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Non risponde del reato di lesioni personali volontarie gravi il datore di lavoro al quale sia specificamente ascritta una sola ingiuria ovvero una singola condotta intimidatoria nei confronti di una propria dipendente

Non è in grado di integrare la condotta del delitto di lesioni personali, con effetti sulla sfera psichica della persona offesa, una singola ingiuria, un generico atteggiamento di intimidazione o una sola dichiarazione a carattere diffamatorio. Fattispecie relativa a un caso di mobbing ascritto a carico del preside di una scuola pubblica di istruzione secondaria. La Suprema corte ha confermato la correttezza e logicità della parte motiva della sentenza di non luogo a procedere del Gip, connessa alla assoluta mancanza di prova della lesione psichica e all'assoluta inidoneità della condotta come contestata dalla pubblica accusa. (Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza del 29 agosto 2007, n. 33624)



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IN FATTO

Ricorrono avverso la sentenza di non luogo a procedere resa dal GUP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel proc. a carico di DE. NU.Gi. sia il PM. sia la Parte Civile CA. Il., lamentando entrambi sia la erronea applicazione della legge penale sia la carenza di motivazione.

La vicenda attiene ad una annosa querelle tra la prof. CA. Il., insegnante di sostegno presso l'Istituto d'arte di San Leucio, ed il preside della scuola, DE. NU.Gi., sfociata in contenzioso amministrativo e, di poi, penale. L'accusa dedotta nell'attuale procedimento e' di lesioni personali volontarie gravi in ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica, in sostanza un comportamento riconducibile, come si esprimono le parti, nella condotta di mobbing.

Il giudice ha reso sentenza liberatoria sostanzialmente ritenendo "insostenibile" la tesi (espressa da CT.) della riconducibilita' alla nozione di lesione della mera alterazione del tono dell'umore attesa la natura transeunte ed assai comune e la difficolta' di individuare un atto a cui collegare eziologicamente la malattia.

IN DIRITTO

1) Sia le parti private sia il giudicante invocano, per l'attuale vicenda, la condotta di mobbing.

Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro.

La difficolta' di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva - nel caso di specie - dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M.. Infatti, l'atto di incolpazione e' assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata.

La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralita' di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilita' del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacita' di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilita' "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi .... che puo' essere dimostrata per la sistematicita' e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa ... " (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359).

2) E' approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing e' quella descritta dall'articolo 572 c.p., commessa da persona dotata di autorita' per l'esercizio di una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. 6, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201.

Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.

3) Se questa e' la premessa di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice nella decisione impugnata), non e' dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il DE. NU. - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della CA.. Non risulta - pertanto - illogica l'osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, cosi' da evidenziare l'autore del fatto illecito e le circostanze modali dell'azione lesiva).

D'altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta e', tuttavia, contestata "sino all'aprile 2003" senza richiamo all'articolo 81 cpv. c.p.), e' ben ardua la ravvisabilita' del rapporto di cui all'articolo 40 c.p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell'addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralita' di gesti ostili, senza che - peraltro - degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione.

Non e', conseguentemente data la ravvisabilita' dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio.

4) Trascurando quanto attiene alla gia' resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di legittimita', le censure addotte sono infondate poiche' pretendono dal GIP. di considerare una "reiterazione" di condotte, non compiutamente contestata; inoltre riferita ad azioni in se' prive di potenzialita' direttamente lesiva dell'integrita' della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili.

Per questa ragione, non si rileva ne' carenza ne' illogicita' della motivazione, attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali dell'accusa (ben avendo potuto, gia' in sede di udienza preliminare, il PM. procedere a piu' confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile compendio probatorio ex articolo 422 c.p.p., onere che grava principalmente sull'organo di accusa.

I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la parte Civile al pagamento delle spese del procedimento.


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