Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Non integra il reato di ingiuria dire alle forze di Polizia che non sono capaci di fare il proprio mestiere

In tema di critica dell'operato del magistrato e di altre istituzioni pubbliche, la censura dell'operato delle forze dell'ordine non può essere esclusa aprioristicamente in ragione soltanto della qualità soggettiva del destinatario della critica medesima. In particolare, apostrofare le forze di Polizia dicendo che non sono capaci di fare il proprio mestiere non integra il reato di ingiurie aggravate ex art. 61 n. 10 del c.p., almeno, non nel caso in cui il giudizio venga rivolto in un contesto ben determinato e dunque con riguardo al concreto operato degli agenti senza voler offendere il loro "patrimonio morale". (Nella specie, la contestualizzazione delle frasi nell'ambito di una situazione che vedeva il prevenuto comunque non tutelato dalle istituzioni di fronte all'esigenza di rientrare nella propria casa rende ragione di un giudizio del giudice di pace affermativo dell'assenza di efficacia offensiva di espressioni rivolte a criticare i comportamenti e non le persone fisiche). Va considerato anche che il livello di guardia ormai raggiunto nei rapporti interpersonali, se non può valere ad escludere l'offensività di certe espressioni, è comunque da prendere in considerazione come citazione della massima esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non può richiamare una risposta repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 agosto 2011, n. 32907



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) DI. CO. PI. N. IL (OMESSO);

2) IO. SA. N. IL (OMESSO);

contro:

SO. MA. N. IL (OMESSO) C/;

avverso la sentenza n. 1267/2008 GIUDICE DI PACE di TORINO, del 12/04/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI, che ha concluso per il rigetto;

Udito, per la parte civile, l'avv. Mancuso in sost. avv. Broiera.

FATTO E DIRITTO

Hanno proposto ricorso per cassazione Di. Co. Pi. e Io. Sa. - parti civili- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino in data 12 aprile 2010 con la quale So. Ma. e' stato assolto dal reato di ingiurie aggravate ex articolo 61 c.p., n. 10.

L'accusa mossa al ricorrente dalle persone offese, con ricorso immediato proposto Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 21 era quella secondo cui, essendo queste intervenute per sedare un dissidio familiare nella qualita' di appartenenti al corpo della Polizia di Stato, il So. le avrebbe apostrofate affermando che non erano in grado di fare il loro mestiere e non erano capaci di fare null'altro, fatto commesso nel (OMESSO).

Il Giudice di pace ha ritenuto che le espressioni attribuite al prevenuto non fossero volte ne' idonee ad aggredire il patrimonio morale delle persone offese essendo piuttosto mirate a criticare l'operato degli agenti che, chiamati dallo stesso ricorrente per potere rientrare nella casa che il convivente rifiutava di aprire, non erano riusciti a porre rimedio all'acuto disagio dell'imputato stesso.

L'assoluzione era dunque pronunciata perche' il fatto non sussiste.

Deducono i ricorrenti, agli effetti sia penali che civili Decreto Legislativo n. 274 del 2000, ex articolo 38:

1) la erronea applicazione della legge: il giudice avrebbe escluso la offensivita' delle espressioni rivolte alle persone offese senza considerare che quella relativa alla "incapacita'" delle stesse integrerebbe un argumentum ad hominem, ossia una offesa alla persona e non al suo operato.

Tanto si desumerebbe dalla struttura della contestazione in esame che, comprendendo tanto l'interesse della persona il cui onore e' leso quanto, come aggravante, la lesione del decoro in quanto pubblico ufficiale (articolo 61, n. 10), renderebbe evidente la plurioffensivita' necessaria della condotta in discussione.

Inoltre il ragionamento del giudice sarebbe in violazione del principio costituzionale di uguaglianza laddove lo stesso organo giudicante, affermando che il comportamento del prevenuto era stato solo sgarbato e omologo ad un generalizzato comportamento di invettiva nei confronti dei pubblici ufficiali, avrebbe preteso di comprimere il diritto alla tutela dei diritti fondamentali della personalita' in capo a pubblici ufficiali dotati degli stessi diritti degli altri cittadini.

2) il vizio di motivazione.

Soprattutto in riferimento alla attribuzione agli operanti dell'epiteto di "incapaci" la difesa rileva una carenza e o manifesta illogicita' della motivazione.

A suo avviso il giudice, pur evocando la assenza di offensivita' nella condotta contestata, ha utilizzato argomenti che sottintendono il ricorso a scriminanti ed in particolare al diritto di critica, utilizzato pero' del tutto impropriamente dal momento che l'imputato aveva fatto ricorso ad espressioni inutilmente dileggianti: e cio' nei confronti di pubblici ufficiali che avevano tenuto un comportamento ineccepibile essendo nella impossibilita' di far rientrare nella propria casa il ricorrente in ragione del fatto che l'occupante la casa, suo convivente, aveva riferito di essere oggetto di comportamenti aggressivi da parte del prevenuto.

Ne' appare legittima la valorizzazione del "nervosismo" in cui il prevenuto si sarebbe trovato posto che tale circostanza sembrerebbe evocare la scriminante della provocazione ex articolo 599 c.p.p., comma 2 senza pero' tenere conto che gli operanti non avevano posto in essere alcun fatto ingiusto.

