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Non può essere condannato per il reato di crollo di edificio colui che lo abbia cagionato tentando il suicidio col gas

Per la sussistenza del reato di crollo di costruzione è necessario che l'agente commetta "un fatto diretto a cagionare un crollo di una costruzione o di una parte di esso ovvero ad un altro disastro...", di guisa che, nella ipotesi in cui il fatto consumato sia stato posto in essere non gia' per conseguire questo risultato, e cioe' un crollo rovinoso ovvero altro disastro, ma per conseguire altra finalita', viene a mancare sia l'elemento oggettivo del reato, che per la sua configurazione richiede, appunto, "un fatto diretto a cagionare" crolli o disastri, sia l'elemento psicologico del reato, dappoiche' il dolo delineato nella ipotesi anzidescritta dalla fattispecie criminosa in esame, comporta la volonta' diretta a cagionare detto crollo od altro disastro. Ne consgue che non può essere condannato per tale fattispecie di reato colui cha abbia cagionato il crollo tentando il suicidio col gas. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale Sentenza del 27 ottobre 2009, n. 41306)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SC. NI. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1890/2003 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/01/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

Udito il difensore Avv. ORLANDO Guido, in sostituzione dell'Avv. NASUTI G., di fiducia, il quale conclude per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 14 gennaio 2009 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza resa in prime cure dal Tribunale di Savona in data 3.5.2006 e con essa la condanna dell'appellante Sc. Ni. alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, perche' giudicato colpevole del reato di cui all'articolo 434 c.p., contestatogli "......perche' apriva la bombola di gas GPL da Kg. 15, apponendo sopra la valvola di apertura alcuni stracci onde favorire la trasformazione del liquido allo stato gassoso e sigillando nel contempo la finestra del locale adibito a bagno della propria abitazione, cosi' saturando di gas l'alloggio tanto da commettere un atto diretto a cagionare il crollo della costruzione, da cio' derivandone pericolo per la pubblica incolumita'. In (OMESSO)".

A sostegno della sentenza la Corte distrettuale rilevava che quello in esame e' reato di pericolo, che la concentrazione di gas era stata provata in termini di pericolosita' esplosiva e che l'imputato agi' nella piena consapevolezza delle gravi conseguenze disastrose connesse alla saturazione di gas volontariamente realizzata nel bagno del suo appartamento condominiale.

2. Si duole della pronuncia anzidetta l'imputato, che ricorre per cassazione con l'assistenza del suo avvocato di fiducia, chiedendone l'annullamento perche' viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge, difetto di motivazione, mancata assunzione di una prova decisiva ai fini del decidere ed illustrando all'uopo quattro motivi di impugnazione.

2.1 Col primo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la violazione dell'articolo 434 c.p., dappoiche' insussistente nel caso di specie la volonta' diretta ("specifica di" annota il ricorrente) a provocare il danno, come richiesto dalla norma incriminatrice. Tutt'al piu' ricorrebbe nel caso di specie, rileva altresi' la difesa impugnante, una ipotesi di colpa cosciente, dappoiche' accertate nel processo alcune cautele poste in essere dall'agente, sintomatiche della sua volonta' di non provocare alcun danno e di mettere in guardia i consociati dal pericolo che egli stava determinando con la sua azione (biglietto di avviso del pericolo, disinserimento dell'impianto elettrico a servizio dell'abitazione).

3. La censura e' fondata.

3.1 Secondo l'ormai consolidata lezione dottrinale, si ha dolo diretto o intenzionale quando la volonta' dell'agente e' diretta ad un determinato risultato.

Si ritengono altresi' voluti i risultati di quei comportamenti che siano stati comunque previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purche' egli ne abbia accettato il rischio, o, piu' semplicemente, purche' non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati. In questa ipotesi il dolo viene qualificato dolo indiretto o eventuale.

Nell'ambito dell'elemento psicologico del reato, pero', quest'ultima categoria di dolo non e' ipotizzatale per ogni tipo di condotta delittuosa dolosa.

