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Nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile

Nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non è autonomamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di atto interno diretto solo a portare a conoscenza del giudice penale la "notitia criminis" e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo ai fini della adozione della misura cautelare della sospensione della patente. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Ordinanza del 23 maggio 2008, n. 13388)





- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio - Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere

Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

IN. ST., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GRAPPI CORRADO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CARABINIERI STAZIONE CARPINETI (RE) in persona del Prefetto di Reggio Emilia;

- intimato -

avverso il provvedimento n. RG. 80/03 del Giudice di pace di CASTELNOVO NE' MONTI, depositato il 26/09/03;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/10/07 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;

fili lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA visto l'articolo 375 c.p.c., comma 2 il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - In. St. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 26.9.03 dal Giudice di pace di Castelnuovo ne' Monti che ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta ai sensi della Legge n. 689 del 1981 art 23 avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Carpinete n. (OMESSO) del (OMESSO) relativo a violazione dell'articolo187 del Codice della strada ed avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida n. (OMESSO) emesso dal Prefetto di Reggio Emilia in data (OMESSO).

Parte intimata non si e' costituita.

Attivatasi la procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva e per essere rivolto contro un provvedimento di carattere non decisorio.

Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si e' riportato alle conclusioni scritte.

2 - Il ricorso e' sorretto da due motivi con i quali il ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5 nonche' dell'articolo 200 C.d.S. e articolo 383 reg. C.d.S., si duole che il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta avverso il verbale di accertamento, benche' questo fosse affetto da vizi formali che ne determinavano la nullita' e, quindi, l'inutilizzabilita' sia ai fini del successivo giudizio penale per violazione dell'articolo 187 C.d.S., sia ai fini dell'emissione da parte del Prefetto del provvedimento di sospensione della patente di guida.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non ha natura sanzionatoria, essendo destinato a portare a conoscenza del giudice penale la notitia criminis e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo al fine dell'adozione della misura cautelare della sospensione della patente.

Trattandosi, quindi, di un atto interno non avente autonoma natura sanzionatoria esso non e' impugnabile davanti all'autorita' giudiziaria.

Bene ha fatto, pertanto il Giudice di pace a dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il V.A.. Qualunque fosse il vizio denunciato, difettava infatti la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della legittimita' dell'atto in questione.

Non si provvede sulle spese non essendo stata svolta alcuna attivita' da parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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