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Non intregra la fattispecie della diffmazione a mezzo stampa la diffusione di un comunicato in cui si lamenta un overbookink che ha cagionato gravi danni ai passeggeri

Non intregra la fattispecie della diffmazione a mezzo stampa la diffusione di un comunicato in cui si lamenta un overbookink che ha cagionato gravi danni ai passeggeri.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 gennaio 2009, n. 482)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15473/2007 proposto da:

CODACONS, Cordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori - in persona del legale rappresentante p.t., avv. Ur. Gi., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato LIOI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITI STEFANO, MIRENGHI MICHELE giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FA. GI., RI. CA.;

- intimati -

sul ricorso 19212/2007 proposto da:

FA. GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO 36, presso lo studio dell'avvocato MAZZETTI LEOPOLDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI MAURIZIO giusta delega in calce al controricorso con ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

RI. CA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato LIOI MICHELE ROSARIO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MIRENGHI MICHELE, VITI STEFANO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

CODACONS;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2523/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, sezione prima civile emessa il 27/4/2006, depositata il 29/05/2006 R.G.N. 10099/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato MICHELE MIRENGHI;

udito l'Avvocato MAURIZIO ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20.3.1996 Fa.Gi. conveniva davanti al tribunale di Roma, Ri.Ca., in proprio e quale presidente del Codacons, assumendo che egli era stato il comandante del volo (OMESSO); che il Codacons aveva diramato un comunicato stampa il (OMESSO) dal titolo "(OMESSO). Una denunzia al Ministro dei trasporti. Alla Procura della Repubblica". Assumeva, altresi', l'attore che nel testo si affermava che al banco (OMESSO) era scoppiata una rivolta dei passeggeri, prenotati in over booking, perche' si era appreso che il comandante aveva imbarcato tutta la sua famiglia, ovviamente non pagante, su posti riservati ai riposi degli assistenti di volo, e che solo dopo la minaccia di occupare lo scalo e vibrate proteste, erano saltati fuori altri sei posti, ma che una ventina di passeggeri, tra cui un giovane uscito dall'ospedale per operazione al cervello ed una bambina di 10 mesi con la febbre, erano rimasti a terra; che un altro comunicato veniva diffuso, avente ad oggetto una lettera inviata al Presidente (OMESSO), dal titolo (OMESSO), ove si faceva riferimento all'imbarco della figlia del comandante.

L'attore riteneva che i predetti comunicati, poi pubblicati dalla stampa, erano diffamatori e non rispondenti al vero, in quanto egli nella qualita' di comandante non aveva effettuato favoritismi, poiche' sua figlia ed altri 5 parenti di membri dell'equipaggio, titolari di biglietti ID (Industrial Discount) avevano preso posto sui c.d. "jumps seats", strapuntini per il riposo dell'equipaggio, non utilizzabili dai passeggeri paganti biglietti normali; che tanto era stato reso necessario, perche' si versava in over booking di prenotazione, e rientrava tra le facolta' del comandante, secondo il "(OMESSO) "; che cio' era stato spiegato a bordo all'avv. Ri., che era tra i passeggeri.

Si costituivano sia il Ri. che il Codacons.

Il tribunale rigettava la domanda.

Proponeva appello l'attore.

La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 29.5.2006, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che il contenuto del comunicato stampa dell'(OMESSO) del Codacons, e pubblicato da vari quotidiani, era ingiustamente lesivo della reputazione dell'appellante Fa. Gi., e, per l'effetto, condannava il Codacons al pagamento nei confronti dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni per la lesione della propria reputazione, della somma di euro 67.817,1788, comprensiva di interessi e rivalutazione. Disponeva la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani e condannava l'appellato Codacons al pagamento di due terzi delle spese del doppio grado, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Riteneva la corte territoriale che il comunicato stampa era lesivo della reputazione in quanto riferiva di un abuso del Comandante del volo, che in effetti non sussisteva, poiche' la figlia ed altri 5 parenti di membri dell'equipaggio erano stati imbarcati non su posti ordinari di passeggeri paganti l'intero biglietto, ma su posti riservati al riposo dell'equipaggio, che non potevano essere ceduti a passeggeri normali; che la facolta' di imbarco sui suddetti jumps seats competeva al comandante del volo, che doveva darne comunicazione allo scalo.

Avverso questa sentenza il Codacons ha proposto ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso Fa. Gi., che ha anche presentato ricorso incidentale condizionato.

Resiste con controricorso Ri. Ca..

