticipata ("calcolabilita'") delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; "calcolabilita'" che verrebbe meno ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perche' non solo non voluti ne' concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo "fondante" rispetto alla funzione rieducativa della pena (articolo 27 Cost., comma 3), non avendo senso rieducare chi non versi almeno in colpa rispetto al fatto commesso. La Corte ha altresi' aggiunto che la finalita' rieducativa non potrebbe essere obliterata dal legislatore a vantaggio di altre e diverse funzioni della pena, che siano astrattamente perseguibili, almeno in parte, a prescindere dalla "rimproverabilita'" dell'autore. Punire in difetto di colpevolezza, al fine di "dissuadere" i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale "negativa") o di "neutralizzare" il reo (prevenzione speciale "negativa"), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell'essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale contrastante con il principio personalistico affermato dall'articolo 2 Cost.. Pertanto il legislatore ben puo' - nell'ambito delle diverse forme di colpevolezza - "graduare" il coefficiente psicologico di partecipazione dell'autore al fatto, in rapporto alla natura della fattispecie e degli interessi che debbono essere preservati: pretendendo dall'agente un particolare "impegno" nell'evitare la lesione dei valori esposti a rischio da determinate attivita'. Ma in nessun caso gli e' consentito prescindere in toto dal predetto coefficiente. Infine, la Corte ha evidenziato che "il principio di colpevolezza... si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici; ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell'applicazione delle disposizioni vigenti", ribadendo l'esistenza nella tavola dei valori costituzionali di un principio di necessaria colpevolezza, ragguagliato quanto meno al "minimum" dell'ignoranza o dell'errore inevitabile: incida esso sulla norma o sugli elementi normativi del fatto ... ovvero sugli elementi del fatto stesso.

11. Orbene, alla luce dei principi costituzionali appena ricordati per come affermati dalla Corte costituzionale, e' evidente come una interpretazione adeguatrice dell'articolo 586 cod. pen. imponga di disattendere sia il primo orientamento che formula una ipotesi di responsabilita' oggettiva pura e propria, fondata esclusivamente sul nesso di causalita' materiale, sia gli altri orientamenti che, come rilevato, nella sostanza e negli effetti non si differenziano da una ipotesi di responsabilita' oggettiva (che viene in realta' camuffata, ma non superata), come quello della colpa presunta per violazione di legge penale (immancabilmente presente in tutti i casi), o come quello che richiede, oltre al nesso causale, una prevedibilita' in astratto dell'evento, ossia una prevedibilita' in re ipsa meramente formale e (sempre immancabilmente) presunta in tutti i casi sulla base dalla notorieta' della frequenza delle conseguenze letali derivate dall'assunzione di certe sostanze stupefacenti. Le richiamate sentenze costituzionali, invero, hanno esplicitamente affermato che si pone in contrasto con l'articolo 27 Cost. la previsione sia di una responsabilita' oggettiva pura o propria sia del principio qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu. Inoltre, l'evento non voluto rientra certamente fra quelli piu' significativi della fattispecie dell'articolo 586 cod. pen. e quindi, per la legittima punibilita' del fatto, deve essere accertata la colpa dell'agente in relazione a tale evento. Ed il chiaro riferimento fatto dalla sentenza n. 364 del 19

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