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Non sono sequestrabili i siti che riportano i testi di intercettazioni telefoniche raccolte nell'ambito di un procedimento penale, già usciti su dei quotidiani nazionali

Non sono sequestrabili i siti che riportano i testi di intercettazioni telefoniche raccolte nell'ambito di un procedimento penale, già usciti su dei quotidiani nazionali, anche se ritenuti lesive da parte di un deputato della propria reputazione. In tema di sequestri preventivi, va ricordato che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 4 giugno 2012, n. 21489



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. SCALERA Vito - Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silva - rel. Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;

nei confronti di:

1) IGNOTI C/;

avverso l'ordinanza n. 1113/2011 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 21/12/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;

lette le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile, che ha chiesto l'a. c. r..

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 21 dicembre 2011 il Tribunale di Roma, Sez. Riesame, rigettava l'appello proposto dal PM avverso provvedimento emesso dal GIP in Sede che - in data 4-11-2012 - aveva respinto la richiesta di emettere decreto di sequestro preventivo dei siti informatici indicati come segue: URL: (OMISSIS);

In particolare si era verificato che il Requirente aveva avanzato richiesta di applicare detta misura cautelare a seguito di denuncia - querela presentata dall'onorevole (OMISSIS), secondo la quale erano state pubblicate delle espressioni tratte da un articolo di stampa, del (OMISSIS) che conteneva stralci di intercettazioni telefoniche, che la denunciante riteneva gravemente lesive della propria reputazione e diffamatorie.

In particolare il Requirente aveva evidenziato l'esistenza del periculum in mora,relativo alla libera disponibilita' dei suddetti elementi che avrebbe potuto aggravare le conseguenze del reato di cui all'articolo 595 c.p..

Il GIP non aveva condiviso le argomentazioni del PM rilevando che non riteneva sussistenti i presupposti che valgono ad integrare il reato innanzi indicato, trattandosi di pubblicazione di brani tratti da un quotidiano, che riproducevano testi di intercettazioni telefoniche avvenute nell'ambito di un procedimento penale, riconducibili all'attivita' di cronaca giudiziaria, e rispettose dei limiti alla pubblicazione di atti di indagini in corso.

Il Tribunale aveva disatteso le deduzioni del PM appellante, evidenziando il valore delle espressioni denunciate dalla querelante come manifestazione di un dibattito inerente alla fedelta' dei parlamentari, con riferimento alla inaffidabilita' degli stessi (onde aveva escluso la portata diffamatoria del termine usato in riferimento alla persona offesa).

Per tali motivi aveva rigettato l'appello.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il PM rilevando che il provvedimento era viziato da errore di fatto, ed in diritto.

Rilevava che la querelante era stata definita "una p..." nelle conversazioni intercettate,e che si era riservata di formulare altra querela per l'articolo di stampa;

che alla querela erano stati allegati documenti(stampe dei commenti apparsi sui siti (OMISSIS));

- che l'istanza di sequestro riguardava l'esigenza di oscuramento di tali contenuti diffamatori;

evidenziava che il Tribunale aveva rigettato l'appello incorrendo nella medesima interpretazione resa dal GIP., mentre nelle pubblicazioni la persona offesa era stata definita come gia' detto senza riferimenti all'attivita' politica.

Peraltro rilevava che i termini usati erano al di fuori di quelli che costituiscono espressione della liberta' individuale di cronaca e di critica, secondo giurisprudenza, ed esulavano dall'interesse pubblico alla informazione - specificando che l'estensore del commento avrebbe potuto evitare di diffondere il termine offensivo ed esercitare ugualmente il diritto di cronaca.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero il provvedimento impugnato deve essere valutato - ai fini del giudizio di legittimita' - unicamente in relazione al vizio di violazione di legge (v. sul punto Cass. Sez. 6 del 16..11.1999, n. 3265).

Va altresi' evidenziato che,secondo i principi sanciti da questa Corte - per cui vale far riferimento alla sentenza delle sezioni Unite, in data 4-5-2000, n. 7, Mariano - In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimita' della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non puo' tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilita' della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilita' tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravita' degli stessi.

Va dunque rilevato che in questa Sede l'ordinanza emessa dal Tribunale risulta aver confermato rettamente il provvedimento emesso dal GIP che aveva respinto la richiesta di sequestro avanzata dal PM., essendo evidenziata dal Giudice della cautela l'assenza di presupposti atti a configurare - in astratto - l'ipotesi di reato posta a fondamento della richiesta di sequestro.

Tale carenza e' stata invero legittimamente motivata con rilievi attinenti alla pubblicazione -attraverso i canali informatici - di testi che risultavano gia' noti alla collettivita', e peraltro fedelmente riportati, tali da non travalicare l'esercizio del diritto di cronaca.

In tal senso, in presenza di congrua e logica motivazione, aderente ai canoni normativi ed all'indirizzo giurisprudenziale annoverato, restano infondati i rilievi formulati dal ricorrente in riferimento al contenuto delle frasi riportatele si ritiene atto a cagionare nocumento alla querelante, atteso che - restando preclusa in questa Sede ogni rivalutazione del merito - il provvedimento impugnato rivela specifica e coerente valutazione della assenza dei presupposti di legge idonei a consentire l'applicazione della misura cautelare.

P.Q.M.

LA CORTE, rigetta il ricorso.
 

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