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Non è confiscabile l'auto condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato e utilizzatore del veicolo con contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato stesso

In tema di guida in stato di ebbrezza, non è confiscabile l'auto condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato e utilizzatore del veicolo con contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato stesso. Il sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca per il reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che ha configurato la confisca quale sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità ed efficacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penale, Sentenza 17 aprile 2012, n. 14484



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristi - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

nonche' nei confronti di:

(OMISSIS) s.p.a.;

avverso l'ordinanza del 23 settembre 2010 del Tribunale di Rimini;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Massimo Fedeli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data (OMISSIS), la Polizia stradale di Rimini - Sottosezione di Forli' fermava l'autovettura Volkswagen Golf condotta da (OMISSIS), il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione alcolemica per un valore superiore a 1,50 g/l; per cui appariva configurabile l'ipotesi contravvenzionale ex articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c).

Di conseguenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, considerato che l'autovettura, pur non intestata all'indagato, doveva ritenersi nella sua disponibilita' in quanto oggetto di un contratto di locazione finanziaria, ne chiedeva il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., poiche' l'illecito contestato prevedeva la confisca obbligatoria dell'auto utilizzata.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini rilevava che sussistevano le condizioni richieste del fumus boni iuris del reato e del pericufum in mora (l'astratta confiscabilita' obbligatoria dell'auto); altresi', sottolineava che il veicolo utilizzato dallo (OMISSIS) non poteva essere considerato appartenere a soggetto estraneo al reato "in quanto un bene detenuto in virtu' di contratto di leasing appartiene al soggetto al quale e' stata attribuita la materiale disponibilita'". Il Giudice emetteva, quindi, il decreto di sequestro richiesto. 2. La (OMISSIS), proprietaria dell'autovettura, proponeva richiesta di riesame, osservando che il mezzo era stato concesso in uso a terzi non in forza di un contratto di leasing finanziario ma in virtu' di diversa tipologia contrattuale indicata come "noleggio senza conducente". In particolare, il contratto era stato stipulato con la (OMISSIS) s.r.l., che a sua volta aveva concesso l'autovettura all'autore del reato.

Il Tribunale di Rimini, con provvedimento emesso in data 23 settembre 2010 ex articolo 324 c.p.p., rilevava che l'autovettura sottoposta a sequestro era di proprieta' della societa' istante ed era stata concessa alla societa' (OMISSIS) con un contratto di "locazione senza conducente"; per cui, il mezzo risultava appartenere a soggetto estraneo al reato, il che, ai sensi del preciso disposto di cui all'articolo 186 cod. strada, escludeva la possibilita' di confisca. Quindi, annullava il decreto di sequestro preventivo.

3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini proponeva ricorso per cassazione.

Eccepiva, in primo luogo, che la (OMISSIS) non aveva interesse all'impugnazione giacche', non avendo il sequestro preventivo effetto estintivo del contratto di leasing, essa non era legittimata a proporre riesame non rientrando tra i soggetti aventi diritto ai sensi dell'articolo 322 c.p.p..

Nel merito, osservava che il Tribunale non aveva correttamente interpretato il concetto di "appartenenza" della cosa: questo, infatti, non poteva essere inteso come sinonimo di proprieta' ma come il diritto di godere e disporre di un bene sulla base di un titolo che escludeva i terzi, situazione di fatto riconducibile all'utilizzatore nel contratto di leasing. D'altro canto, ad avviso del P.m., alla luce di tale prospettiva non appariva significativa la circostanza per cui il contratto era stato qualificato dalle parti come "locazione senza conducente". Cio' che contava, ai fini dell'individuazione della nozione di appartenenza, era la disponibilita' del bene che faceva capo all'indagato, indicato espressamente nel contratto come utilizzatore.

4. La Quarta Sezione Penale, cui era stato assegnato il ricorso, con ordinanza in data 27 settembre 2011, osservava che la questione prospettata dal ricorrente poteva cosi' formularsi: "se in tema di guida in stato di ebbrezza l'autovettura condotta dall'indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (societa' di leasing concedente) e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere fa restituzione dell'autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca".

Al riguardo, evidenziava che la stessa Quarta Sezione, con sentenza n. 10688 dell'11/02/2010, Di Giovanni, Rv. 246505, aveva affermato che era legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne aveva la disponibilita' in forza di un contratto di leasing. Aveva aggiunto la Corte in detta pronuncia che la societa' di leasing, per riottenere la materiale disponibilita' del veicolo, doveva dimostrare la cessazione del contratto con la configurazione del suo diritto alla restituzione del bene.

