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Non commette il reato di truffa colui che espone sul parabrezza un permesso-invalidi per circolare nelle ZTL.

Non commette il reato di truffa colui che espone sul parabrezza un permesso-invalidi per circolare nelle ZTL. Difatti manca, come requisito implicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed e' causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Cio' perche', pur ammettendosi la configurabilita' di un atto dispositivo di carattere omissivo, l'atto di disposizione patrimoniale non potrebbe essere ravvisabile nel fatto che gli organi comunali di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, ne' nel fatto che l'ente comunale abbia subito l'inadempienza dell'agente. Il reato non sarebbe infatti comunque ipotizzatale, perche' manca in casi del genere la necessaria cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perche', al contrario, il profitto della condotta contestata agli imputati sarebbe realizzato immediatamente, grazie all'elusione dei controlli, e al conseguente, mancato versamento delle somme che sarebbero state dovute in conseguenza delle violazioni amministrative, o per la sosta del veicolo all'interno di zone a traffico limitato.

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 35004



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere

Dott. FUMU Giacomo - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE, nei confronti di:

1) ZA. AN. N. IL (OMESSO) C/;

2) MA. EN. N. IL (OMESSO) C/;

3) MA. AL. C/;

avverso la sentenza n. 1248/2009 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 28/05/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per annullam. con rinvio;

Udito il difensore Avv. Caparilli M. Rosaria del foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso del PM.

OSSERVA

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, avverso la sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste, emessa dal gip del locale tribunale il 28.5.2009, nei confronti di Za. An. , Ma. En. e Ma. Al. , imputati dei reati di sostituzione di persona e truffa.

Secondo l'accusa, gli imputati avevano utilizzato indebitamente il permesso invalidi nr. (OMESSO). rilasciato in favore di Sa. Si. , esibendo il relativo contrassegno sul parabrezza di un'autovettura di cui avevano la disponibilita' per accedere liberamente all'interno delle zone a traffico limitato e per percorrere le corsie preferenziali dell'area urbana del Comune di Firenze, nonostante che la titolare del permesso non fosse a bordo dell'autovettura.

Per quel che riguarda il reato di cui all'articolo 188 C.d.S., e dall'articolo 381 del relativo regolamento, comprenderebbe il soddisfacimento di qualunque esigenza del soggetto handicappato, come l'acquisto di medicinali o di generi alimentari.

L'assenza dell'invalido, non poteva quindi ritenersi decisiva, essendo mancato nella specie, qualunque accertamento sugli scopi degli accessi, che consentisse di escludere il loro collegamento con le esigenze dell'invalido.

Il gip considerava conclusivamente del tutto insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio, gli elementi di prova acquisiti agli atti.

Il Pg territoriale deduce il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alle norme del codice della strada che regolano la concessione e l'utilizzazione di veicoli al servizio di persone invalide. Rileva il requirente che l'uso dei relativi permessi deve ritenersi strettamente personale, e che l'"usurpazione" di permessi altrui con la fraudolenta esibizione del relativo contrassegno, non puo' ritenersi compreso ne sistema sanzionarono di cui all'articolo 188 C.d.S., comma 5, sconfinando in questo caso, la condotta del conducente, nelle contestate ipotesi di reato.

Va premesso che il ricorso del PG e' poco piu' che accademico, perche', come non manca di sottolineare la sentenza impugnata, gli elementi raccolti dall'accusa sarebbero comunque insufficienti a sollecitare il vaglio dibattimentale delle ipotesi di reato contestate agli imputati.

Il gip opportunamente osserva al riguardo, senza che il requirente interloquisca in alcun modo sul punto, che il meccanismo di rilevazione del traffico veicolare in uso presso il Comune di Firenze, non consente l'identificazione del conducente, ne' la riproduzione dell'immagine di contrassegni esposti sul parabrezza delle autovetture controllate. Sotto il primo aspetto, l'accusa appare quindi indebitamente "cumulativa", investendo indiscriminatamente tutti i soggetti che avevano la disponibilita' dell'autovettura al servizio della Sa. ; sotto il secondo aspetto, nemmeno e' certo che in occasione degli accessi alle zone a traffico limitato l'autovettura in questione presentasse esposto sul parabrezza il premesso invalidi oggetto, in ipotesi, di fraudolenta utilizzazione.

Ma le deduzioni del requirente appaiono non condivisibili anche in punto di teorica rilevanza penale delle condotte contestate agli imputati.

