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Non fa parte del diritto di cronaca effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività

In tema di confini del legittimo esercizio della cronaca giudiziaria, va ribadito il diritto dei cittadini a essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento penale o civile, soprattutto quando il protagonista riveste incarichi pubblici di particolare rilievo nella vita sociale o politica e va peraltro anche escluso, per il personaggio "nell'occhio del ciclone", il diritto alla tutela della reputazione, nel caso la lesione sia prodotta rispettando però determinati limiti. Se infatti rientra nell'esercizio di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, non è però consentito effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. È dunque in stridente contrasto con il diritto-dovere di narrare i fatti, l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire, in quanto in tal modo egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate, né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo a-garantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 1 febbraio 2011, n. 3674



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Lui - Presidente

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. BEVERE Anton - rel. Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giaco - Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GO. HO. PE. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 9404/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/09/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto;

Udito, per la parte civile, l'Avv. Angelo Sammarco;

Udito il difensore Avv. MARRE' PAOLA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 21.9.09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza S.5.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ri. Tu. Cl. per morte dell'imputato, ha confermato, nei confronti di Go. Ho. Pe. , la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di diffamazione in danno di Be. Si. . Il difensore del Go. Ho. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all'articolo 129 c.p.p., comma 2.

2. vizio di motivazione : la corte non ha spiegato le ragioni per cui riportare fedelmente le dichiarazioni di R. costituisce esercizio del diritto di cronaca e,invece, riportare fedelmente altre dichiarazioni o l'aver riferito il contenuto di altri documenti (dettagliatamente elencati e depositati nel presente procedimento) esclude la configurabilita' della scriminante, quanto meno sotto il profilo della "prova evidente".

L'illogicita' della motivazione emerge anche dalla mancanza di giudizio sui singoli passaggi dell'articolo e dalla mancanza di indicazione di alcuno dei profili diffamatori delle sue affermazioni.

Il ricorso non merita accoglimento.

L'esimente invocata nel presente processo e' quella rientrante nell'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziali a carico di altri consociati, cioe' il diritto di cronaca giudiziaria. E' interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all'illegalita', onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalita' caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella piu' vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla liberta' di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata. E' diritto della collettivita' ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziali nei confronti di un cittadino, non puo' essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicita'.

Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non e' tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioe' nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorita', ma non e' consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attivita' di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attivita'. E' quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti gia' accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali ne' iniziate ne' concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilita' di queste indagini private e la corrispondenza a verita' storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.

E' quindi pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata, laddove, nel caso in esame, esclude l'evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti gia' accaduti: il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria. E' quindi pienamente conforme alle risultanze processuali e a una loro razionale valutazione la conclusione della corte di merito, secondo cui il testo pubblicato non puo' ritenersi un'asettica riproduzione di dichiarazioni - a prescindere della loro riservatezza - del R. , ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verita' del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l'accertamento di questa verita'.

A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettivita'.

L'assenza di verita' dei fatti narrati - finanziamenti di provenienza mafiosa all'ascendente manager dell'informazione e del trattenimento televisivi- comporta l'evidente carica diffamatoria della narrazione e la totale assenza di evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
 

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