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Non può essere condannato per frode in pubblica fornitura il gestore della mensa scolastica che fornisce cibo scadente se non è stato provata la mala fede e da mala fede e l'intento di operare una qualche forma di dissimulazione in ordine alla corretta esecuzione del contratto di fornitura

Non può essere condannato per frode in pubblica fornitura il gestore della mensa scolastica che fornisce cibo scadente se non è stato provata la mala fede e da mala fede e l'intento di operare una qualche forma di dissimulazione in ordine alla corretta esecuzione del contratto di fornitura. Difatti, il reato previsto dall'articolo 356 c.p., e' configurabile anche nel caso in cui viene fornita una cosa diversa da quella pattuita, diversita' che puo' riferirsi all'origine, alla provenienza, alla qualita' o alla quantita', purche' si tratti di un livello di difformita' che abbia un apprezzabile grado di significativita', che cioe' sia idoneo ad incidere sullo svolgimento del rapporto con l'amministrazione e, quindi, ad offendere il bene tutelato dalla norma incriminatrice. Infatti, non e' necessario un comportamento fraudolento mediante uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell'esecuzione del contratto, ravvisabile, come si e' detto, anche nella consegna di aliud pro alio

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 42900



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ru. Pa. , nato a (OMESSO);

contro la sentenza del 17 dicembre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

sentita la relazione del consigliere Dott. Fidelbo Giorgio;

sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito l'avvocato Roberto Laghi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 2 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Castrovillari, ha confermato l'affermazione di responsabilita' di Ru.Pa. per il reato di cui all'articolo 356 c.p., accogliendo l'appello solo in relazione alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

L'imputato e' stato ritenuto colpevole per avere, quale amministratore unico della ditta So. Co. So. , fornitrice in appalto del servizio di refezione scolastica della scuola materna, elementare e media di (OMESSO), commesso frode nell'esecuzione del relativo contratto di appalto, che prevedeva, fra l'altro, la somministrazione "di parmigiano e pomodoro pelato in scatola o fresco", fornendo, invece, "grana padano e passato di pomodoro".

2. - L'imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione.

Con il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento delle prove, dalle quali non sarebbe emerso ne' che l'ispezione igienico - sanitaria da parte dei Carabinieri del N.A.S. e' stata eseguita durante la preparazione dei pasti ovvero all'atto della distribuzione di essi agli alunni, ne' che i prodotti diversi da quelli oggetto del capitolato d'appalto sono stati effettivamente utilizzati, come invece erroneamente ritenuto in sentenza.

Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione dell'articolo 356 c.p., in quanto la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto rilievo penale ad una condotta che andava qualificata come semplice inadempimento contrattuale. Il ricorrente sostiene che per la configurazione del reato di frode nelle pubbliche forniture e' necessaria, oltre alla circostanza della dazione di una cosa al posto di un'altra, anche la malafede contrattuale, ravvisabile quantomeno nella cosciente volonta' di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Nel caso di specie, la Corte d'appello avrebbe desunto la sussistenza del dolo dalla semplice constatazione dell'utilizzazione di prodotti simili a quelli previsti dal contratto, ma meno pregiati e di costo inferiore, omettendo qualsiasi accertamento sulla sussistenza del dolo, che presuppone la messa in opera di un espediente malizioso tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Infine, sotto un diverso profilo viene rilevato come la condotta appaia di una evidente esiguita', tale da non essere in grado di ledere l'interesse della pubblica amministrazione.

3. - In data 20 settembre 2010 il difensore ha depositato una memoria contenente motivi aggiunti, in cui, da un lato, deduce la violazione dell'articolo 356 c.p., sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, evidenziando come la sentenza impugnata abbia ritenuto sussistente il reato in presenza di un semplice inadempimento contrattuale e senza dimostrare l'esistenza del dolo, dall'altro, insiste sul vizio di motivazione e sul travisamento delle prove.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. - Il ricorso e' fondato.

4.1. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte il reato previsto dall'articolo 356 c.p., finisce per sanzionare quelle condotte contrattuali che nei rapporti con l'amministrazione violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, principio sancito dall'articolo 1375 c.c., (Sez. 6^, 3 giugno 2004, n. 32512, P.G. in proc. Arena).

4.2. - Tuttavia, nel caso in esame la sentenza impugnata si e' limitata ad accertare l'utilizzo di prodotti diversi, senza ricercare elementi o sintomi in grado di collegare l'inadempimento ad una condotta caratterizzata da mala fede e dall'intento di operare una qualche forma di dissimulazione in ordine alla corretta esecuzione del contratto di fornitura.

Nella loro motivazione i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il reato previsto dall'articolo 356 c.p., in quanto presso il "punto di cottura" della ditta che doveva fornire i pasti alla Scuola di (OMESSO) la polizia giudiziaria ha constatato l'utilizzo di prodotti diversi da quelli previsti nel capitolato, cioe' "passato di pomodoro e grana padana" anziche' "pomodoro pelato e parmigiano".

Nulla pero' e' detto in sentenza sul quantitativo dei prodotti diversi, ne' viene specificato se si trattava di prodotti destinati alla mensa della scuola e neppure risulta se tali prodotti siano stati in passato effettivamente destinati alla mensa della Scuola, circostanze rilevanti non solo per valutare la concreta offensivita' della condotta, ma per apprezzare la stessa sussistenza oggettiva del reato e per verificare l'effettiva consumazione dello stesso. A questi fini assume rilievo anche la modalita' della condotta con cui l'imputato provvedeva a fornire i pasti alla mensa, ma non risulta neppure accertato se la cucina si trovasse all'interno della Scuola, ne' se la cooperativa fornisse altre mense.

Peraltro, la sentenza non ricerca i segni di una condotta caratterizzata da forme di espedienti maliziosi e neppure da rilievo alla circostanza che non siano emerse condotte dirette a dissimulare la diversita' delle cose fornite rispetto a quelle pattuite.

Gli omessi riferimenti al quantitativo dei prodotti diversi che sarebbero stati rinvenuti "presso il punto di cottura", al loro valore rispetto ai prodotti pattuiti e alla confondibilita' rispetto a questi ultimi, non consentono neppure di apprezzare il grado di difformita' qualitativa intrinseca dei prodotti.

5. - Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio che tenga adeguatamente conto di quanto sopra indicato, con particolare riferimento alla quantita' dei prodotti difformi rinvenuti, alla diversita' di valore dei prodotti utilizzati rispetto a quelli pattuiti, alla effettiva destinazione dei prodotti difformi rispetto a quelli pattuiti alla mensa della scuola e agli espedienti maliziosi posti eventualmente in essere.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
 

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