Tutte le parti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione degli articoli 99, 112, 183 e 345 c.p.c., nullita' della sentenza e del procedimento (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Assume il ricorrente che, sulla base della domanda proposta in primo grado, il giudice di merito avrebbe potuto condannare il Codacons al risarcimento dei danni solamente laddove avesse ritenuto che il comunicato stampa integrava gli estremi dell'illecito penale, mentre solo in appello la condanna era stata richiesta tanto se il fatto integrava un reato di diffamazione, quanto se aveva solo rilevanza civilistica, con conseguente introduzione di domanda nuova in questa seconda ipotesi.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto a norma dell'articolo 366 bis c.p.c..

Il suddetto motivo si conclude con il seguente quesito: "Accerti e dichiari la S.C. se la Corte di appello di Roma, nell'accogliere la domanda di risarcimento dei danni del sig. Fa.Gi. per lesione alla reputazione cagionata dal comunicato Stampa del Codacons (OMESSO) non costituente illecito penale, ha inammissibilmente pronunziato su domanda nuova proposta per la prima volta in appello e comunque non proposta in primo grado, in violazione delle disposizioni del c.p.c. indicate in epigrafe".

2.2. Osserva questa Corte che ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 40 del 2006 si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1.

Secondo l'articolo 366 bis c.p.c., - introdotto dall'articolo 6, del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita', nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall'articolo 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Come enunciato dalle S.U. di questa Corte, affinche' il quesito di diritto, di cui all'articolo 366 bis c.p.c., abbia i requisiti idonei ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per cassazione, e' necessari che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e sia prospettata la diversa regola iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede l'enunciazione alla Corte (Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519).

Se il quesito di diritto introdotto dall'articolo 366 bis c.p.c., si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilita' alla fattispecie, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo e' inammissibile, non potendo il quesito essere desunto o integrato dal motivo (Cass. S.U. 11.3.2008, n. 6420).

In questa ottica, quindi, e' inammissibile, per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo ed in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi' come illustrata, poiche' la norma di cui all'articolo 366 bis c.p.c., e' finalizzata a porre il giudice della legittimita' in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris". (Cass. Sez. Unite, 05/02/2008, n. 2658).

2.3. Nella fattispecie il predetto "quesito" non indica quale sia la regola iuris asseritamente errata applicata dalla sentenza impugnata e quale quella corretta, da sostituire alla prima, ne' contiene un quesito di diritto, ma solo la richiesta di accertamento della pretesa violazione delle norme indicate.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione degli articoli 99, 112, 183 e 345 c.p.c., nullita' della sentenza e del procedimento, l'omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5). Assume il ricorrente che in appello l'attore appellante aveva mutato la causa petendi fondando la responsabilita' del convenuto sulla circostanza che il comunicato stampa non riferiva delle spiegazioni fornite da esso comandante al convenuto Ri.; che contraddittoriamente la sentenza appellata ritiene tale prospettazione come nuova causa petendi introdotta in appello, solo relativamente alla responsabilita' del Ri., e non in relazione a quella del Codacons.

4.1. Il motivo e' infondato.

Va anzitutto osservato che la sentenza impugnata ha ritenuto come nuova la prospettazione di un'ipotesi di responsabilita' contrattuale da illecito, diversa dalla diffusione dei comunicati, nei confronti del Ri., mentre la responsabilita' del Codacons era assunta dalla parte e riconosciuta dal giudice solo quale responsabilita' extracontrattuale.

In altri termini nessuna contraddizione vi e' nella sentenza impugnata, poiche' essa ha rilevato la pretesa novita' della domanda nei confronti del Ri., solo nel passaggio da responsabilita' extracontrattuale (quale posta originariamente dalla domanda) a responsabilita' aquiliana.

Nei confronti della Codacons la domanda veniva accolta, appunto, sulla base della ritenuta ed invocata responsabilita' extracontrattuale, ai fini della quale, secondo la sentenza impugnata, rilevava anche la circostanza che il Codacons non avrebbe fatto presente le spiegazioni fornite dall'attore all'avv. Ri..

Sennonche' l'attore nell'individuazione del fatto fondante la responsabilita' nell'atto introduttivo del giudizio aveva riferito del colloquio con l'avv. Ri. (atto di citazione pag. 4) ed a tale colloquio fa cenno anche il Codacons nella comparsa di risposta.

4.2. Non puo' quindi ritenersi che sussista un'ipotesi di nuova causa petendi.

Si ha, infatti, "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e piu' ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. 28/03/2007, n. 7579; Cass. 03/09/2007, n. 18513).

