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Non basta detenere un quantitativo di droga largamente superiore a quello consentito per uso personale (come indicato dalle tabelle ministeriali) per provare il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Non basta detenere un quantitativo di droga largamente superiore a quello consentito per uso personale (come indicato dalle tabelle ministeriali) per provare il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il superamento dei limiti massimi non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di spaccio del detentore, ma occorre valutare anche altre circostanze, giacché tale superamento non vale ad invertire l'onere della prova - che è a carico dell'accusa - in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale. Ovviamente, diverso è il caso in cui ci si trovi di fronte a quantitativi di rilievo e molto superiori alla soglia, ipotesi in cui si dovranno fornire giustificazioni coerenti e concludenti che spieghino il perché di una detenzione così massiccia.

Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 11 settembre 2012, n. 34758



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 151/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO,del 10/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

(OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish grammi 48,07 circa.

Il giudice di appello, richiamando per relationem la decisione del primo giudice, riteneva dimostrata la detenzione illecita dai dato quantitativo della droga, in grado di consentire il confezionamento di 161, 7 dosi medie: quantitativo incompatibile con l'uso personale in ragione del fatto che il prevenuto era un assuntore occasionale.

Con il ricorso si contesta l'affermazione di responsabilita', evidenziando come la corte si fosse limitata a valorizzare negativamente il solo dato quantitativo, senza pero' considerare il contesto complessivo della vicenda e le circostanze dell'accertamento il (OMISSIS) era stato sorpreso in alta montagna in divisa da sci, mentre si confezionava uno spinello; era in montagna per una settimana bianca da solo; aveva reddito sufficiente, come da dichiarazione dei redditi.

In definitiva si contesta la mancata considerazione, oltre al dato quantitativo, delle circostanze oggettive e soggettive tali da non consentire di dimostrare con certezza la destinazione ad un uso non esclusivamente personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' fondato.

Anche di recente e' stato affermato che, in n tema di illeciti in materia di sostanze stupefacenti, il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1 bis, lettera a), non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di "spaccio" del detentore, ma occorre valutare anche altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto, giacche' tale superamento non vale ad invertire l'onere della prova - che e' a carico dell'accusa- in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad un uso non esclusivamente personale: in questa prospettiva, pur a fronte del superamento dei limiti tabellari, il giudice deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella norma, se le "modalita' di presentazione" e le "altre circostanze dell'azione" siano tali da escludere una finalita' esclusivamente personale della detenzione (Sezione 6 , 26 ottobre 2011, Ascione). In altri termini, il mero superamento dei limiti quantitativi stabiliti nei decreto ministeriale quando si tratti di un quantitativo particolarmente importante: e nel caso di specie non si e' in presenza di un quantitativo cosi' definibile, trattandosi del resto di hashish non puo' fondare la presunzione "assoluta" della destinazione illecita, giacche', pur in presenza di date "quantita'", superiori ai limiti quantitativi massimi stabiliti dal decreto ministeriale, l'ipotesi della destinazione "ad un uso non esclusivamente personale" ben puo' essere smentita, ad esempio, sulla base di "altre circostanze dell'azione" (tra le quali rientrano anche l'eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l'uso abituale di droga), e cio' soprattutto se il superamento della soglia e' modesto.
Con la precisazione che, ovviamente, a fronte a quantitativi "di rilievo" e di molto superiori alla "soglia", la destinazione ad uso personale puo' essere ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo realmente concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale (cfr. Sezione 4 , 15 aprile 2009, Lahsoumi ed altro).

Nella specie, a fronte di un quantitativo affatto esorbitante, i giudici di merito non hanno in alcun modo valutato il contesto oggettivo e soggettivo della vicenda, arrivando alla condanna solo attraverso una considerazione presuntiva assoluta di un dato, appunto quantitativo, inidoneo a giustificare al di la' di ogni ragionevole dubbio il giudizio sulla destinazione illecita.

La decisione va annullata senza rinvio perche' il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.

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