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Non integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone se rumori non si propagano anche fuori dallo stabile

La contravvenzione prevista dall'articolo 659 c.p., comma 1, contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalita' di preservare la quiete e la tranquillita' pubblica ed i correlati diritti delle persone all'occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimita' e' orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneita' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. 1 , 13.12.07 n. 246, rv. 238814). Nella specie in esame non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento, essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all'interno di detto stabile, senza essersi mai propagati all'esterno.

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale , Sentenza 26 giugno 2012, n. 25225



- Leggi la sentenza integrale -

CONTRAVVENZIONI - CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITA' PUBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

2) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

3) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 677/2010 TRIBUNALE di BELLUNO, del 28/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 febbraio 2011 il Tribunale di Belluno ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 659 c.p. (avere, in concorso fra di loro, cagionato disturbo a 5 condomini dello stabile sito in (OMISSIS) sbattendo con violenza le porte dell'appartamento e d'ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio, nonche' sbattendo tavoli e sedie sul pavimento dell'appartamento da essi occupato).

2. Il Tribunale ha fondato la penale responsabilita' degli imputati sulle deposizioni rese dalle parti offese e dall'amministratore condominiale pro tempore, oltre che sulla denuncia-querela presentata da (OMISSIS).

3. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il tramite del loro comune difensore, deducendo insussistenza della condotta materiale ad essi ascritta ed irrilevanza penale della condotta contestata.

Sia essi ricorrenti che le cinque parti offese erano all'epoca tutti residenti nel medesimo condominio sito in (OMISSIS); e fra di essi esisteva una forte conflittualita', sfociata in numerose querele reciproche.

Non era stato accertato che i rumori molesti provenissero dall'appartamento di essi ricorrenti, ne' era stata accertata la natura di tali rumori.

Non poteva poi ritenersi sussistere nella specie il reato ad essi contestato in quanto il disturbo da essi arrecato era rimasto circoscritto all'interno delle mura condominiali, si da non essere idoneo ad arrecare danno ad una generalita' indistinta di persone; e la ratio dell'articolo 659 c.p. era proprio quella di tutelare non la quiete dei singoli cittadini, ma la quiete pubblica, intesa come tutela della collettivita' indistinta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e' fondato.

2. La contravvenzione prevista dall'articolo 659 c.p., comma 1, contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalita' di preservare la quiete e la tranquillita' pubblica ed i correlati diritti delle persone all'occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimita' e' orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneita' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. 1 , 13.12.07 n. 246, rv. 238814).

3. Nella specie in esame non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento, essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all'interno di detto stabile, senza essersi mai propagati all'esterno.

4. Va pertanto ritenuto che i fatti denunciati siano privi di rilevanza penale e tali da poter trovare tutela solo in sede civile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.
 

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