5.1. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., articoli 1223, 1224, 1226, 2043 e 2059 c.c., articoli 51, 57, 185, 595, 596 e 596 bis c.p.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Assume il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il comunicato stampa del Codacons dell'8.1.1996 non rispondesse al requisito della veridicita', in quanto falsamente avrebbe dato atto di un grave abuso perpetrato dal comandante dell'aeromobile, che avrebbe imbarcato sullo stesso propri familiari, in pregiudizio di passeggeri paganti, rimasti a terra.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe estrapolato alcuni passi del comunicato stampa, non apprezzandolo nella sua interezza ed in ogni suo passaggio, in connessione l'uno con l'altro, alla luce della qualita' dei destinatari, cioe' giornalisti.

5.2. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 3 e 21 Cost., articoli 1223, 1224, 1226, 2043, 2059 e 2697 c.c., ed articoli 51, 57 e 59, 185, 595, 596 e 596 bis c.p., violazione dei canoni legali di ermeneutica, articoli 1362 e 1363 c.c.; nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente che la corte di merito, erroneamente interpretando il "(OMESSO) - facilitazione di viaggio, Gestione Strapuntini" ha ritenuto che nella fattispecie non sussistesse, quanto meno putativamente, la veridicita' del comportamento abusivo del comandante per non aver assegnato immediatamente i sei passeggeri con biglietti ID ai posti jumps seats, poiche' solo a lui competeva tale assegnazione in presenza di volo critico, per prenotazioni in over booking; che militavano in questo senso le deposizioni dei testimoni; che sotto questo profilo la motivazione e' insufficiente in quanto da una parte non ha considerato le predette testimonianze e il disposto del (OMESSO) e dall'altra non ha valutato se le circostanza erano tali da poter far ritenere incolpevolmente al Codacons, che emise il comunicato stampa, la veridicita' dell'assunto abuso, come appunto aveva ritenuto il primo giudice.

6.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi sono fondati.

Va anzitutto ribadito, quanto gia' affermato da questa Corte con sentenza n. 2406 del 31.1.2008, secondo cui il Codacons ha un diritto di informazione, garantito dall'articolo 21 Cost., in ogni caso in cui appare evidente l'utilita' sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perche' diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalita' istituzionali del Codacons (difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori).

Ne consegue che, riconosciuto il diritto di informazione in capo al Codacons, i suoi "comunicati stampa" rientrano nella nozione di "stampato" regolato dalla Legge n. 47 del 1948, articoli 1 e 2 trattandosi infatti di attivita' di soggetto che svolge a livello nazionale anche funzione di agenzia (in senso lato) di informazione (sia pure nel piu' ristretto ambito delle materie connesse alle finalita' istituzionali sue proprie), in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono "destinate alla pubblicazione", cosi' come richiesto dalla prima delle norme citate (cfr. Cass. pen., Sez. 5, 17/10/2006, n. 38932) e l'eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati stampa integra l'illecito di diffamazione a mezzo stampa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 05/06/2007, n. 13089).

6.2. Va poi osservato che in tema di diffamazione, l'evento lesivo della reputazione altrui puo' ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perche' il contesto, in cui la stessa e' pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, 26 marzo 1998, n. 9839).

Cio' puo' essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto.

Infatti, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono.

Pertanto e' necessario che vi sia da parte del giudice di merito la valutazione delle parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, esse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati: sicche' ricostruire il dato materiale dell'illecito vuoi dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.

6.3. Il giudice puo' limitarsi al semplice accostamento di notizie, quando da esso non emerga un ulteriore significato che le trascenda e abbia in se' autonoma attitudine diffamatoria. Quando l'accorpamento produce un'espansione dei significati o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre avere riguardo al risultato. Se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle gia' date, dovra' indagarsi sulla loro verita' ed in caso di risposta negativa tale effetto potra' essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

In altri termini la sola verita' del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per se' che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva.

6.4. Va poi osservato che in tema di responsabilita' risarcitoria aquiliana per lesione della reputazione, ai fini dell'effetto giustificativo del diritto di cronaca, per stabilire se siano stati rispettati i limiti di tale diritto deve aversi riguardo alla verita' della notizia al momento della sua diffusione.

L'eventuale discrepanza tra il fatto narrato e quello effettivamente accaduto non esclude che possa essere invocata l'esimente, anche putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca, quando colui che ha divulgato la notizia, pur avendo compiutamente adempiuto il dovere di controllo delle fonti da cui la ha appresa, abbia una percezione erronea della realta' (Cass. 24/09/1997, n. 9391).

