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Non commette il reato d’abuso il sindaco che con la moglie, ex sindaco, fa uso di una strada pubblica per fini privati, parcheggiandovi le proprie autovetture e rendendola di fatto impraticabile al transito pedonale di tutti i cittadini, attraverso l’apposizione di una grossa fioriera

Non commette il reato d’abuso il sindaco che con la moglie, ex sindaco, fa uso di una strada pubblica per fini privati, parcheggiandovi le proprie autovetture e rendendola di fatto impraticabile al transito pedonale di tutti i cittadini, attraverso l’apposizione di una grossa fioriera (acquistata con impegno di spesa del Comune) su uno degli ingressi del vicolo, per poi parcheggiare le proprie vetture sulla stretta carreggiata stradale. Infatti, la natura pubblica della traversa ove vige un divieto di transito, ma non anche un divieto di sosta, ne consente comunque la fruizione, per finalità di sosta, a tutti gli utenti della strada, non risultandone impedito l’accesso, da parte di chiunque, sul versante opposto a quello ove si trova posizionata la fioriera: la permanenza di autovetture in sosta, infatti, non impedisce il passaggio pedonale, ovvero il transito di carrozzelle per disabili. Del resto, l’art. 323 c.p., con il richiamo alla locuzione ‘nello svolgimento della funzione o del servizio’, richiede che il funzionario realizzi la condotta illecita agendo nella sua veste di pubblico ufficiale o di incaricato dl pubblico servizio, con la conseguenza che rimangono privi di rilievo penale quei comportamenti, che, quand’anche posti in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza servirsi in alcun modo dell’attività funzionale svolta.

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 18 ottobre 2013, n. 42849

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