Egualmente, la Terza Sezione, con sentenza n. 4746 del 12/12/2007, dep. 2008, Rocco, Rv. 238786, aveva rilevato che, in caso di dissequestro di un bene oggetto di contratto di leasing, gia' sottoposto a sequestro preventivo, l'avente interesse alla restituzione non era il proprietario concedente bensi' l'utilizzatore in quanto soggetto che si era assunto i rischi connessi al deterioramento del bene, non dovuto all'uso, e alla perdita della res.

Peraltro, altra decisione della Corte (Sez. 3, n. 13118 del 03/02/2011, Mastroieni, Rv. 249928) aveva ritenuto che la legittimazione a richiedere la restituzione di un bene, sottoposto a sequestro preventivo e oggetto di un contratto di leasing, spettava, oltre che al proprietario concedente, all'utilizzatore quale soggetto obbligato a corrispondere il canone mensile per il suo utilizzo. Del resto, questa impostazione trovava conferma nella giurisprudenza delle Sezioni Civili (Sez. 1 civ., n.11792 del 14/06/1989), che aveva formulato l'avviso secondo cui il contratto di leasing di per se' non trasferisce immediatamente il diritto di proprieta', costituendo solo il meccanismo negoziale che autorizza l'utilizzatore ad acquistare il bene ricevuto in godimento, all'atto del pagamento dell'ultimo canone (patto d'opzione).

In considerazione di siffatte argomentazioni, la Quarta Sezione osservava che il concetto di appartenenza della cosa non poteva estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi disponibilita' giuridica o fattuale", il che comporterebbe, anche in riferimento ad un contratto di mera locazione del bene, la configurabilita' dell'appartenenza del bene locato al locatario e la sua conseguente confiscabilita'.

5. La Quarta Sezione, al fine di prevenire un contrasto di giurisprudenza, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 618 c.p.p..

6. Il Primo Presidente, con decreto in data 24 ottobre 2011, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione alla odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso e' stato rimesso alle Sezioni Unite e' la seguente: "se l'autovettura condotta in stato di ebbrezza dall'indagato e da questo utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea ai reato e se, pertanto, la societa' di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell'autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca".

2. Ulteriori orientamenti, rispetto a quanto menzionato nell'ordinanza di rimessione e qui riassunto in precedenza, circa la questione di diritto prospettata vengono formulati da due recenti decisioni della Corte di Cassazione.

Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Messina, Rv. 247326 ha manifestato l'avviso che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprieta' o intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che puo' assumere la forma del possesso o della detenzione, purche' non occasionali.

Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. 251175 ha affermato che in tema di confisca il bene detenuto in forza di un contratto di leasing appartiene a n'utilizzato re, cui e' attribuita la materiale disponibilita' del bene stesso ed il diritto di goderne e disporne in base ad un titolo che esclude i terzi. In tal senso, e' stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, ex articolo 321 c.p.p., del veicolo condotto in stato di ebbrezza da colui che ne aveva la disponibilita' in virtu' di un contratto di leasing.

3. Va premesso che con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 4, comma 1, lettera b), (come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125) e' stato introdotto nell'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), il seguente disposto: "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato".

Successivamente, la Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 3, comma 45, ha introdotto altra modifica nell'articolo 186, comma 2, lettera c), nel senso, in riferimento alla nuova previsione della confisca dell'autovettura, che "se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente e' raddoppiata". Questa previsione e' intesa ad evitare elusioni del disposto normativo e comunque ad infliggere una sanzione amministrativa accessoria piu' grave nel caso di mancata possibilita' di confisca dell'automezzo perche' appartenente a soggetto estraneo.

4. La natura della confisca, tenuto conto del riferimento all'articolo 240 c.p.p., comma 2, (confisca obbligatoria), e' stata originariamente qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza patrimoniale con effetti retroattivi ai sensi degli articoli 200 e 236 c.p., (sottoposizione a misure di sicurezza in vigore al tempo della loro applicazione). Tuttavia, proprio detto profilo ha giustificato l'intervento, in tempi recenti e quasi contestuali, sia della Corte Costituzionale che delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha ritenuto la natura essenzialmente sanzionatoria e repressiva della confisca, escludendone il carattere di misura di sicurezza patrimoniale e di conseguenza gli effetti retroattivi, e stabilendo invece la piena applicabilita' dell'articolo 2 c.p.. In tal senso, al fine di rendere compatibile il novellato testo dell'articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), con l'articolo 7 CEDU e quindi con l'articolo 117 Cost., comma 1, la Consulta dichiarava l'illegittimita' costituzionale, nell'ambito del citato comma dell'articolo 186, delle parole "ai sensi dell'articolo 240 c.p., comma 2", dalle quali derivava l'applicazione retroattiva della misura in questione.