6.5. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha valutato nel suo complesso il comunicato stampa nel contesto di una denunzia della pratica dell'over booking da parte della compagnia aerea, ritenendo di valorizzare atomisticamente il riferimento ad un preteso abuso da parte del comandante dell'aeromobile in danno dei passeggeri - utenti.

Sotto questo profilo vi e' quindi violazione delle norme indicate dal ricorrente.

7.1. Quanto al preteso vizio motivazionale, va ribadito che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, l'accertamento dell'esistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita' se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 07/07/2006, n. 15510; Cass. 16/05/2007, n. 11259; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 2/05/2007, n. 10133; Cass. pen. S.U. n. 37140/2001).

7.2. Anche in questo caso, quindi, sussistera' il vizio di insufficiente motivazione ove la sentenza nel suo insieme mostri un'obbiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, in presenza del mancato esame di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione ed astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dall'adottata decisione (Cass. 12.11.1997, n. 11198).

Cio' vale tanto piu' allorche' gli elementi pretermessi dalla valutazione da parte del giudice di secondo grado siano quelli su cui il giudice di primo grado ha fondato una diversa decisione e nei cui confronti sono stati articolati i motivi di impugnazione.

7.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato che l'attore, comandante del volo, non aveva imbarcato tutta la sua famiglia, lasciando a terra i passeggeri paganti, con prenotazioni da parte della compagnia (OMESSO) c.d. in "over booking", ma aveva imbarcato la figlia ed altri 5 parenti dell'equipaggio, sui posti riservati agli assistenti di volo per il riposo, detti, "strapuntini" o "jump seats", i quali posti mai potevano essere assegnati a passeggeri regolarmente paganti, ma solo a passeggeri dotati di biglietti ID, come nella fattispecie;

che l'affermazione di tale presunto abuso da parte del comandante era lesiva della reputazione di questi.

Sennonche', come lamentato dal ricorrente, la sentenza di appello non ha valutato se nella fattispecie la situazione fattuale era i tale da integrare una verita' putativa dei fatti riferiti nel e comunicato.

Nella fattispecie la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza e' insufficiente, tanto piu' se si considera che essa si poneva in contrasto con la decisione del primo giudice, senza valutare gli elementi probatori su cui si era fondata la diversa decisione del tribunale(riportati nel ricorso a pagg. 14 - 15).

Segnatamente la corte di merito non ha valutato se nella fattispecie si fosse concretizzata un'ipotesi di esimente per verita' putativa, sulla base di quanto disposto dal "(OMESSO) " per la gestione dei posti jump seats, nonche' di quanto in parte riferito dalla teste Bo. (pag. 43 del ricorso), e di quanto accertato dal primo giudice, in merito ad un disservizio per over booking nei confronti di passeggeri paganti, alla chiusura dell'imbarco alle ore 18, alla successiva riapertura dello stesso per un numero di sei posti solo a causa di proteste, all'oggettiva situazione dell'imbarco di un pari numero di persone al seguito del comandante.

L'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, comporta l'assorbimento dei restanti motivi.

8. Passando ad esaminare il ricorso incidentale condizionato, va rilevato che per esso il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto "Accerti e dichiari la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso incidentale nella denegata ipotesi dell'accoglimento di uno dei motivi dedotti nel ricorso principale, che la corte di appello di Roma ha erroneamente i applicato il dettato dell'articolo 345 c.p.c., laddove ha ritenuto che la domanda di risarcimento formulata dal sig. Fa. nei confronti dell'avv. Ri. fosse nuova e come tale inammissibile".

Tale quesito di diritto non soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 366 bis c.p.c..

Infatti non indica quale sia la regola iuris errata applicata dal giudice di merito e quale sia quella esatta da applicare al caso concreto, ma si limita a richiedere una statuizione di accertamento di violazione dell'articolo 345 c.p.c., da parte della sentenza impugnata.

9. Pertanto, riuniti i ricorsi, vanno rigettati i primi due motivi del ricorso principale, vanno accolti i motivi terzo e quarto e vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va cassata, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione tra Codacons e Fa. Gi., ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Esistono giusti motivi per compensare le spese processuali del giudizio di cassazione tra Ri. Ca. e le altre parti.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta i primi due motivi del ricorso principale; accoglie i motivi terzo e quarto e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione tra Codacons e Fa. Gi., ad altra sezione della corte di appello di Roma. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra Ri. Ca. e le altre parti.

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