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Non può configurarsi il reato di rapina tentata nel caso in cui il "maltolto" torni nella disponibilità del legittimo proprietario solo per l'intervento di terzi
Pubblicata il 15/10/2010
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 35006
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pi. Sa. , n. a (OMESSO);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 13 ottobre 2009, di conferma della sentenza del Tribunale di Velletri, in data 25 novembre 2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita, in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito il difensore Avv. RIITANO GIANLUCA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con Sentenza in data 13 ottobre 2009, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 25 novembre 2008 alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.000,00, di multa nei confronti di Pi. Sa. dichiarato colpevole dei delitti di rapina aggravata, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
La Corte di Appello riteneva trattarsi di rapina consumata e non di tentativo, poiche' risultava dal verbale di arresto che l'imputato si era gia' impossessato di un computer e di un monitor, dopo essersi introdotto negli uffici della societa' St. ed essersi allontanato a piedi, e solo a seguito dell'intervento dei Carabinieri, che erano stati allertati da una persona che si era accorta dell'accaduto, lasciava cadere a terra la refurtiva per poter fuggire.
Per quanto concerne l'attenuante del vizio parziale di mente riconosciuta dal primo giudice alla recidiva reiterata specifica e alle aggravanti, la Corte di Appello respingeva la tesi difensiva che detta attenuante non fosse soggetta a giudizio di bilanciamento e rigettava, altresi', la questione di costituzionalita' dell'articolo 99 c.p., comma 5, per contrasto con l'articolo 3 Cost., ritenendo che essa, non avesse rilievo, in quanto "il primo giudice ha ritenuto l'equivalenza del vizio parziale di mente con tutte le aggravanti, ivi compresa la recidiva, e quindi non ha operato alcun aumento per la stessa, ma, in ogni caso, mai potrebbe operarsi un giudizio di prevalenza dell'attenuante sulla recidiva, a fronte di soggetto ampiamente gravato da precedenti penali".
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducemmo:
1) inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 56 c.p., e articolo 628 c.p., commi 1 e 3, nonche' manifesta illogicita' della motivazione per travisamento del fatto.
Il ricorrente ritiene che il fatto contestato come rapina debba riqualificarsi come tentativo di rapina impropria: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'imputato, all'atto dell'intervento dei carabinieri, avesse portato a compimento sottrazione e impossessamento della cosa mobile altrui, poiche' i carabinieri intervennero pochi minuti dopo la sottrazione e intercettarono l'imputato nelle immediate vicinanze del locale di proprieta' della persona offesa, cosi' da poter ritenere che il Pi. non avesse ancora completato la sottrazione della cosa e sicuramente non se ne era impossessato, essendo stata la sua azione continuativamente controllata da altre persone sia durante che dopo l'ingresso nei locali della stanhome sino al tempestivo intervento dei Carabinieri.
2) inosservanza e erronea applicazione dell'articolo 69 c.p., comma 4, articoli 70 e 89 c.p..
Secondo la tesi del ricorrente, la diminuente del vizio parziale di mente non puo' essere considerata alla, stregua di una circostanza attenuante, poiche' opera sul piano della imputabilita' e, quindi, dalla colpevolezza e della struttura del reato ovvero rappresenta una qualificazione soggettiva persona, con la conseguenza che non potrebbe essere applicata attraverso il giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69 c.p., comma 4, ma deve essere applicata all'esito della determinazione del trattamento sanzionatorio per il fatto o i fatti - reato, anche circostanziati, contestati e ritenuti.
Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 27 Cost., comma 3, -, e con il fondamento sistematico della esclusione della punibilita' nei confronti dell'infermo di mente o dell'applicazione di un trattamento sanzionatorio di minor rigore nei confronti del seminfermo di mente, da individuare appunto nella incapacita' di cogliere significato e finalita' di rieducazione del trattamento sanzionatolo.
3) Inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 99 c.p., comma 5, nonche' questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 99 c.p., comma 5, con riferimento all'articolo 3 Cost..