Parimente le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23428 del 25/02/2010, Caligo, Rv. 247042, hanno formulato il principio di diritto secondo cui, alla luce dell'intendimento legislativo di conseguire strumenti sempre piu' efficaci ed adeguati a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, appariva evidente la funzione afflittiva assegnata dal legislatore alfa confisca prevista dall'articolo 186, dovendosi tenere conto appunto della complessiva strutturazione dell'istituto e della prevalente finalita' della sanzione. Essa doveva essere qualificata come sanzione penale accessoria con la conseguente identificazione dell'ambito temporale di applicazione ai sensi dell'articolo 2 c.p..

Peraltro, la Legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, ha introdotto rilevanti modifiche agli articoli 186 e 187 C.d.S.. In particolare, deve ritenersi che la confisca abbia ora natura amministrativa (con connotazioni parimenti afflittive e repressive). In tal senso depone il richiamo, contenuto nell'articolo 186 C.d.S. ai fini dell'esecuzione del sequestro dell'autovettura, all'articolo 224 ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. L'articolo 224 ter si palesa norma generale nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel codice della strada ha ora natura amministrativa. Per il sequestro del mezzo si procede pure secondo le modalita' amministrative, di competenza dell'autorita' amministrativa; e avverso il provvedimento di sequestro puo' essere proposto ricorso al Prefetto (v. articolo 213 C.d.S., comma 3).

Al riguardo, si ritiene che vi sia contiguita' normativa tra la confisca come sanzione penale e la confisca come sanzione amministrativa; in altre parole, il legislatore ha introdotto un mutamento di qualifica giuridica, ma il fatto permane nella sua configurazione come reato e muta solo la natura della sanzione accessoria. Rimane una stretta sostanziale contiguita' di effetti delle due misure accessorie (in precedenza con natura penale ed ora amministrativa).

In tema deve pure rilevarsi che per i procedimenti pendenti, in mancanza di norme transitorie, sono applicabili I principi del tempus regit actum e soprattutto della perpetuatio iurisdictionis, nel senso che le procedure di sequestro e di confisca dei mezzi eseguite prima dell'entrata in vigore della Legge n. 120 del 2010, sono legittime ed il relativo iter va esaurito.

Per completezza va detto che l'eventuale emissione attuale, da parte del giudice di cognizione parimenti rimasto competente, ai sensi dell'articolo 186, di un provvedimento di confisca dovra' tener conto della nuova connotazione amministrativa e della ricorrenza delle relative condizioni, (v. Sez. 4, n. 40523 del 04/11/2010, Gibellini, Rv. 248859 e Rv. 248858; Sez. 4, n. 45365 del 25/11/2010, Portelli, Rv. 249071; Sez. 4, n. 170 del 24/11/2010, dep. 2011, Mazzola, Rv. 249290; Sez. 4, n. 15022 del 25/02/2011, Baldi, Rv. 250229).

Ne consegue che deve legittimamente esaurirsi l'iter del procedimento cautelare in esame e delle fasi intese ad accertare in via definitiva la ricorrenza o meno delle condizioni di applicabilita' del provvedimento di sequestro. Detta misura deve valutarsi ora secondo i requisiti sostanziali di natura amministrativa attualmente necessari per la sua adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la confisca amministrativa.

5. La soluzione della problematica posta dalla Sezione Quarta impone l'individuazione delle caratteristiche del contratto atipico di leasing.

In materia, si distingue il "leasing finanziario" (anche detto di godimento) con precipua funzione di finanziamento dell'utilizzatore del bene mediante la messa a disposizione in favore di questo di una cosa senza erogazione del prezzo in un'unica soluzione. In detto rapporto negoziale, il canone costituisce il corrispettivo del godimento e dell'uso dei beni in relazione alla loro durata tecnologica; la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene ed i rischi di distruzione e deterioramento della cosa sono a carico dell'utilizzatore, il quale e' tenuto a versare i canoni pattuiti anche se la cosa perisce. Al concedente rimane solo il rischio del pagamento del canone da parte dell'utilizzatore.

Invece, il c.d. "leasing traslativo" e' caratterizzato dal fatto che i beni conservano alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo di opzione concordato per l'acquisto, e l'esercizio dell'opzione non e dubbio nelle intese tra le parti. Per cui, il canone si configura come un'anticipata corresponsione di una parte del prezzo per l'acquisto della proprieta' del bene alla scadenza del contratto: le rate pattuite hanno la consistenza di corrispettivo del trasferimento.

