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Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzieta' del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attivita' di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato. Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento: - non e' posto in essere da un soggetto in posizione di terzieta' e non ha autonoma rilevanza, ma e' invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 3, 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio); - pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti); - costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignita' personale della prostituta (Cass., sez. 3, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro).

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 7 ottobre 2011, n. 36392



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;

nei confronti di:

RA. BI. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 10692/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/03/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Maria Giuseppina che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore avv.to Spera Filippo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4.3.2010, in riforma della sentenza di condanna pronunciata il 6.7.2009 dal Tribunale monocratico di Nola, assolveva (per insussistenza del fatto, ex articolo 530 cpv. c.p.p.) Ra. Bi. dal reato di cui:

- alla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, (per avere favorito la prostituzione di Hr. Na. , accompagnandola - il (OMESSO) - in localita' (OMESSO), dove la donna esercitava il meretricio).

La Corte di merito affermava che l'accompagnamento della prostituta sul luogo ove la stessa esercita il meretricio deve ritenersi significativo di condotta agevolatrice solo quando lo stesso, per la sua accertata abitualita', abbia natura funzionale ed infungibile, nella specificita', allo svolgimento della prostituzione. Tali elementi non erano invece, nella specie, emersi con certezza dalle risultanze processuali, non ravvisandosi indizi sicuri di agevolazione ed apparendo plausibili (e comunque non smentite da elementi di segno contrario) le dichiarazioni, dell'imputato e della prostituta, secondo le quali l'uomo, cliente della Natalia, si sarebbe limitato ad accompagnare la stessa, dopo essersi intrattenuto sessualmente con lei, sul luogo ove ella normalmente attendeva i clienti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica premo la Corte di appello di Napoli, il quale ha eccepito che - secondo la giurisprudenza di legittimita' - il reato di cui alla Legge n. 75 del 1958, articolo 3, n. 8, ha carattere solo eventualmente abituale, ben potendo essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione, ed e' a condotta libera, essendo sufficiente qualsiasi attivita' consapevole che si risolva in una concreta agevolazione dell'altrui meretricio.

Nella specie l'accompagnamento era stato reiterato per ben cinque giorni, sempre alla stessa ora, e (contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale) nessuna significazione scriminante poteva assumere il rilevo che il veicolo utilizzato non era di proprieta' dell'imputato e che quegli non era in possesso di patente di guida.

Il difensore del Ra. ha depositato memoria rivolta a confutare le argomentazioni del P.G. ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del P.G. deve essere rigettato, perche' infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di favoreggiamento della prostituzione si qualifica per due elementi: la posizione di terzieta' del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attivita' di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato.

Non integra, pertanto, il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione, in quanto tale comportamento:

- non e' posto in essere da un soggetto in posizione di terzieta' e non ha autonoma rilevanza, ma e' invece meramente accessorio al rapporto di meretricio instauratosi tra prostituta e frequentatore, rapporto (non sanzionato penalmente) che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello ove la prostituta si pone in attesa dei clienti (Cass., sez. 3, 19.11.2004, n. 44918, P.M. in proc. De Virgilio);

- pur se accessorio ed ulteriore rispetto al rapporto di meretricio, non concretizza un aiuto nel senso richiesto dalla norma incriminatrice (Cass., sez. 3, 23.4.2001, n. 16536, P.M. in proc. Mazzanti);

- costituisce condotta accessoria alla consumazione del rapporto, che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignita' personale della prostituta (Cass., sez. 3, 21.1.2005, n. 1716, P.M. in proc. Di Teodoro).

Nella citata sentenza n. 1716/2005 e' stato rilevato, in particolare, che la fattispecie di favoreggiamento della prostituzione e' quella, tra tutte le figure criminose sanzionate dalla 25 e 27 Cost..

Una esegesi siffatta, "per evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata ... impone di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono la moralita' pubblica o il buon costume ne' la liberta' delle persone dedite alla prostituzione, che la Legge n. 75 del 1958 ha inteso tutelare. In altri termini, e' il principio di offensivita' che in questo caso consente di restringere la tipicita' della condotta nei limiti imposti dai principi costituzionali".

In tale prospettiva l'accompagnamento della prostituta al luogo di attesa, da parte del suo cliente, "piu' che un aiuto alla prostituzione, e' un favore personale alla prostituta", che non favorisce il meretricio piu' di quanto non faccia la consumazione stessa del rapporto carnale.

Nella vicenda in esame il Ra. e' stato fermato ed identificato dai Carabinieri soltanto il giorno 8 marzo, sicche' le incertezze palesate dalla Corte di merito appaiono tutt'altro che ingiustificate, mentre le doglianze concernenti asserite carenze sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimita', quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente sostanzialmente solleciti la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G..

 

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