Il ricorrente ripropone la suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 99 c.p., comma 5, precisando che essa non e' tanto quella della possibilita' di operare il bilanciamento tra recidiva reiterata e seminfermita' di mente, ma quella della possibilita' per il giudice di verificare la concreta applicabilita' della recidiva reiterata nei confronti del seminfermo di mente che sia imputato di uno dei reati indicati nell'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a). Se il fondamento del piu' grave trattamento sanzionatorio determinato dalla applicazione della recidiva risiede nella particolare inclinazione al delitto dell'agente e essersi l'agente dimostrato refrattario a recepire la finalita' rieducativa del trattamento sanzionatorio precedentemente applicato e, invece, il fondamento del piu' lieve trattamento sanzionatorio determinato dall'applicazione della seminfermita' mentale risiede nella parziale incapacita' dell'agente di comprendere significato e conseguenza dei propri comportamenti e significato e finalita' rieducativa del trattamento sanzionatorio, il giudice deve avere la possibilita' di verificare in concreto se il fatto posto in essere dal soggetto, cui sia contestata la recidiva reiterata e che sia anche seminfermo di mente, sia espressione di maggiore inclinazione al delitto e quindi, meritevole di piu' grave trattamento sanzionatorio ovvero se aia espressione di una personalita' malata e, quindi, meritevole di un trattamento sanzionatorio meno grave e di adeguato trattamento sanitario.
La questione secondo il ricorrete e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, e' rilevante, poiche' non e' in discussione l'applicazione della recidiva e il giudizio di bilanciamento entro i limiti della equivalenza fissato dall'articolo 69 c.p., comma 4, ma l'esclusione in radice della possibilita' per il giudice di verificare la concreta applicabilita' della recidiva nei confronti del seminfermo di mente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi, di ricorso sono infondati e devono essere rigettati, mentre deve essere ritenuta manifestamente infeudata la dedotta questione di legittimita' costituzionale.
La censura del ricorrente concernente la qualificazione del fatto contestato non trova fondamento nella ricostruzione dei fatti, cosi' come operata dai giudici di merito e riportata in premessa, che ha portato alla conclusione, corretta, dal punto di vista logico e giuridico, secondo la quale "il pieno impossessamento si era gia' verificato e solo con l'inseguimento dei CC poteva essere recuperato quanto sottratto nei locali della societa': ne' puo' scatenerai un controllo continuo sulle azioni del Pi. poiche' si era trattata di una mera, segnalazione da parte di una persona che evidentemente aveva sentito i rumori, ma non aveva controllato pienamente i movimenti del ladro".
D'altro canto, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del delitto di rapida, e' del tutto irrilevante la possibilita' d'intervento della polizia; e' sufficiente che la cosa sottratta sia passata anche per breve tempo ed anche nello stesso luogo in cui la sottrazione ai e' verificata, sotto il dominio esclusivo dell'agente ed ovviamente il reato non puo' regredire allo stadio di tentativo solo perche' in un momento successivo altri abbia impedito al suo autore di mantenere il possesso della dosa sottratta o di procurarsi la impunita'; pertanto, si realizza l'ipotesi di rapina consumata anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica.
La tesi del ricorrente secondo la quale la diminuente del vizio parziale di mente non potrebbe essere applicata attraverso il giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69 c.p.p., comma 4, e' smentita dalla costante giurisprudenza di questa suprema Corte (Sez. 2 11 maggio 1982, n. 10363, Profeta, Rv. 155918; Sez. 1 3 marzo 1986 n. 1154 Oliva Rv. 172378; Sez. 3 7 dicembre 1992, n. 2205 Trinca Rv. 192668; Sez. 1 28 ottobre 1995 n. 556 Radicetti Rv. 203456; Sez. 6 20 febbraio 2003 n. 17908 Piludu Rv. 224508), la quale del resto si basa sul chiaro testo della legge che, all'articolo 69 c.p., comma 4, espressamente dispone che il giudizio di comparazione si applica anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e tale e' il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilita'; testo di legge tanto piu' chiaro ove si consideri che invece, tali circostanze erano escluse dal giudizio di comparazione nella precedente formulazione della norma (modificata dal Decreto Legge 11 aprile 1974, n. 99, articolo 6, convertito nella Legge 7 giugno 1974, n. 220).
La dedotta questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 99 c.p., comma 5, con riferimento all'art, 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilita' per il giudice di verificare la concreta, applicabilita' della recidiva, nei confronti del seminfermo di mente, e' manifestamente infondata. Infatti, nello stato di imputabilita' diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre una capacita', aia pure scemata, di intendere e di volere, puo' ben essere configurato il dolo, non impedendo la ridotta imputabilita' che l'evento aia preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione. Non e', pertanto, irrazionale che possa essere prevista anche per il seminfermo di mente l'applicazione obbligatoria della recidiva, soprattutto ove si consideri che, proprio la possibilita' di effettuare il giudizio di comparazione da un lato consente un trattamento sanzionatorio piu' severo nel caso in cui il giudice ritenga la prevalenza della recidiva, ma dall'altro consente un trattamento sanzionatorio piu' mite nel caso in cui il giudice stesso ritenga la prevalenza della circostanza inerente nella persona del colpevole, rimanendo in tal modo salvaguardata la discrezionalita' del giudicante.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.