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Non integra alcuna fattispecie di reato l'omessa esibizione da parte dello straniero immigrato clandestinamente del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri

Non integra alcuna fattispecie di reato l'omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia e irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al cit. Decreto Legislativo, articolo 6, comma 3, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti e' inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne e' inesigibile l'esibizione.

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 16 febbraio 2012, n. 6318



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 21537/2010 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 14/02/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. VITO D'AMBROSIO, che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 febbraio 2011 il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., a (OMISSIS), imputato dei reati previsti dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma 3, e articolo 495 c.p., previo riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato piu' grave gia' giudicato con sentenza dello stesso Giudice del 26 novembre 2009, irrevocabile il 20 dicembre 2009 (con la quale era stata applicata all'imputato per il reato di rapina in concorso la pena di anni due di reclusione ed euro 344,00 di multa), un aumento in continuazione, per i reati in contestazione, gia' diminuito per il rito, di mesi due di reclusione ed euro 6,00 di multa, e quindi una pena complessiva, gia' diminuita per il rito, di anni due e mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce mancanza e illogicita' della motivazione per non avere il Giudice preso in considerazione, in maniera adeguata, l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., e lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto alla statuizione per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 6, comma 3, contestato al capo a), deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep, 27/04/2011, P.M. in proc. Alacev, Rv. 249546), con decisione condivi'sa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma 3, ad opera della Legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 1, comma 22, lettera h), che ha comportato una abolitio criminis - ai sensi dell'articolo 2 c.p., comma 2 - della preesistente fattispecie di reato per la parte relativa agli stranieri regolari, i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento, attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato", sono esclusivamente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e non anche gli stranieri in posizione irregolare.

Non integra, invece, ne' questa, ne' altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario,immigrato clandestinamente in Italia e irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al cit. Decreto Legislativo, articolo 6, comma 3, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti e' inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne e' inesigibile l'esibizione.

1.1, Consegue a tali considerazioni che la norma incriminatrice relativa al reato contestato all'imputato al capo a) deve essere disapplicata e che, per detta imputazione, deve rilevarsi, in applicazione del disposto dell'articolo 129 c.p.p., che il fatto non e' (piu') previsto dalla legge come reato.

Per l'effetto, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. e articolo 2 c.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio riguardo all'indicato reato, con l'adozione della relativa formula di proscioglimento.

2. Quanto al reato previsto dall'articolo 495, contestato al capo b), la censura che attiene alla inadeguatezza della motivazione della decisione e alla illegittimita' del trattamento sanzionatorio e' infondata, atteso che il Giudice, prima di applicare la pena patteggiata conforme all'accordo tra le parti, ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. e ha valutato la congruita' del trattamento sanzionatorio come determinato e la sua conformita' ai principi normativi, adeguandosi ai parametri valutativi richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010, dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024).

3. Per effetto del disposto annullamento della sentenza con riferimento al reato di cui al capo a), l'entita' della pena concordata cumulativamente per detto reato e per il reato di cui al capo b), a titolo di aumento in continuazione rispetto al reato piu' grave separatamente giudicato con sentenza del 26 novembre 2009, irrevocabile il 20 dicembre 2009, deve essere, tuttavia, proporzionalmente ridotta, imponendosi l'eliminazione del quantum della pena corrispondente al reato cui e' riferito lo stesso annullamento.

A detta operazione puo' provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell'articolo 620 c.p.p., lettera l), poiche' non e' richiesta alcuna valutazione di merito essendo sufficiente ridurre della meta' l'entita' della pena, gia' concordata in continuazione, per due reati, nella misura di mesi due di reclusione ed euro 6,00 di multa, fino a mesi uno di reclusione ed euro 3,00 di multa per un solo reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 6, comma 3, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato ed elimina la pena di mesi uno di reclusione ed euro 3,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

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