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Non integra reato il fatto di nascondere nell’auto del compagno un cellulare con risposta automatica

Gli art. 615 bis c.p. e 617 bis c.p. tutelano la riservatezza, o meglio la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto all’ambiente e agli strumenti di comunicazione. La disposizione dell’articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’articolo 614 c.p., e cioè l’abitazione e la privata dimora. Orbene l’autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazione tra presenti, luogo di privata dimora (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 9 luglio 2009, n. 28251).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;

nei confronti di:

1) PA. AN. N. IL (OMESSO);

2) DI. GR. GI. N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 19/12/2008 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA Gennaro;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata o in subordine per rimettere la questione alle Sezioni Unite Penali;

Udito il difensore degli imputati avvocato CIMADORO Donatello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza aveva chiesto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Pa. An. , vicequestore, e Di. Gr. Gi. , imprenditore Wi. , per violazione degli articoli 615 bis o 617 bis c.p., nonche' per la violazione degli articoli 314 e 323 c.p. per il solo Pa. .

I due si sarebbero procurati indebitamente notizie attinenti la vita privata di Ma. Ev. Ti. , con la quale il Pa. aveva avuto una relazione sentimentale, poi interrottasi per volonta' di lei, installando nell'auto della donna nel vano della luce di cortesia un telefono cellulare, con suoneria disattivata, su cui era impostata la funzione di risposta automatica in modo da consentire la ripresa sonora di quanto avveniva nell'auto.

Il GIP presso il Tribunale di Potenza escludeva che fosse ravvisabile il delitto di cui all'articolo 615 bis o 617 bis c.p., riteneva insufficienti gli indizi in relazione all'articolo 314 c.p., mentre in relazione all'abuso in atti di ufficio disponeva la sospensione dall'ufficio del vicequestore Pa. .

Gli appelli delle parti venivano rigettati dal Tribunale della liberta' di Potenza con ordinanza del 19 dicembre 2008.

Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Potenza deduceva, con riferimento agli articoli 615 e 617 bis c.p., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera b), e la contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera e).

Le questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte possono cosi' sintetizzarsi:

a) se l'automobile, con riferimento al reato di cui all'articolo 615 bis c.p. possa o meno considerarsi un luogo di privata dimora ai sensi dell'articolo 614 c.p., norma espressamente richiamata dall'articolo 615 bis c.p.;

b) se il divieto di cui all'articolo 617 bis c.p. concerna o meno gli strumenti di comunicazione;

c) se la espressione altre forme di trasmissione a distanza di suoni, di cui all'articolo 623 bis c.p., sia riferita all'oggetto della intercettazione o allo strumento di captazione.

I motivi di ricorso non sono fondati.

Le norme in discussione - articoli 615 bis e 617 bis c.p. - tutelano la riservatezza, o meglio la liberta' morale delle persone, individuabile in rapporto all'ambiente e agli strumenti di comunicazione.

La disposizione dell'articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., e cioe' l'abitazione e la privata dimora.

Orbene l'autovettura che si trovi sulla pubblica via non e' ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazioni tra presenti, luogo di privata dimora (vedi da ultimo n. 4125/07 - 235601, n. 13/05 - 230533 e Cass., Sez. 5 penale, 30 gennaio - 18 marzo 2008, n. 12042).

Tale indirizzo trova conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 26795 del 2006, che, con affermazione che, sebbene resa nel contesto della interpretazione della normativa processuale in tema di videoriprese, appare di carattere generale, ha osservato che non c'e' dubbio che il concetto di domicilio individui un rapporto tra la persona ed un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona ed il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona e' assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa si' che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarita', perche' il luogo rimane connotato dalla personalita' del titolare, sia o meno questi presente.

Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie. Tali disposizioni concernono, infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso che l'articolo 617 bis ha ad oggetto le attivita' volte ad intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dell'ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nell'articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazioni tra presenti (vedi oltre la citata Cass. 30 gennaio 2008 n. 12042, anche la n. 4264 del 2006).

Insomma i reati in questione sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l'uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non e' avvenuta nel caso di specie.

Le pur interessanti osservazioni del Pubblico Ministero ricorrente non consentono di superare gli indirizzi giurisprudenziali indicati.

Non ricorrono i presupposti indicati dall'articolo 618 c.p.p. per devolvere le questioni di diritto prospettate alle Sezioni Unite Penali, come richiesto dal Pubblico Ministero di udienza.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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