Si puo' solo convenire con il PG ricorrente sull'eccessiva latitudine dell'uso legittimo di un'autovettura al servizio di invalidi nell'interpretazione che il gip ha proposto delle relative norme del codice della strada.

Tanto l'articolo 188 C.d.S., che l'articolo 381 del relativo regolamento, fanno infatti espresso ed esclusivo riferimento, nel presupposto della prova di una sensibile riduzione della capacita' di deambulazione dell'interessato, all'esigenza di consentire e agevolare la "mobilita'" delle persone invalide.

E, come ricorda il requirente, la Corte Costituzionale, occupandosi dell'articolo 188 C.d.S., ha avuto modo di affermare che la norma deve essere interpretata nel senso che le agevolazioni nella circolazione stradale siano limitate a quei veicoli che effettivamente trasportano la persona disabile e sono, quindi, in tal modo al servizio della stessa, anche quando si tratti di veicoli addetti al trasporto di cortesia dell'invalido (Cort. Cosi 328/2000). La pronuncia del giudice delle leggi e la retta interpretazione della normativa nel senso indicato dal requirente, non consentono pero' ugualmente di ravvisare gli estremi dei reati in contestazione.

Ed invero, per quel che riguarda l'ipotesi della sostituzione di persona, basti considerare che la condotta di reato non potrebbe essere integrata dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del contrassegno invalidi, perche' essa non implica una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'auto attribuzione della qualita' di "accompagnatore" da parte del conducente.

Quanto al reato di truffa, varrebbe gia' la considerazione della specifica natura degli interessi patrimoniali coinvolti nella vicenda, e delle particolari modalita' della condotta presuntivamente truffaldina, potendosi richiamare, al riguardo, l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte a proposito dell'analoga fattispecie dell'esposizione sul parabrezza di un'autovettura, di un contrassegno assicurativo materialmente falsificato (cfr. Corte di Cassazione Nr 23941 del 30/04/2009 Albani).

Anche nel caso in esame, infatti, manca, come requisito implicito della fattispecie tipica del reato di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore ed e' causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Cio' perche', pur ammettendosi la configurabilita' di un atto dispositivo di carattere omissivo, l'atto di disposizione patrimoniale non potrebbe essere ravvisabile nel fatto che gli organi comunali di controllo, indotti in errore, non abbiano contestato le infrazioni amministrative, ne' nel fatto che l'ente comunale abbia subito l'inadempienza dell'agente. Il reato non sarebbe infatti comunque ipotizzatale, perche' manca in casi del genere la necessaria cooperazione della vittima. Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perche', al contrario, il profitto della condotta contestata agli imputati sarebbe realizzato immediatamente, grazie all'elusione dei controlli, e al conseguente, mancato versamento delle somme che sarebbero state dovute in conseguenza delle violazioni amministrative, o per la sosta del veicolo all'interno di zone a traffico limitato.

Peraltro, tra i contravventori e la pubblica amministrazione non sussisteva, prima delle violazioni amministrative che costituirebbero il sostrato economico della truffa, alcun rapporto di "debito", tributario o di altra natura; sicche' il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un "danno" dell'ente territoriale interessato, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo. Se il profitto conseguito dagli imputati, infatti, era quello derivante dalla circolazione "abusiva" dell'autovettura al servizio dell'invalido, esso era un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico danno del comune di Firenze, proprio perche' quella condotta non era destinata a spostare "risorse" economiche dal soggetto in ipotesi "truffato" all'autore di tale condotta. Simili principi, d'altra parte, ha applicato la giurisprudenza di questa Corte, anche quando ha affermato che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Nel caso di specie, poi, occorre considerare che la condotta contestata agli imputati e' oggetto di una specifica previsione normativa, che riconduce "senza residui" il fatto nell'ambito di un mero illecito amministrativo.

Nel quarto e nell'articolo 188 C.d.S., comma 5, sono infatti contemplate tutte le possibili ipotesi di abuso delle strutture stradali riservate agli invalidi, dalla loro utilizzazione in assenza di autorizzazione, o fuori delle condizioni e dei limiti dell'autorizzazione, all'uso improprio dell'autorizzazione.

Soprattutto il confronto tra T'eccesso d'uso" e l'"uso improprio" dell'autorizzazione, e' illuminante della volonta' del legislatore di "coprire" con la norma speciale anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo anche in questo caso l'operativita' del principio di specialita' di cui alla 650 c.p.).

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
 

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