Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il giudice,può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato

Nel giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il giudice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, legittimamente tenuto nel procedimento penale dall'imputato, per escludere il suo diritto all'equo indennizzo.
(Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 14 marzo 2008, n. 11423)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;

nei confronti di:

1) PI. GE., N. IL (OMESSO);

2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

avverso ORDINANZA del 13/07/2006 CORTE APPELLO di TRIESTE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;

lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della locale Corte di appello, emessa in data 13 luglio 2006, con la quale veniva liquidata, in accoglimento dell'istanza, a PI. Ge. la somma di euro 80.000,00, a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, per 366 giorni di custodia in carcere, deducendo l'inosservanza dell'articolo 314 c.p.p., comma 1, e l'illogicita' manifesta e carenza di motivazione sul punto, giacche' la Corte territoriale si era limitata a richiamare "per relationem" le argomentazioni difensive senza procedere ad una valutazione del comportamento processuale tenuto dall'istante gravemente colposo, giacche' non aveva spiegato agli inquirenti le differenti ed alternative versioni possibili delle pesanti risultanze indiziarie a suo carico, emergenti nella fase delle indagini preliminari con il mantenere un ostinato silenzio.

Infatti, l'automezzo, condotto dal coimputato FO. KU., con un carico dichiarato di Kg. 9.000 di pietre da selciato, superava il valico doganale di (OMESSO), proveniente da (OMESSO), ed immediatamente dopo nella vicina stazione di servizio saliva l'istante. In seguito a perquisizione operata dalla Guardia di Finanza sia per l'esiguita' del valore della merce sia per la destinazione ad una ditta olandese, gia' coinvolta in illeciti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, venivano rinvenuti Kg. 567 di marijuana, con cui era possibile ricavare oltre un milione di spinelli.

In sede di convalida dell'arresto il FO. KU. dichiarava di aver ricevuto l'incarico di effettuare il trasporto di pietre da selciato in Olanda dal suo datore di lavoro tale GE., il quale gli aveva detto di mettersi in contatto con il PI., suo connazionale, residente in (OMESSO), perche' lo attendeva a (OMESSO) ed aveva il compito di accompagnarlo durante il viaggio.

Il predetto indagato riferiva pure di avere in passato effettuato altro trasporto ad Amburgo con lo stesso PI. e con le medesime modalita' e suggeriva di contattare GE. al numero telefonico indicato nella documentazione sequestrata senza avvertire il PI..

Nel corso di intercettazioni ambientali disposte in via d'urgenza dal P.M., mentre i due indagati si trovavano nella caserma della Guardia di Finanza, si apprendeva pure che l'effettivo compenso del FO. era di due milioni di lire e non di cinquecento mila lire come aveva riferito in interrogatorio, mentre tale DO. aveva promesso al PI. per l'accompagnamento un milione di lire.

Il FO., nel corso di altri interrogatori, Affermava che il PI. era stato incaricato dal GE. di pagargli il corrispettivo pattuito di due milioni e che il DO. era amico di GE..

Il PI. non rispondeva all'interrogatorio, mentre dette risultanze processuali facevano ritenere il suo ruolo nella vicenda come quello del controllore del FO. e di protettore del carico, pienamente a conoscenza dell'effettivo contenuto del trasporto, organizzato con una ditta, che doveva conoscere, e nonostante il un suo impegno fosse in altra regione d'Italia distante da quella di residenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto merita accoglimento, sicche' l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste.

Infatti, l'articolo 314 c.p.p., esclude il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita qualora il prevenuto vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; ed e' pertanto, ai fini del decidere, necessario prendere in esame il comportamento tenuto prima dell'emissione della misura nei suoi confronti ed anche quello concomitante e successivo se rilevante ai fini del mantenimento della stessa (Cass. sez. 4, 7 giugno 2001 n. 22986 rv. 219490 cui adde Cass. sez. 4, 24 aprile 2003 n. 19253 rv. 224501), poiche' costituisce un presupposto ineliminabile per concedere l'equo indennizzo.

Peraltro, sebbene, ove la motivazione del diniego non sia manifestamente illogica, non sia possibile sovrapporre la propria visione alle argomentazioni del giudice di merito, e' necessario che si sia fatto riferimento al complesso del quadro indiziario, esistente nel momento in cui e' stata emessa la misura cautelare, in quanto, diversamente opinando, il giudice di merito non valuterebbe la sussistenza del diritto alla riparazione, ma sosterrebbe una sua personale opinione.

Inoltre, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino

eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fondato la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della liberta' personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attivita' di indagine, al fine di stabilire con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, la falsa apparenza della sua configurabilita' come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. sez. un. 15 ottobre 2002 n. 34559 rv. 222263).

Il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la sussistenza delle condizioni per liquidazione dell'equo indennizzo e gli elementi posti a base della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che, ai fini della configurabilita' del dolo o della colpa grave, qualora l'assoluzione sia pronunciata in seguito ad un intervenuto mutamento giurisprudenziale o legislativo in tema di valutazione o utilizzabilita' o validita' della prova, senza, pero', far discendere alcuna equiparazione tra detta modifica e la sussistenza del dolo o della colpa, oppure l'assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'articolo 530 c.p.p., comma 2, senza introdurre alcuna discriminazione rispetto a chi e' stato assolto ai sensi del primo comma della norma processuale citata, tutti gli elementi probatori debbano essere rivalutatun quanto, pur se ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilita', possono essere tali da configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel momento dell'emissione della misura cautelare personale per il carattere magmatico della fase delle indagini preliminari in considerazione, ripetesi, del differente campo di indagine del giudice della cognizione e di quello dell'equa riparazione (Cass. sez. 4, 12 aprile 2000 n. 1705 rv. 216479).

