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Non commette reato il giornalista che da del "tangentomane" a colui che ha un procedimento penale pendente per corruzione

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione e corrispondente al contenuto dell'articolo. Nell'ambito di una domanda risarcitoria proposta dopo un'asserita diffamazione a mezzo stampa deve ritenersi correttamente applicato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive e opinabili, in particolare quando abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica, avuto riguardo all'epoca dei fatti (cosiddetta "tangentopoli"), laddove valutando l'articolo nel suo insieme e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realtà fattuale, il risultato complessivo risulti tale da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 maggio 2012, n. 6902



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, gia' (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti; (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del direttore generale e procuratore, munito dei necessari poteri, dott. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3788/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2005; R.G.N. 4321/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

uditi gli Avvocati (OMISSIS) per delega, (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) sulle seguenti considerazioni: 1) gli articolisti avevano riferito un fatto storico: l'arresto del (OMISSIS) nel dicembre 1993 per tentata concussione precisando che l'evento era stato determinato da atti investigativi, e quindi appresi indirettamente, e usando ripetutamente il condizionale; quindi non erano stati violati i canoni della continenza formale e sostanziale poiche' ricorreva l'utilita' sociale della notizia in relazione alla notorieta' ed importanza dell'opera pubblica - ospedale di (OMISSIS), a cui si riferiva la vicenda - la verita' dei fatti narrati al momento degli articoli, la compostezza della forma usata; 2) il titolo dell'articolo sul (OMISSIS): "voleva cento milioni per l'ok ai lavori: in carcere dirigente della regione", mirante ad attirare l'attenzione dei cittadini, non era denigratorio perche' il contenuto dell'articolo -"Cento milioni per rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell'opera, altrimenti la ristrutturazione dell'ospedale non sarebbe andata avanti. In carcere per tentata concussione e' finito l'architetto ..", era corrispondente ai fatti appresi ed il frasario era composto; 3) altrettanto non configurava diffamazione l'articolo della Repubblica ove sotto il titolo: "La relazione e' negativa, ma per cento milioni..", era riportata la frase: "il vento di mani pulite non scoraggia i tangentomani piu' accaniti: ieri i CC hanno arrestato per concussione l'ingegner (OMISSIS). Secondo l'accusa egli, addetto al settore tecnico, avrebbe chiesto una bustarella; cento milioni all'ingegnere (OMISSIS), responsabile dell'impresa che ha realizzato l'ospedale di (OMISSIS).. il funzionario avrebbe profittato del suo ruolo per ricattare (OMISSIS).. (OMISSIS) avrebbe alzato il tiro..."; perche' la notizia era veridica e l'uso continuo del condizionale ed il commento sulla resistenza dei tangentisti anche all'attacco del pool di mani pulite rientrava nei limiti del diritto di cronaca e di commento. Ricorre (OMISSIS) cui resistono le s.p.a. (OMISSIS) ed il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost. e articoli 595 e 51 c.p. e della Legge n. 47 del 1948 nonche' contraddittoria ovvero carente e/o insufficiente motivazione" della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa affermando erroneamente che la portata diffamatoria del titolo va vagliata alla luce dell'intero articolo, mentre questo puo' avere una connotazione diffamatoria in se'. Il motivo e' infondato.

La Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo il quale sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione e corrispondente al contenuto dell'articolo.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., articoli 595 e 51 c.p. e della Legge n. 47 del 1948 nonche' omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa" per non avere la Corte di merito attribuito valenza diffamatoria all'espressione ingiuriosa: "tangentomane accanito", esorbitante dai limiti della continenza formale e sostanziale ingenerando la convinzione nel lettore dell'abitualita' nel richiedere tangenti.

Il motivo e' infondato.
  Ed infatti la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui l'esercizio del diritto di critica assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attivita' di cui si censurino le modalita' di esercizio e le disfunzioni utilizzando un linguaggio volto a sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica avuto riguardo all'epoca dei fatti - c.d. tangentopoli - valutando l'articolo nel complesso e considerando che il contenuto trovava riscontro nella realta' fattuale, si' da escludere una ricostruzione volontariamente distorta della stessa, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata.

3.- Il ricorso va dunque respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare euro 5.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, a ciascuna delle resistenti s.p.a. (OMISSIS) ed il (OMISSIS).

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