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Non è punibile il dipendente che divulga i segreti aziendali a meno che l’impresa non riesca a dimostrare che il flusso di informazioni alla concorrenza ha causato un danno concreto

Non è punibile il dipendente che divulga i segreti aziendali a meno che l’impresa non riesca a dimostrare che il flusso di informazioni alla concorrenza ha causato un danno concreto. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 621 c.p. la rivelazione del contenuto di documenti segreti costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti. La sentenza impugnata ha accertato che non vi fu nocumento, dal momento che dei documenti segreti non fu fatto uso e che non è stata accertata o individuata la presenza di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale, per la (…). La mancanza del nocumento, condizione di punibilità del fatto, esclude la sussistenza del reato anche solo tentato.
(Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 27 aprile 2009, n. 17744)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. NARDI DOMENICO - PRESIDENTE

1. Dott. FEDERICO RAFFAELLO - CONSIGLIERE

2. Dott. DUBOLINO PIETRO - CONSIGLIERE

3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO - CONSIGLIERE

4. Dott. SAVANI PIERO - CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Pa.Ma. N. il (...)

2) Bo.Da. N. il (...)

3) Gu.Da. N. il (...)

avverso SENTENZA del 26/05/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere FEDERICO RAFFAELLO

Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. ANGELO DI POPOLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato e conferma delle statuizioni civili.

Motivi della decisione

Con sentenza 26.9.2006 il tribunale di Prato aveva condannato Pa.Ma., Bo.Da. e Gu.Da. per il reato previsto dall'art. 621 c.p. di rivelazione del contenuto di documenti segreti ed i soli Pa. e Gu. anche del reato previsto dall'art. 171 bis L. 633/1941, commessi in Pr. fino al 3.4.2001, alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 2000,00 di multa questi ultimi due ed il Bo. alla pena di sei mesi di reclusione e con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di Euro 15.000,00.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26.5.2008, ha assolto gli imputati dall'imputazione di cui all'art. 171 bis L.633/1941 perché il fatto non costituisce reato ed ha ritenuto sussistente il solo tentativo del reato previsto dall'art. 621 c.p. ed ha ridotto la pena a quella di Euro 100,00 di multa per ciascuno degli imputati ed ha ridotto anche ad Euro 10.000,00 complessivi l'importo della provvisionale.

Gli imputati erano stati tutti dipendenti della Pr. e Pu. s.n.c., e Bo. fino al giorno in cui fu accertato il fatto.

La società si occupava di indagini e strategie di mercato, promozione di prodotti, indagini conoscitive commissionate da clienti su ditte concorrenti, previa acquisizione di dati relativi all'impresa committente, compresi i bilanci.

Era stato accertato che Bo. aveva inviato a Gu. dati ed informazioni sulla attività della società e dei suoi clienti, incluse le pianificazioni pubblicitarie, le relazioni per i clienti ed i preventivi; era stato infatti conosciuto il contenuto di una conversazione che aveva interessato i tre imputati che riguardava la loro intenzione di portare via programmi informatici della società e libri di proprietà della stessa. Bo. aveva ammesso che era loro intenzione di creare una società nello stesso settore. In possesso di Bo. vennero trovati compact disk originali contenenti vari programmi informatici di proprietà della società.

La Corte d'Appello ha escluso che il reato, consistente secondo l'imputazione nella sola condotta di impiego a proprio profitto di dati illecitamente acquisiti, previa acquisizione di illecite informazioni riservate e di spedizione da parte di Bo. a Gu. dei dati illecitamente acquisiti, non fosse stato consumato perché il progetto dei tre di avviare una attività concorrente nello stesso settore era stato scoperto per tempo.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo come primo motivo ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. il fatto che non sarebbe stato neppure contestato che fosse derivato un qualche nocumento alla parte offesa.

Come secondo motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., che, richiedendo la legge il verificarsi di un nocumento alla parte offesa, come condizione obbiettiva di punibilità ai sensi dell'art. 44 c.p., non esisterebbe la possibilità giuridica del tentativo e comunque, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse configurabile il tentativo, occorrerebbe comunque il verificarsi del nocumento per la sussistenza del reato.

Come terzo motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., che i dati, come listini di prezzi, presentazione di progetti ed altro contenuti in documenti cartacei od informatici, non potessero ritenersi segreti. Sarebbe emerso pacificamente che non c'era divieto di accesso a tali informazioni né erano state previste cautele per limitarlo, come l'uso di una password accessibile solo a determinate persone; sarebbe mancata anche la volontà dell'avente diritto di attribuire segretezza al contenuto delle informazioni. La segretezza sarebbe stata affermata apoditticamente e mancherebbe del tutto la motivazione sul punto, così come sul valore economico dei dati, in quanto segreti.

Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può essere considerata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dovendosi procedere ad una assoluzione nel merito.

Ai sensi dell'art. 621 c.p. la rivelazione del contenuto di documenti segreti costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti.

La sentenza impugnata ha accertato che non vi fu nocumento, dal momento che dei documenti segreti non fu fatto uso e che non è stata accertata o individuata la presenza di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale, per la Pr. e Pu. s.n.c.

La mancanza del nocumento, condizione di punibilità del fatto, esclude la sussistenza del reato anche solo tentato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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