Orbene, la Corte territoriale nell'impugnata ordinanza si e' limitata a far proprie le argomentazioni svolte dal difensore fiduciario senza sottoporle neppure ad alcun vaglio critico, secondo quanto rilevato dal ricorrente Procuratore Generale, che, in realta', attribuisce un differente significato al contenuto delle intercettazioni ambientali riferite nell'istanza del PI. e nel ricorso, sicche' questa Corte non e' posta in condizione di esercitare alcun controllo sul preteso vizio motivazionale.

Ed invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 4, 18 febbraio 1993 n. 1365 rv. 193218 cui adde Cass. sez. 4, 14 aprile 1995 n. 1365 rv. 204868, affinate da Cass. sez. 4, 8 aprile 2003 n. 16370 rv. 224774 e ribadite da Cass. sez. 3, 14 aprile 2005 n. 13714 rv. 231624) in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o l'indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato, il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione.

Infatti, il difensore fiduciario dell'istante nella domanda proposta accede all'indirizzo dominante presso la quarta sezione penale, secondo cui il silenzio da solo non assume rilievo ai fini della determinazione della colpa grave, poiche' resta fermo l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato, sicche', nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facolta' difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che, in quanto tale, vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale puo' tenersi conto nella valutazione globale della condotta in presenza di altri elementi di colpa. Tuttavia, come esattamente rilevato dall'opposto indirizzo (Cass. sez. 3, n. 13714 del 2005 cit.), "una cosa e' il diritto di difendersi con qualsiasi mezzo per preservare la propria liberta' personale da un'imputazione penale, altra cosa e' il diritto a una riparazione giudiziaria quando la detenzione patita si rivela ingiusta perche' la strategia difensiva ha avuto successo o ha comunque ottenuto l'assoluzione dall'imputazione.

Il legislatore infatti non ha riconosciuto incondizionatamente siffatto diritto alla riparazione, ma l'ha esplicitamente escluso quando il comportamento dell'indagato, da solo o con altre circostanze, ha indotto in errore il giudice cautelare circa l'esistenza di indizi di colpevolezza a carico dello stesso indagato. E cio' in forza del principio generale stabilito dall'articolo 1227 c.c., comma 2, secondo cui il risarcimento del danno non e' dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza. Anche su questo punto, insomma, opera l'autonomi'a dei due giudizi: nel giudizio penale, l'imputato ha diritto di difendersi anche col

silenzio e il mendacio; nel giudizio di natura civilistica per la riparazione, il giudice puo' valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato per escludere il suo diritto all'equo indennizzo.

Spettera' poi allo stesso giudice della riparazione decidere se il silenzio o il mendacio bastino da soli, o necessitino del concorso di altri elementi di colpa, per escludere il diritto all'indennizzo. In questo ambito potra' per esempio valutare se il silenzio ha svolto colposamente un ruolo sinergico nel giustificare la misura detentiva in quanto ha ritardato l'acquisizione di elementi a discarico." Infatti, a parte l'impreciso riferimento alla natura civilistica del giudizio di riparazione, la sentenza in esame si fonda sulla pacifica diversita' del giudizio di cognizione e di quello per la riparazione, sull'autonomia di valutazione dei due giudici di merito e finisce con il far svanire una visione garantista, viziata dalla confusione dei due procedimenti, sul diritto insindacabile al silenzio, ma si fonda sulla necessita' di un nesso eziologico tra il silenzio prestato e la giustificazione della misura detentiva oppure il ritardo nella sua revoca.

Pertanto, poiche' molte delle circostanze valorizzate dal pubblico ministero in sede di richiesta di misura cautelare e dal Procuratore Generale ricorrente erano proprio quelle che i giudici avevano considerato come gravi elementi indiziari giustificativi prima della emissione e poi della conferma della misura carceraria, la Corte alabardata avrebbe dovuto soffermarsi sulle stesse, giustificando l'asserita esattezza della ricostruzione dell'istante, la quale, invece, diviene apodittica, proprio perche' non vagliata criticamente, anche in senso a lui favorevole, attraverso l'esclusione di qualsiasi significato e rapporto eziologico con il silenzio prestato e con gli argomenti da altri vagliati.

Ed invero, la giurisprudenza costante insegna che la valutazione del comportamento doloso o grave colposo come ostativo al diritto alla riparazione deve essere formulata ex ante, cioe' al momento in cui la misura custodiate e' stata emessa o confermata, tanto piu' che, e' opportuno ripeterlo, la valutazione del giudice della riparazione e' ontologicamente e funzionalmente diversa da quella effettuata nel giudizio di cognizione con differenti finalita', costituzionalmente indicate, e che, nella fattispecie, il PI. tale silenzio ha mantenuto quando era gia' informato dell'intercettazione ambientale, sicche' esso poteva diventare significativo e idoneo a indurre o confermare, assieme eventualmente agli altri elementi probatori, logici o fattuali, il giudizio di colpevolezza indiziaria maturato nei giudici della misura cautelare.

Pertanto il giudice del rinvio dovra' effettuare tali riscontri, potendo pervenire ad identica conclusione dell'impugnata sentenza, purche' fornisca adeguata motivazione, seguendo l'iter logico ed i principi di diritto su indicati.

Infatti, in tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio e' vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte, ma resta libero di pervenire - sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimita' ovvero integrando e completando quelle gia' svolte - allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Spetta, infatti, esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali, non essendo compito di quest'ultimo sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti (Cass. sez. 3, 11 giugno 2004 n. 26380 rv. 228929 fra tante).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 743 UTENTI