Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Non è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dare in subaffitto la casa a extracomunitari irregolari se il locatore non ha tratto un ingiusto profitto

Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non e' sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unita' abitative in locazione, ma e' necessario che ricorra il dolo specifico. Esso e' costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalita' dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. 1, 23 ottobre 2003, n. 46070, rv. 226477).

Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 15 luglio 2010, n. 27543



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FA. HU. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 4045/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/05/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella A., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore Avv. SANTOIANNI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 28 novembre 2007 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, assolveva, perche' il fatto non sussiste, Fa. Hu. dal reato previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5, a lui contestato per avere, al fine di trame profitto, subaffittato lo stabile di cui era locatario a sedici cittadini extracomunitari privi di documenti e di permesso di soggiorno, cosi' favorendo la loro permanenza sul territorio dello Stato in violazione delle norme in materia di immigrazione. Il giudice di primo grado fondava la sua decisione sulla considerazione che la somma di cinquanta-sessanta euro, mensilmente corrisposta da ciascun cittadino extracomunitario all'imputato, non poteva essere considerata gravosa, tenuto conto dell'ubicazione dell'immobile.

2. Il 26 maggio 2009 la Corte d'appello di Napoli, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione e tremila euro di multa, mettendo in rilievo la destinazione dell'immobile a cali center, la qualita' di locatario dell'imputato, la causale del versamento mensile delle somme di denaro da parte degli stranieri e la consapevolezza, da parte del ricorrente, della loro condizione di clandestinita'.

3. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale lamenta: a) travisamento delle risultanze processuali alla luce della testimonianza resa dall'agente di p.g. An.Gi. Ba. , da cui emergeva che il secondo piano dell'immobile ove dimoravano i cittadini stranieri era adibito ad hotel, mentre il primo piano era destinato a cali center, b) erronea applicazione della legge penale, in quanto, ai fini della sussistenza del reato di cui al Decreto Legislativo n. 298 del 1998, articolo 12, comma 5, e' necessario il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dei cittadini stranieri mediante l'imposizione di condizioni particolarmente onerose.

OSSERVA IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare ed assorbente rispetto all'altro, e' fondato.

1. Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 12, comma 5, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non e' sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unita' abitative in locazione, ma e' necessario che ricorra il dolo specifico. Esso e' costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalita' dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Cass., Sez. 1, 23 ottobre 2003, n. 46070, rv. 226477).

Di conseguenza, se da un punto di vista obiettivo la concessione in locazione a cittadini extracomunitari clandestini di locali ad uso di abitazione e' idonea ad integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente lo e' dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalita' dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico (Cass.,Sez. 1, 16 ottobre 2003, n. 46066, rv. 226476).

2. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora esposti, in quanto, ai fini dell'affermazione di penale responsabilita' dell'imputato, si e' basata esclusivamente sulla destinazione dell'immobile, omettendo qualsiasi indagine in ordine alle condizioni e alle clausole del contratto di locazione concluso con i cittadini extracomunitari clandestini.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli che, ai sensi dell'articolo 627 c.p.p., comma 3, si uniformera' ai principi di diritto in precedenza enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2488 UTENTI