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Non commette il reato di occupazione abusiva colui che persiste nell'alloggio IACP in cui viveva stabilmente con l'assegnatario

Non integra il reato di invasione arbitraria di edifici il persistere nell'occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, da parte di soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l'assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 11 dicembre 2015, n. 49101.

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 11 dicembre 2015, n. 49101



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenic - Presidente

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO L. - rel. Consigliere

Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce;

avverso la ordinanza n. 69 in data 9 - 18/06/2015 del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame, relativa a:

(OMISSIS) nata a (OMISSIS);

visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DI NARDO Marilia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 9 - 18/06/2015, a seguito d'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, il Tribunale di Lecce sezione del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip presso quel tribunale in data 11/05/2015 con la quale era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo avanzata dalla Procura - avente ad oggetto un alloggio comunale sito in (OMISSIS), di proprieta' dell'(OMISSIS) gia' Istituto Case Popolari di (OMISSIS) - basata sull'asserita occupazione arbitraria da parte dell'indagata (OMISSIS).

Ha evidenziato il tribunale che:

si era gia' occupato della posizione della (OMISSIS) con precedente ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 322 bis cod. proc. pen. in seguito ad appello del PM avverso altra ordinanza di rigetto di sequestro preventivo; con tale ordinanza aveva respinto l'impugnazione essendo risultato - a seguito delle indagini espletate - che la indagata viveva sin dal (OMISSIS) con la nonna, legittima assegnatala dell'alloggio, prestandole continuamente assistenza; che dopo il decesso della nonna la (OMISSIS) aveva continuato ad occupare l'immobile, corrispondendo regolarmente all'ente proprietario l'indennita' di occupazione; che non poteva essere accolto il motivo d'impugnazione formulato dal PM in base al quale la mancata attivazione della procedura di sanatoria era elemento costitutivo del reato ex articolo 633 cod. pen.;

il PM aveva rappresentato al gip come ulteriore elemento di novita' la circostanza che l'indagata aveva la disponibilita' di altro alloggio in (OMISSIS), ove risultava risiedere unitamente alla madre assegnatala, (OMISSIS);

che a ragione tale circostanza era stata ritenuta non decisiva, attesa l'irrilevanza del mero dato anagrafico, essendo stato accertato che l'indagata era entrata legittimamente nel possesso del bene per aver convissuto con la nonna prima del suo decesso e a far data dal (OMISSIS), si che non poteva ritenersi che avesse invaso l'immobile nel senso richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce sostenendo l'erronea applicazione dell'articolo 321 cod. proc. pen. in relazione agli articoli 633 e 639 bis cod. pen. nonche' la manifesta illogicita' della motivazione. Ha affermato il PM ricorrente che l'occupazione doveva considerarsi illegittima perche' non risultava la convivenza dell'indagata con l'originario assegnatario ed il pagamento degli emolumenti relativi all'occupazione; inoltre la (OMISSIS) viveva con la madre, assegnataria di altro alloggio pubblico, per cui si protraeva l'invasione del bene.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il sequestro preventivo dell'immobile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' infondato.

2. Occorre premettere che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'articolo 633 cod. pen., infatti, non e' posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. (Sez. 2, Sentenza n. 2337 dell'01/12/2005 - dep. 19/01/2006 - Rv. 233140).

Con riferimento agli appartamenti dello IACP, la Suprema Corte ha altresi' precisato che l'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP (Cassazione sez. 2 sent. n. 40822 del 9/10/2008 - dep. 31/10/2008 - Rv. 242242): in tal caso infatti l'occupante non e' entrato legittimamente nel possesso del bene, situazione che presuppone la stipula del contratto al termine del procedimento di assegnazione.

Qualora invece un soggetto abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte dell'assegnatario, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, e' stata esclusa la configurabilita' del reato, solo in tal caso non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che puo' valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (Cass. sez. 2 sentenza n. 23756 del 04/06/2009 - dep. 08/06/2009 - Rv. 244667; Cass. Sez. 2 sentenza n. 43393 del 17/10/2003 - dep. 12/11/2003 - Rv. 227653).

3. Nel caso in esame e' indubbio che l'indagata non e' assegnataria dell'alloggio di proprieta' del comune di (OMISSIS).

Vero e' tuttavia che, sulla base delle indagini effettuate, il Tribunale aveva gia' accertato con l'ordinanza richiamata nel provvedimento impugnato, il pregresso rapporto di convivenza della (OMISSIS) con la nonna, originaria assegnataria dell'immobile, ed il pagamento senza soluzione di continuita' dell'indennita' di occupazione, in misura corrispondente al canone di locazione.

Il Tribunale affermava che tale situazione persisteva sin dal (OMISSIS) ed era proseguita fino all'epoca del decesso della nonna nell'(OMISSIS), sulla base dell'informativa di PG redatto dalla Polizia di (OMISSIS).

Il PM sostiene che le risultanze anagrafiche attesterebbero il contrario (l'assenza cioe' di qualsiasi possesso dell'appartamento), senza considerare che la residenza consiste nella volontaria e persistente dimora di una persona in un luogo determinato e i mutamenti di tale dimora, per mancata denunzia od altre eventualita', possono non corrispondere esattamente o, comunque, non essere sincroni alle variazioni dei registri anzidetti; senza soprattutto riportare l'esito di eventuali verifiche e circostanziare temporalmente il dato anagrafico, si' che il nuovo elemento di prova addotto non e' in se' idoneo ad attestare la cessazione di quel legittimo stato di fatto che escludeva l'arbitraria occupazione.

Alla luce dei richiamati principi di diritto, il ricorso va pertanto rigettato, avendo il tribunale con congrua motivazione valutato gli elementi di indagine a base del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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