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Non commette reato il lavoratore che si lamenta con il datore di lavoro di un collega dandogli del pazzo
Pubblicata il 13/05/2008
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione quinta Penale con sentenza del 23 aprile 2008, n. 16780.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente
Dott. OLDI Paolo - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA. AN., N. IL (OMESSO) (ANCHE P.C.R.);
contro
VO. OR., N. IL (OMESSO), (ANCHE P.C.N.);
avverso sentenza del 06/12/2006 TRIBUNALE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'Angelo G., che ha concluso per l'inammissibilita'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ca. At. ricorre per cassazione contro la sentenza del 6 dicembre 2006 del Tribunale di Milano che ha confermato la sentenza in data 26.4.2006 con la quale il Giudice di pace della stessa citta' aveva condannato la stessa Ca. alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di lesioni personali commesso il (OMESSO) in danno di Vo. Om. e aveva assolto quest'ultima dal reato di diffamazione in danno della Ca. commesso inviando il (OMESSO) al Dirigente Generale INPDAP e al Dirigente INPDAP sede territoriale una lettera nella quale venivano riportate affermazioni del tipo "ritengo che le condizioni psichiche della citata Ca. siano tali da paventare un ulteriore reale pericolo che rappresenta la Sig.ra Ca. nei miei confronti" ... "erta che le SS.VV. si convinceranno del reale pericolo che rappresenta la Sig.ra Ca. per i colleghi tutti e per me".
Con il primo motivo la ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 595 c.p. e relativo vizio di motivazione in relazione al capo della sentenza impugnata (ai soli effetti civili) che ha confermato l'assoluzione della Vo. dal predetto delitto, escludendo la sussistenza di cause di giustificazione - ritenute, invece, sussistenti dal Giudice di pace - e negando valenza diffamatoria al contenuto della lettera, "essendosi la Vo. limitata ad esporre il fatto ed a manifestare dei timori per la propria sicurezza personale". Deduce la ricorrente che a fronte dell'episodio riferito, che era circoscritto alle due dipendenti INPDAP, la Vo. aveva diffuso nell'ambiente di lavoro allusioni gratuite e gravi sulle presunte condizioni psichiche di essa Ca.. Manca la motivazione sulla non offensivita' degli apprezzamenti sulle condizioni psichiche e sulla pericolosita' della ricorrente per tutti i colleghi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'inosservanza e erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. e relativo vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, consistenti nelle sole dichiarazioni della persona offesa, non riscontrate dal teste Bi., che ha riferito soltanto di un battibecco.
Il difensore della parte civile Vo. Om. ha depositato memoria con la quale evidenzia l'inammissibilita' del ricorso.
Osserva la Corte che il secondo motivo di impugnazione - il cui esame va anteposto per motivi cronologici e logici, attenendo all'episodio verificatosi prima - e' inammissibile per violazione dell'articolo 606 c.p.p..
Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamele propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per la ricorrente piu' favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (cfr. in argomento Sez. 5, 19 maggio 2005, Rossi), mentre "l'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volonta' del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilita' di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. E' da aggiungere che l'illogicita' della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe' di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi". (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV 226074) e che, anche dopo la modifica dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), al giudice di legittimita' resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, rimanendo oggetto di tale giudizio la contrarieta' di un provvedimento a norme di legge ed estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 5, 22 marzo 2006, Cugliari).
Cio' posto, nessun vizio e' riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che e' pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice, tenuto conto che "sono utilizzabili in sede penale le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, anche se costituita parte civile, atteso che, a differenza di quanto previsto nel processo civile circa l'incapacita' a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all'interesse pubblicistico di accertare la responsabilita' dell'imputato, e non puo' di conseguenza essere condizionato dall'interesse individuale rispetto ai profili privatistici (sia nella medesima sede penale, in ipotesi di costituzione di parte civile, sia nella diversa sede processuale, in ipotesi di successiva citazione a giudizio) connessi al risarcimento del danno provocato dal reato" (Cass., Sez. 2, sent. n. 694 del 2001). Peraltro, nella concreta fattispecie le dichiarazioni della persona offesa - come rilevato dal Tribunale - hanno trovato riscontro nel referto medico e delle dichiarazioni del teste Bi., il quale, pur non avendo potuto osservare quanto accadeva tra l'imputata e la querelante, ha riferito di aver udito una discussione a voce alta fra le due.
Quanto al primo motivo, osserva la Corte che il Tribunale, accertato che il (OMESSO) la Ca., nel corso di una discussione per motivi di lavoro con la Vo. (alla quale richiedeva un computer per svolgere la propria attivita' lavorativa), "perse la pazienza lasciandosi andare ad una condotta di tipo manesco, colpendo la collega con pugni", provocandole le lesioni di cui all'imputazione, ha ritenuto che le frasi contenute nella lettera inviata ai superiori non possedessero "alcuna valenza diffamatoria, essendosi la Vo. limitata ad esporre il fatto ed a manifestare dei timori per la propria sicurezza personale alla luce di cio' che era accaduto", tra l'altro, su sollecitazione rivoltale dal responsabile del servizio. Il giudice dell'appello, peraltro, ha escluso la sussistenza del fatto ma senza modificare il dispositivo della sentenza di primo grado, che fa riferimento all'esistenza di un'esimente, talche' - essendo palese la sussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere ex articolo 51 c.p., la Corte puo' limitarsi a rettificare in tal senso la motivazione della sentenza impugnata, conformemente all'accertamento operato dal primo giudice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.