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Nell'udienza preliminare, una volta che sia stata formulata e accolta dal giudice la richiesta di abbreviato semplice, l'imputato non può avanzare richiesta di abbreviato condizionato

Nell'udienza preliminare, una volta che sia stata formulata e accolta dal giudice la richiesta di abbreviato semplice, l'imputato non può avanzare richiesta di abbreviato condizionato. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 23 novembre 2007, n. 43716)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TA. IO., N. IL (OMESSO);

TA. PE., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DR. SANTACROCE GIORGIO;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. MAMMOLA Domenico in sost. Dell'avv. Golomme T. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il presente procedimento ha per oggetto il ferimento di Ca. Ge., cittadino romeno, avvenuto il (OMESSO) in una zona boscosa sita in (OMESSO), all'interno di un agglomerato di baracche che costituiva abituale rifugio dei cittadini romeni che vivevano nella predetta zona.

Gli autori del ferimento (le regioni corporee attinte erano il mento e il torace) venivano identificati nei fratelli TA. Pe. (che era colui che aveva inferto materialmente i colpi con uno strumento da punta e taglio non individuato) e TA. Io..

Giudicati dal gup del tribunale di Civitavecchia per concorso in tentato omicidio i due stranieri, all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, venivano condannati alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ciascuno. Alla condanna seguivano le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

La decisione veniva parzialmente riformata dalla corte di appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata (che e' del 23 gennaio 2007), riduceva la pena ad anni sei di reclusione ciascuno, mantenendo ferme le altre statuizioni.

Secondo la corte territoriale, a carico dei due imputati sussisteva un quadro probatorio che, benche' caratterizzato da imprecisioni e discrasie, non verteva sui profili ricostruttivi essenziali della vicenda anche perche' non consentiva di individuare possibili ricostruzioni alternative sganciate dai due romeni.

A loro carico esistevano le dichiarazioni concordi e dettagliate, oltre che della vittima, anche di Tr. Va. e Mo. Co., oltre che di Ma. Da., sopraggiunto in un secondo momento e che aveva provveduto a chiamare l'autoambulanza. Tr. V. e Mo. avevano riferito di aver visto il Ca. entrare in una baracca occupata dai due imputati e uscirne sanguinante, mentre i due fratelli Ta. si allontanavano in fretta senza curarsi del connazionale, facendo perdere le loro tracce. La pluralita' e la violenza dei colpi inferii e la profondita' delle ferite apparivano poi ai giudici obiettivamente sintomatiche della deliberata micidialita' dell'aggressione (veniva ipotizzato un dolo diretto alternativo), della quale pero' non emergeva il movente, al di la' delle incongruenze testimoniali emerse, quali le ragioni della visita del Ca. ai suoi aggressori, la gravita delle lesioni inferte e il ritardo notevole nella chiamata dei soccorsi. L'unico elemento sicuro emerso dalle indagini erano le dichiarazioni della vittima, che aveva riferito particolari univoci sull'aggressione subita e sul ruolo dei due aggressori (uno l'aveva colpito, l'altro no).

Quanto alle rilevate carenze investigative segnalate dalla difesa degli imputati, la corte territoriale evidenziava, sul piano strettamente procedurale, che non sussisteva la nullita' eccepita da Ta. Pe. in ordine alla mancata escussione dei testimoni Tr. V. e Mo. e della stessa vittima da assumere in sede di incidente probatorio o in sede di giudizio abbreviato condizionato, richiesta non praticabile stante l'esito infruttuose delle reiterate ed esaustive ricerche effettuate. Allo stesso modo era stata correttamente respinta secondo la corte una nuova richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia medico-legale avanzata dallo stesso imputato.

Da ultimo, veniva disattesa la richiesta di derubricazione del delitto contestato in quello piu' blando di lesioni personali aggravate, stante l'obiettiva gravita delle ferite riportate dal Ca..

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei loro difensori.

Ta. Pe. lamenta, sotto vari profili di legittimita', una serie di carenze ed errori processuali che possono cosi' sintetizzarsi:

- illegittimita' dell'ordinanza con la quale il gup del tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato inammissibile la richiesta da lui avanzata di un giudizio abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa e dei due testi Tr. V. e Mo., non potendo ritenersi esaustive le ricerche effettuate;

- necessita' di escutere la persona offesa e i due testi al fine di accertare l'effettiva dinamica dei fatti. I tre si erano sottratti all'esame da parte dell'imputato e del suo difensore, costringendolo a chiedere, in via subordinata, il rito abbreviato secco e a far utilizzare verbali di sommarie informazioni testimoniali;

- necessita' di svolgere una perizia medico-legale al fine di accertare se le lesioni inferte erano idonee a determinare la morte. La tesi del gup che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia medico-legale non era stata formulata nel termine previsto dall'articolo 458 c.p.p. e quindi doveva considerarsi tardiva, non era condivisibile in quanto la richiesta del rito abbreviato era comunque riproponibile in sede di udienza preliminare, anche durante la discussione finale;

- impossibilita' di' formulare, in mancanza di una perizia medico-legale, un giudizio sicuro da parte del giudice, che non possedeva le conoscenze tecniche necessarie, una volta che il consulente tecnico del PM aveva dichiarato di non poter portare a termine l'incarico per irreperibilita' della persona offesa;

- estrema difficolta' di poter formulare un giudizio sicuro di responsabilita' in presenza di un quadro segnalato di discrasie e imprecisioni testimoniali e di tante carenze investigative.