In entrambe le tipologie principali del contratto di leasing, il trasferimento della proprieta' del bene dal concedente all'utilizzatore ha luogo con il pagamento dell'ultima rata e del residuo prezzo di acquisto.

6. D'altro canto, l'interpretazione del disposto contenuto nell'articolo 186, comma 2, lettera c), che prevede la confisca obbligatoria del veicolo con il quale e' stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, richiede l'approfondimento del rapporto che deve intercorrere tra colui che guida in condizioni alterate per l'alcool ed il mezzo da lui usato. Invero, l'articolo 186, comma 2, esclude la confiscabilita' nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato (analoga disposizione e' contenuta in generale per la confisca amministrativa nell'articolo 213 C.d.S., comma 6): in siffatta ipotesi, viene in rilievo l'altra previsione alternativa, sempre afflittiva, in base alla quale, appartenendo il veicolo a persona estranea al reato, viene raddoppiata per l'autore della contravvenzione la durata della sospensione della patente di guida.

La nozione di appartenenza, che presenta un significato generico proprio nella pratica comune, assume nella legislazione civile vigente un significato tecnico piu' specifico che a sua volta si riverbera in modo essenzialmente ricognitivo in materia penale (la norma, presentante maggiore analogia di contenuto rispetto a quella in esame, e' il disposto generale sulla confisca ex articolo 240 c.p.).
  L'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento, in sede penale, ad una nozione di appartenenza di piu' ampia portata rispetto al solo diritto di proprieta' e che ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene. Questa Corte di legittimita' ha ripetutamente affermato che l'applicazione della confisca non determina l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti a favore di terzi sulle cose e parimenti dei diritti reali di godimento (v. Sez. 2, n. 11173 del 14/10/1992, Tassinari, Rv. 193422; Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Longarini, Rv. 199174; Sez. 3, n. 5542 del 24/03/1998, Galantini, Rv. 210742; Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 1, n. 32648 del 16/06/2009, Rocci, Rv. 244816).

Per contro e stata esclusa, in modo prevalente, la ricomprensione nella nozione di appartenenza della semplice disponibilita' giuridica qualificata del godimento del bene, sulla base di una fonte giuridica legittima; in altre parole, la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea del bene.

7. Altra condizione per escludere la confiscabilita' del bene e' l'estraneita' al reato del soggetto cui appartiene il veicolo. Il terzo, innanzitutto, per considerarsi estraneo deve essere in buona fede e cioe' non deve avere in alcun modo partecipato al reato, richiedendosi la mancanza di ogni collegamento diretto o indiretto con la consumazione del fatto reato. Ne' egli deve avere ricavato consapevolmente vantaggi e utilita' dal reato, ne' avere avuto comportamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. In tal senso, nell'ambito specifico della guida in stato di ebbrezza, non potrebbe ritenersi "estraneo" il soggetto che per difetto di vigilanza o per altro comportamento colposo ha agevolato la perpetrazione della fattispecie contravvenzionale, per esempio nel caso di proprietario dell'autovettura che risulti a bordo con il trasgressore (v. Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511; Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229984; Sez. 5, n. 46824 del 15/11/2007, Comune di Arce; Sez. 3, n. 2024 del 27/11/2008, Familio, Rv. 238590; Sez. 1, n. 34722 del 07/07/2011, G. e Capital S.F. s.p.a., Rv. 251174).

8. Pur tuttavia, non e' dubbio che il leasing presenta delle notevoli peculiarita' in ordine alla ripartizione dei rischi connessi alla circolazione stradale del veicolo ed all'individuazione del soggetto che ha concrete possibilita' di regolamentare la circolazione stessa. In particolare, in materia di responsabilita' civile ex articolo 2054 c.c., comma 3, il locatario del contratto di leasing (l'utilizzatore), e non il concedente, risponde dei danni provocati dalla circolazione del mezzo in solido con il conducente (v. articolo 91 C.d.S., comma 2); cosi' come gia' disposto in detto articolo del codice civile per l'acquirente nella vendita con patto di riservato dominio. Egualmente, l'articolo 196 C.d.S., prescrive l'obbligazione solidale dell'utilizzatore a titolo di locazione, e non del concedente, con l'autore della violazione per il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla circolazione.

Detta normativa appare giustificata in considerazione dell'evenienza per cui e' solo l'utilizzatore del contratto di leasing che ha la disponibilita' giuridica del godimento del bene, e, quindi, la possibilita' di vietarne la circolazione.

