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Lo straniero non abbiente ha diritto ad un interprete pagato dallo Stato

Il riconoscimento in capo all’imputato straniero che non conosce la lingua italiana del diritto di nomina di un proprio interprete non può soffrire alcuna limitazione. E' quanto stabilito dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 254 del 6 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 102 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero ammesso al patrocinio dello Stato, di nominare un proprio interprete.
La Corte ha , infatti, specificato che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, essendo diretto a garantire anche ai non abbienti l’attuazione del precetto costituzionale di cui al terzo comma dell’art. 24 della Costituzione, prescrive che a questi siano assicurati i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e ciò in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

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