Infine la valenza altamente spregiativa delle frasi pronunciate dal ricorrente starebbe nel fatto che egli aveva anche chiaramente alluso alla sua posizione economica forte rispetto a quella degli agenti, tale da consentirgli di farli convocare da un avvocato.

Era vero semmai che il prevenuto aveva mostrato assoluto disprezzo per la Polizia e non considerazione per la alta funzione svolta dalle parti civili;

3) in via subordinata la erroneita' della formula assolutoria che avrebbe dovuto essere commutata in quella "perche' il fatto non costituisce reato".

I ricorrenti invocano, infine, la compensazione delle spese di lite.

I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Occorre preliminarmente dare atto del fatto che la sentenza del giudice di pace e' stata correttamente impugnata dalle parti civili agli effetti sia penali che civili Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 38 e 36 come modificato dalla Legge n. 46 del 2006, articolo 9, comma 2 la cui legittimita' costituzionale e' stata confermato da C. Cost. n. 298 del 2008).

Passando al merito, occorre muovere dalla premessa che la sentenza impugnata ha basato la intera considerazione e la valutazione dell'accaduto sul rilievo secondo cui le frasi che sono attribuite al prevenuto come condotta penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 594 c.p. non presenterebbero, nel caso di specie, idoneita' offensiva e pertanto non sarebbero tali da far sussistere il fatto-reato in discussione.

Sul punto, occorre precisare che la sentenza, pur escludendo che le frasi in discussione costituiscano di per se' insulti, ha anche aggiunto che si e' trattato di un giudizio espresso dall'imputato sull'operato degli agenti che egli riteneva inadeguato e inefficace.

E' noto che la giurisprudenza in tema di ingiuria e relativa alla offensivita' della condotta osserva che la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilita', deve essere riferita al contesto nel quale e' stata pronunciata (Rv. 247972).

Nello stesso senso vi sono pronunzie che dimostrano la necessita' di calibrare la valenza e la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto sia ambientale che relazionale in cui la stessa viene proferita.

Anche l'epiteto "pazzo" e' stato in concreto ritenuto privo di natura diffamatoria quando pronunciato come espressione di una discussione avente ad oggetto la funzionalita' e la organizzazione di una attivita', in quel caso, di ufficio (Rv. 247218).

Allo stesso modo e' stata ritenuta penalmente punibile l'espressione che di per se' ecceda il limite della continenza, consistendo non gia' in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensi' in un attacco personale lesivo della dignita' morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante (Rv. 244811).

Nel caso di specie, escluso che si contesti da parte dei ricorrenti la continenza delle espressioni gia' ritenuta correttamente dal giudice, deve rilevarsi come non possa ritenersi superato il discrimine della legittima espressione di una critica all'operato, giudicato negativamente quanto ad efficacia, delle forze dell'ordine.

Invero, cosi' come ampia giurisprudenza ammette la legittimita' della critica dell'operato del magistrato e di altre istituzioni pubbliche, la censura all'operato delle forze dell'ordine non puo' essere esclusa aprioristicamente come sembra auspicare il difensore, in ragione soltanto della qualita' soggettiva del destinatario della critica medesima.

La contestualizzazione delle frasi nell'ambito di una situazione che vedeva il prevenuto comunque non tutelato dalle istituzioni di fronte alla esigenza di rientrare nella propria casa rende ragione di un giudizio del giudice di pace affermativo della assenza di efficacia offensiva di espressioni rivolte a criticare i comportamenti e non le persone fisiche.

A fronte di tale inquadramento e definizione della vicenda, le censure dei ricorrenti si pongono come richiesta di diversa ricostruzione dell'occorso, previa diversa interpretazione di una frase che, ad avviso della difesa, sarebbe stata volta a umiliare gli operanti e che invece il giudice del merito, con valutazione in punto di fatto, plausibile e sottratta a all'ulteriore sindacato della Cassazione, ha giudicato, per la qualita' delle espressioni utilizzate, per la situazione in cui sono state pronunciate, dirette a esprimere insoddisfazione per la tutela non ricevuta. E quindi non lesive del decoro dei due agenti intervenuti.

Il livello di guardia ormai raggiunto nei rapporti interpersonali, pure citato dal giudice, se non puo' certo valere a escludere la offensivita' di espressioni invece dotate di tale connotato, vale pero' come citazione della massima di esperienza secondo cui l'immediato e ormai generalizzato ricorso a frasi meno che urbane nelle relazioni sociali non puo' richiamare una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell'onore del decoro anche a casi di contestazione dell'operato altrui.

Tanto premesso non puo' trovare apprezzamento alcuna delle ulteriori deduzioni ed in particolare quelle volte a criticare la utilizzazione implicita di cause si giustificazione o di non punibilita', estranee al caso di specie.

Non ha fondamento, per le stesse ragioni neppure la richiesta di mutamento della formula prosciogliti va, posto oltretutto che se fosse vero che il giudice aveva deciso sulla base di una riconosciuta causa di giustificazione non vi sarebbe stato neppure l'interesse della parte civile al ricorso sotto il profilo qui in discussione, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 40049 del 29/05/2008 Ud. (dep. 28/10/2008 ) Rv. 240815).

Ha infatti osservato il supremo consesso che e' inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perche' il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perche' il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile (o amministrativo) di danno.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3799 UTENTI