Peraltro, le caratteristiche speciali dell'istituto, con l'atipica connotazione delle posizioni del concedente e dell'utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprieta' del concedente sul bene, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso. Come detto, la nozione di "appartenenza" della cosa, sopra esposta, non ammette un'estensione illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilita' e godimento del bene. Le previsioni di specialita' dell'istituto del leasing vanno mantenute nell'ambito delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di piu' ampie generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.

9. D'altro canto, appare assumere rilevanza, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, come e' noto, costituisce, come prodotto dell'interpretazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, una fonte sovranazionale che integra il dettato costituzionale espresso nell'articolo 117 Cost., comma 1. Il giudice nazionale, nell'applicare una norma di diritto interno, e' sempre tenuto ad interpretare la stessa in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata; a tal fine, considerando come parametro di riferimento tanto la disposizione formalmente cristallizzata nell'articolato della Convenzione Europea, quanto le norme come interpretate dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze. Del resto, l'interpretazione del giudice nazionale conforme ai diritto sovranazionale (diritto dell'Unione Europea di fonte giurisprudenziale e quello Convenzionale nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) e nel rispetto della Costituzione della Repubblica costituisce lo strumento di soluzione delle antinomie presenti nel sistema giurisdizionale integrato e per assicurare appunto l'unita' dell'ordinamento.

In tema, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto alla confisca, anche se di natura amministrativa secondo la configurazione di diritto interno, la qualifica di pena ai sensi dell'articolo 7 CEDU, in quanto non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma ad impedire la reiterazione dell'inosservanza di prescrizioni. Essa presenta caratteristiche ad un tempo preventiva e repressiva, e quest'ultima e' una qualificazione che contraddistingue le sanzioni penali, per cui tale misura e' applicabile solo in presenza di un illecito penale previsto dalla legge nel rispetto dei principi generali. Sul punto deve aggiungersi che la Corte EDU applica il principio di cui all'articolo 7 CEDU all'intera materia penale ricomprendendo in questa tutte le infrazioni e sanzioni che, a prescindere dalla denominazione formale utilizzata da ciascun Stato membro, risultano caratterizzate da un contenuto sostanzialmente punitivo e da una dimensione intrinsecamente afflittiva. L'Illecito punitivo amministrativo viene configurato come "un'entita' diversa dal reato per grado ma non per sostanza" (v. Corte EDU, 08/06/1976, Engel c. Olanda; Corte EDU, 25/08/1987, Lutz c. Germania).

Ne consegue che l'articolo 7 CEDU esige, per punire e cioe' per l'irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volonta') che permetta di rilevare un elemento di responsabilita' nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch e. Regno Unito; Corte EDU, 30/08/2007, Sud Fondi srl e. Italia; Corte EDU, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte EDU, 17/12/2009, M. c. Germania).

La Corte EDU, sempre in materia di applicazione della confisca, ha evidenziato che il disposto ex articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (Protezione della proprieta') consente una diminuzione patrimoniale del soggetto solo nelle condizioni previste dalla legge, per cui anche l'applicazione di una misura comportante un pregiudizio patrimoniale, al di fuori delle previsioni normative, configura un'illecita ingerenza nella sfera giuridica ed economica del singolo.

Detto inquadramento degli istituti in esame, nell'interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimita' della confisca dell'autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso di alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprieta' del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato.

Una diversa interpretazione della normativa interna, qualora pure prospettabile, comporterebbe la violazione dell'articolo 7 CEDU e del l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Inoltre, come detto, il giudice, tra piu' opzioni interpretative, e' tenuto ad interpretare la norma interna nel rispetto della Costituzione della Repubblica e con adeguamento all'orientamento convenzionale.

10. In conclusione, deve affermarsi l'inapplicabilita' di una sanzione penale, configurante una diminuzione patrimoniale del soggetto - privato di un suo bene - al di fuori di una responsabilita' penale ed altresi' di una specifica previsione legislativa e delle relative condizioni.

Ne consegue l'inapplicabilita' della confisca del veicolo di proprieta' del concedente nel contratto di leasing se estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza commesso dall'utilizzatore, con la correlativa applicazione all'indagato della previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, ex articolo 186 C.d.S., comma 2.

11. Pertanto, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: "non e' confiscabile fa vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore dei reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato".

12. Nel caso di specie, l'autovettura sequestrata risulta appartenere alla (OMISSIS) s.p.a. concedente, che risulta parimenti estranea al reato, per cui il mezzo non e' confiscabile ai sensi dell'articolo 186 cod. strada e neppure evidentemente puo' essere oggetto di sequestro ai fini della sua confiscabilita' obbligatoria.

Il ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini va dunque rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
 

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