Quando accade, infatti, che la norma incriminatrice richieda espressamente che il soggetto abbia agito con un determinato fine, non e' possibile ipotizzare che egli abbia agito a costo di determinarlo, dappoiche' evidente in tal caso l'incongruita' logica tra la premessa ed in dato ad essa collegato.

E' quanto si registra nella ipotesi in esame. Venendo infatti alla norma incriminatrice di cui all'articolo 434 c.p., la tipizzazione codicistica richiede per la sussistenza del reato che l'agente commetta "un fatto diretto a cagionare un crollo di una costruzione o di una parte di esso ovvero ad un altro disastro...", di guisa che, nella ipotesi in cui il fatto consumato sia stato posto in essere non gia' per conseguire questo risultato, e cioe' un crollo rovinoso ovvero altro disastro, ma per conseguire altra finalita', viene a mancare sia l'elemento oggettivo del reato, che per la sua configurazione richiede, appunto, "un fatto diretto a cagionare" crolli o disastri, sia l'elemento psicologico del reato, dappoiche' il dolo delineato nella ipotesi anzidescritta dalla fattispecie criminosa in esame, comporta la volonta' diretta a cagionare detto crollo od altro disastro. In altri termini, e' possibile ipotizzare la tipologia teoretica del dolo eventuale soltanto allorche' la legge non richieda, espressamente, che il soggetto agente si sia determinato alla consumazione della condotta con un determinato fine.

3.2 Nel caso in esame i giudici di merito hanno motivato il giudizio di colpevolezza dando per acquisito che l'imputato abbia agito al fine di suicidarsi, saturando un ambiente della sua abitazione condominiale con gas GPL liberato da una bombola da kg. 15 e valorizzando poi, come dato decisivo ai fini del giudizio, che cio' facendo l'imputato avrebbe accettato volontariamente il rischio di uno scoppio idoneo a provocare il crollo della costruzione. Cio' non toglie pero', osserva in contrario il Collegio, che l'azione non fu diretta, come prescrive l'ipotesi delittuosa contestata, a cagionare il crollo, ma a togliersi la vita, di guisa che si conferma ulteriormente che nel caso in esame difetta sia l'elemento oggettivo del reato che quello psicologico e che il Tribunale, anzicche' applicare la norma di cui all'articolo 434 c.p. che detta, giova ribadirlo, "..... chiunque .... commette un fatto diretto a cagionare ..." ha letto la norma nel senso che essa statuisce "..... chiunque ...... commette un fatto idoneo a cagionare......".

3.3 Possono, in conclusione, affermarsi i seguenti principi di diritto:

A) il dolo eventuale e' incompatibile con le ipotesi delittuose nelle quali l'elemento psicologico del reato sia tipizzato nei termini di volonta' diretta al raggiungimento di uno scopo preciso, opportunamente descritto dalla norma incriminatrice;

B) l'elemento psicologico richiesto dall'articolo 434 c.p. per la sussistenza del reato, in quanto descritto nella ipotesi tipizzata dal legislatore come volonta' diretta a cagionare un crollo od altro evento disastroso, esclude la possibilita' di ipotesi concrete incriminabili a titolo di dolo eventuale.

4. Il ricorrente, come gia' anticipato, ha altresi' illustrato ulteriori motivi di impugnazione, denunciando: a) il difetto di motivazione nella sentenza per cui e' causa sotto il profilo della mancata valorizzazione da parte del giudice territoriale e comunque della errata valutazione degli elementi acquisiti al processo che avrebbero comprovato la volonta' dell'imputato di evitare qualsiasi conseguenza dannosa del suo gesto; b) la mancata assunzione di prove decisive volte all'accertamento peritale che effettivamente l'azione dell'imputato abbia determinato un pericolo di crollo; c) il difetto di motivazione nel rigetto delle istanze difensive volte all'accertamento di cui al punto precedente.

Trattasi di censure la cui delibazione rimane assorbita nell'accoglimento del primo motivo di ricorso.

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