Per quanto concerne Ta. Io., la difesa ripropone innanzitutto, anch'essa sotto vari profili di' legittimita', la questione delta irreperibilita' della persona offesa e dei testi che aveva impedito la mancata assunzione della prova con incidente probatorio e che era stata dichiarata con superficialita', in quanto con piu' accurate ricerche costoro avrebbero potuto essere rintracciati. Ta. Io. lamenta in ogni caso:

- che le dichiarazioni dei testi Tr. V. e Mo. erano superficiali, lacunose, contraddittorie, talora inverosimili e percio' inattendibili, l due avevano riferito, tra l'altro, di aver contattato il pronto soccorso, mentre era pacifico che a chiedere l'intervento di un'autoambulanza fu il M.. Peraltro, molte altre circostanze apparivano strane, come l'arrivo della vittima a (OMESSO) a torace nudo in pieno inverno e di sera, senza trascurare che l'aggressione poteva essersi verificata nel bosco circostante la capanna dei due Ta., che la vittima aveva cambiato piu' volte versione e che in ogni caso il possibile movente dell'aggressione doveva ricercarsi in una sorta di gelosia retrospettiva (Ta. Pe. lo avrebbe colpito perche' in passato il Ca. aveva avuto una relazione con una connazionale a lui sentimentalmente legata).

Seguivano altre considerazioni volte a dimostrare l'inattendibilita' delle dichiarazioni rese dalla vittima e dai due testimoni resisi irreperibili.

- al ricorrente andava applicata l'attenuante della minima partecipazione (articolo 114 c.p.), vista la posizione di contorno da lui assunta nella dinamica della vicenda, cosi' come l'avevano ricostruita i giudici;

- il fatto era stato erroneamente qualificato dal giudice di prime cure come tentato omicidio, nonostante fosse mancata una perizia medico-legale sulle lesioni subite dal Ca. e sulla idoneita' delle stesse a cagionare l'evento morte;

- mancava una qualsivoglia motivazione in ordine all'entita' della pena inflitta, tenuto conto della necessita' di differenziare le posizioni dei due concorrenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi non sono fondati.

Ai fini di una migliore comprensione delle cadenze temporali del presente procedimento, vanno preliminarmente indicate le tappe salienti della vicenda processuale svoltasi in primo grado.

All'udienza del 8 marzo 2006, fissata per l'espletamento dell'incidente probatorio finalizzato all'assunzione delle testimonianze della persona offesa Ca. e dei due testi Tr. V. e Mo., il gip disponeva la restituzione degli atti al PM, rilevando che i testimoni citati non erano stati reperiti, giusto verbale di vane ricerche redatto il (OMESSO) dai CC. di (OMESSO).

All'udienza preliminare, la difesa di Ta. Pe. avanzava richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei tre testimoni, formulando, in via subordinata, richiesta di giudizio abbreviato semplice (o ordinario).

Il gup respingeva la richiesta di giudizio abbreviato condizionato stante la sua non praticabilita' in concreto, una volta acclarata l'irreperibilita' dei tre testimoni, e dava luogo alla celebrazione del giudizio abbreviato semplice, richiesto in via subordinata dall'imputato

Alla data del 26 giugno 2006, sempre in sede di udienza preliminare, l'imputato rinnovava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, questa volta, all'espletamento di una perizia medico-legale volta a verificare la natura e l'entita' delle lesioni personali patite dal Ca., ma il gup respingeva la richiesta perche' irrituale e tardiva.

Cio' premesso, si osserva.

Ad onta della esaustivita' o meno delle ricerche effettuate dei tre romeni (su cui si avra' modo di ritornare di qui a poco), sta di fatto che, come osserva correttamente la sentenza impugnata, Ta. Pe. avrebbe dovuto chiedere di essere ammesso a un giudizio abbreviato condizionato all'esame dei testi o all'espletamento della perizia medico-legale o al compimento di tutte e due questi atti prima di formulare la richiesta, subordinata, di giudizio abbreviato semplice e non formulare prima una richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'esame dei tre testi, poi un richiesta di giudizio abbreviato semplice e infine una nuova richiesta di giudizio abbreviato, condizionato questa volta all'espletamento di una perizia medico-legale.

Sono due, com'e' noto, i modelli di giudizio abbreviato previsti dal nostro ordinamento: il giudizio abbreviato ordinario che postula la definizione del processo all'udienza preliminare "allo stato degli atti" (articolo 438 c.p.p., comma 1) e il giudizio abbreviato condizionato introdotto dalla novella del 1999, in cui la richiesta di questo rito alternativo e' subordinata a un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (articolo 438 c.p.p., comma 5). Va da se che nel giudizio abbreviato condizionato l'efficacia della richiesta e' subordinata a un'integrazione probatoria che risulti oggettivamente praticabile e, in ogni caso, "compatibile con le finalita' di' economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia' acquisiti ed utilizzabili" (comma 5, in fondo). A conferma e riprova che non e' proponibile una richiesta di giudizio abbreviato condizionato "a rate".

