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Non si possono concedere le attenuanti ad un clandestino sulla base della sua incesuratezza

La legge di conversione del 'decreto sicurezza' ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. Ne consegue che concedere le attenuanti ad un clandestino sulla base della sua incesuratezza è contrario a quanto previsto dalla legge 125 entrata in vigore lo scorso 26 luglio. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 26 febbraio 2009, n. 8635)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;

nei confronti di:

1) NW. OK. ND. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 29/07/2008 TRIBUNALE di URBINO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Martusciello Vittorio che ha concluso per annullamento senza rinvio relativamente alla concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 29 luglio 2008 il giudice monocratico del Tribunale di Urbino, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato il cittadino nigeriano Nw. Ok. Nd. colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, come modificato dal Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241, articolo 5, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore della provincia di Pesaro ed Urbino in data 25.6.2008, notificato in pari data, venendo colto in (OMESSO) e, concesse le attenuanti generiche, in considerazione della incensuratezza, nonche' la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base 1 anno di reclusione - 1/3 per le attenuanti generiche = 8 mesi di reclusione - 1/3 per la scelta del rito = 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge in data 29.8.2008 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona rilevando che la concessione delle attenuanti generiche sulla sola base della assenza di precedenti condanne violava l'articolo 62 bis del c.p. come riformato con Legge 24 luglio 2008, n. 125, in vigore dal giorno successivo della pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' fondato.

E' pacifico che, quando e' stata emessa la sentenza impugnata, era gia' in vigore la nuova formulazione dell'articolo 62 bis c.p., con cui il legislatore, con la Legge 24 luglio 2008, n. 125, articolo 1, punto f-bis, - entrata in vigore il 26 luglio 2008 - di conversione del cd. decreto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92), attraverso la introduzione dell'articolo 62 bis, comma 3, ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tale disposizione si pone come ideale prosecuzione di quella operazione rigoristica iniziata con le modifiche apportate con la Legge n. 251 del 2005, all'articolo 62 bis, comma 2 (per cui e' stata esclusa la possibilita' per il giudice di fondare la applicazione della attenuanti generiche sui criteri contenuti nell'articolo 133, comma 1, n. 3 e comma 2, qualora l'imputato sia recidivo reiterato) e all'articolo 69 c.p. (per cui e' stato inibito nel giudizio di bilanciamento fra circostanze la possibilita' di dichiarare le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, sempre nel caso in cui l'imputato sia recidivo reiterato).

Tutte le suddette disposizioni si pongono all'evidenza l'obiettivo di restituire effettivita' alla sanzione penale impedendo l'uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, piu' ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano. In relazione a tale esegesi della novella legislativa non si pone peraltro nel caso in esame il problema di verificare se la disposizione restrittiva sia di immediata applicazione ai processi in corso ovvero abbia natura sostanziale, come tale rientrante nell'articolo 2 c.p., comma 4, per cui, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli all'imputato, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Anche il reato contestato all'imputato e' stato infatti, nella specie, commesso il (OMESSO) e cioe' dopo la entrata in vigore della Legge n. 125 del 2008, per cui la sentenza impugnata ha violato tale legge laddove ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche soltanto in base alla incensuratezza dell'imputato. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nel punto in cui sono state concesse all'imputato le attenuanti generiche. L'annullamento, a norma dell'articolo 620 c.p.p., lettera l), puo' essere disposto senza rinvio, essendo possibile procedere in questa sede alla determinazione della pena attraverso la esclusione della diminuzione di un terzo della pena base (pari ad un anno di reclusione) concessa dalla sentenza impugnata in virtu' delle attenuanti generiche.

Partendo quindi dalla pena base di un anno di reclusione e concessa la sola diminuzione per la scelta del rito, la pena deve essere rideterminata in otto mesi di reclusione.

P.Q.M.

LA CORTE

PRIMA SEZIONE PENALE

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche, che esclude e ridetermina la pena in otto mesi di reclusione.

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