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Non può dirsi violato l’art. 52 del Codice della privacy qualora venga pubblicato il testo integrale di una sentenza o di un provvedimento giudiziario

Non può dirsi violato l’art. 52 del Codice della privacy qualora venga pubblicato il testo integrale di una sentenza o di un provvedimento giudiziario, omettendo la cancellazione dei dati e delle informazioni generali inerenti le parti processuali, qualora la sentenza sia in ogni caso già reperibile presso la banca dati dell’autorità giudiziaria procedente, in assenza dell’apposita istanza di parte prevista dall’art. 52 comma 1 d.lgs. 196/03.
Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 29 gennaio 2009, n. 4239)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacom - Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GI. DA. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 26/10/2007 TRIBUNALE di AVEZZANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOBELLIS MARCELLO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Avezzano, il 26/10/2007, in riforma della sentenza del giudice di Pace di Avezzano del 29/12/2005, dichiarava Gi. Da. colpevole del reato di ingiuria in danno di Od. Al.. All'esito di uno scambio di e-mail tra lo Gi. e l'Od. relativamente alla pubblicazione di una sentenza di condanna emessa - nei suoi confronti - dalla Corte dei Conti, pubblicata sul sito web di informazione giuridica curato dall'Od., il Gi. aveva inviato all'Od. una e-mail contenente l'espressione: "Lei sara' avvocato ma e' ignorante; ....ignorante quindi ed imbroglione".

Il tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, escludeva l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 599 c.p.. Quanto al "fatto ingiusto" il tribunale affermava che la pubblicazione della sentenza di condanna del Gi. era avvenuta nel rispetto della normativa vigente e che "secondo il contenuto delle e-mail in atti", "la p.o. aveva manifestato sin dall'inizio la propria volonta' di provvedere alla tempestiva rettifica, richiedendo al Gi. gli estremi della sentenza di revocazione". Quanto all'"immediatezza", riteneva che "tra la censurata reazione e la detta pubblicazione al momento dei fatti era intercorso un arco temporale tale da non poter ragionevolmente ravvisare il preteso nesso eziologico tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira".

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Gi. lamentando la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e b) con riferimento all'articolo 599 c.p.. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ricorrenza dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Mancanza e manifesta illogicita' di motivazione sul punto. Il giudice avrebbe riportato in modo errato i fatti di causa e la cronologia degli stessi, ed avrebbe omesso parti fondamentali della e-mail inviata dall'avv. Od.; quest'ultimo, contrariamente alle affermazioni del giudicante, avrebbe evidenziato un atteggiamento ostile, saccente e provocatorio. Illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui avrebbe escluso la esimente; erroneamente il giudice di merito avrebbe escluso l'ingiustizia del fatto, con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 senza rilevare che il sito della Corte dei Conti riportava la decisione con le sole iniziali degli imputati; il tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dei presupposti richiesti dall'articolo 599 c.p. per quanto attiene l'ingiustizia del fatto - tale dovrebbe considerarsi anche i fatti antisociali -, nonche' dell'immediatezza - da interpretare con elasticita' -. Il tribunale non avrebbe altresi' considerato che la e-mail incriminata sarebbe stata inviata subito dopo la revoca della sentenza, cosi' operando un travisamento dei fatti. Le parole ignorante ed imbroglione sarebbero state pronunciate dopo che l'Od. si era rifiutato di dare notizia della revoca della decisione.

Il ricorso va rigettato.

Il tribunale, con adeguata e coerente motivazione, ha ritenuto la liceita' della pubblicazione integrale sul sito (OMESSO) della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di Gi. Da. sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, sia perche' reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte.

I limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceita' della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 52.

Essendo il controllo di questa Corte limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato va esclusa una diversa lettura del materiale probatorio, e, in particolare della valutazione del tribunale circa la ricostruzione degli eventi nonche' la ritenuta volonta' dell'Od. di provvedere alla tempestiva rettifica.

L'esclusione della sussistenza del fatto ingiusto comporta l'irrilevanza delle censure mosse alla decisione nella parte in cui si e' escluso il presupposto dell'immediatezza.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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