Nel caso in esame, a parte l'irritualita' (piu' che la tardivita') della seconda richiesta (condizionata all'espletamento di una perizia medico-legale), non puo' non farsi rilevare come il rigetto di questa richiesta fosse strettamente collegato a quello della prima richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame della persona offesa. E' di tutta evidenza che l'irreperibilita' di questa rendeva materialmente impossibile l'accoglimento della seconda richiesta.

L'eccezione concernente il mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e' dunque infondata. Sono prive di pregio, in particolare, le considerazioni svolte in relazione all'articolo 438 c.p.p., comma 5 circa la riproponibilita' della richiesta di giudizio abbreviato condizionato fino al termine della discussione avanti al gup. La norma citata si riferisce all'evidenza alla proposizione di una richiesta di giudizio abbreviato, semplice o condizionato, in precedenza rigettata, e non puo' invocarsi quando la richiesta formulata (nel caso di specie: giudizio abbreviato semplice) e' stata accolta, quali che siano le ragioni che hanno determinato la sua proposizione.

Per quanto concerne in particolare il mancato reperimento dei tre testi, esiste un verbale di vane ricerche che indica in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si riteneva che i tre potessero trovarsi. E' opportuno notare che qui non trova applicazione la norma dell'articolo 295 c.p.p., che concerne le ricerche della persona nei cui confronti e' stata disposta una misura cautelare, per cui il discorso della difesa sul carattere ritenuto non esauriente (o superficiale) delle ricerche effettuate dai CC. (cui e' legata la dichiarazione dello stato di latitanza dell'indagato) non appare pertinente, perche' non riferibile a soggetti che rivestono una posizione processuale diversa da quella di indagato o imputato.

Sotto questo aspetto, le argomentazioni svolte nella sentenza in ordine alla sopravvenuta irreperibilita' dei due extracomunitari appaiono condivisibili e logiche e, quindi, difficilmente superabili insistendo nella prospettazione di una condotta dei tre extracomunitari volta a sottrarsi volontariamente alla convocazione come testimoni di accusa nell'incidente probatorio. Si tratta, come e' facile arguire, di apprezzamenti di fatto, insindacabili in questa sede.

Quanto all'omessa perizia medico-legale, a parte le considerazioni gia' svolte sulla irreperibilita' della persona offesa, la corte territoriale ha fornito una dettagliata e convincente spiegazione circa la gravita oggettiva delle lesioni inferte al Ca. (con una pluralita' di' colpi micidiali che hanno attinto zone corporee come il mento e il torace) e al possibile epilogo letale della sanguinosa vicenda, scongiurato solo in seguito al tempestivo intervento chirurgico effettuato (vedi p. 5, in fondo).

Sulla partecipazione dei due Ta. al fatto - ad onta delle segnalate carenze investigative (mancata individuazione del movente dell'aggressione, assenza di accertamenti su eventuali tracce ematiche riscontrabili sugli strumenti da punta e taglio rinvenuti dalla polizia giudiziaria sul posto, mancata verifica dei tabulati telefonici delle utenze cellulari in possesso dei vari soggetti coinvolti nella vicenda, ecc.) - nessun dubbio sembra consentito, avuto riguardo alla dichiarazioni sostanzialmente concordi e dettagliate della vittima e di To. V. e Mo., esaminate nel contesto di una valutazione unitaria e sintetica degli elementi a disposizione e non atomizzate attraverso l'indicazione di' imprecisioni e discrasie marginali o di segnalate stranezze (l'arrivo della vittima a (OMESSO) a torso nudo in pieno inverno) o la mancata individuazione di un movente certo.

Il nucleo essenziale del racconto dei due testi Tr. V. e Mo. e' concorde: i due videro il Ca. entrare nella baracca occupata dai due Ta. e lo videro accasciarsi ai loro piedi al momento dell'uscita, mentre gli imputati si allontanavano in fretta dal posto. E' sicuro che nella baracca c'erano solo i due Ta. ed e' altrettanto sicuro che il Ca. usci' dalla baracca con una vistosa ferita alla bocca e al torace.

Con specifico riferimento al ricorso proposto da Ta. Io., la corte territoriale ha spiegato in modo convincente perche' non era possibile derubricare il delitto contestato di tentato omicidio nella piu' blanda ipotesi di lesioni personali (il riferimento dell'imputato e' sempre e solo al mancato espletamento di una perizia medico-legale, trascurando la situazione di fatto oggettivamente valutata prima dal gup e poi dai giudici di appello).

Per quanto riguarda l'attenuante invocata dell'articolo 114 c.p., non risulta che essa sia stata dedotta coi motivi di appello. Il motivo proposto e' in ogni caso generico, come del tutto aspecifico e' il motivo relativo al calcolo della pena inflitta, avendo la corte avuto cura di indicare in dettaglio le modalita' del calcolo eseguito (vedi fl. 9).

Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate in rubrica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 606, 616 c.p.p.; rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

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