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Non sussiste a carico del genitore un obbligo di denuncia quando venga a conoscenza di abusi sessuali commessi a danno del figlio

Non sussiste a carico del genitore un obbligo di denuncia quando venga a conoscenza di abusi sessuali commessi a danno del figlio, potendo l’evento essere impedito anche ponendo in essere atti diversi a tutela dell’integrità sessuale della vittima. Nel caso di specie una madre ritardava la denuncia a carico del marito che abusava della figlia avendo tentato di impedire il reiterarsi dell’accaduto mercè l’attivazione di alcuni familiari ed alla luce della promessa del marito di astenersi da atti simili per il futuro.



- Leggi la sentenza integrale -

Cassazione penale, sez. III,
sentenza 21 novembre 2007 n. 42981.
Presidente De Maio; Relatore Squassoni.


Motivi della decisione

Con sentenza 18 aprile 2005, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Piacenza ha ritenuto (A) responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale continuata ai danni della figlia (B), anche quando era minorenne, con abuso della sua qualità di genitore e delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della ragazza e lo ha condannato alla pena di giustizia; la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza xx/xx/2006.
Per quanto concerne la esistenza dei reati, i Giudici hanno rilevato come le parti lese, i congiunti escussi come testi e fonti probatorie estranee allo ambiente familiare corroborassero le tesi accusatorie. La Corte ha scartato le prospettazioni della difese, che ha avanzato l'ipotesi di un complotto dei parenti a carico del (A) e che ha sostenuto come (C), moglie dell'imputato, avrebbe dovuto essere escussa non come persona informata sui fatti, ma quale coimputata per mancato impedimento dell'evento criminoso ai danni della figlia.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
che la (C), per la sua posizione di garanzia, non avrebbe dovuto fidarsi delle promesse del marito, ma sporgere formale denuncia in mancanza della quale risponde per omesso impedimento dell'evento: pertanto, per violazione degli artt. 62, n. 3, articolo 64 c.p.p. le sue dichiarazioni sono inutilizzabili;
che, benché i Giudici facciano riferimento a testi estranei, tutto il coacervo probatorio è rappresentato dalle dichiarazioni dei familiari.
Le deduzioni non meritano accoglimento.
Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 63 c.p.p. rilevando che la (C) - nei confronti della quale, sin dalla prima audizione, esistevano elementi di reità - solo apparentemente rivestiva la qualifica di persona informata sui fatti.
La censura non è fondata.
Per ricorrere alla disciplina della assunzione di dichiarazioni potenzialmente indizianti, contenuta nell'art. 63 c.p.p., occorre fare riferimento allo stato degli atti ed alla concreta situazione investigativa e processuale esistente al momento in cui viene iniziata la audizione indipendentemente dalla una formale iscrizione nel registro degli indagati o imputati (Sezioni Unite sentenza n. 21832/07).
Secondo il regime probatorio introdotto con la ricordata norma, se gli elementi indizianti insorgono nel corso dell’interrogatorio, le dichiarazioni sono inutilizzabili nei confronti della persona che le ha rese, ma possono essere utilizzate contro terzi; se il soggetto, sin dall’ inizio, avrebbe dovuto essere escusso in qualità di indagato o imputato, le sue dichiarazioni sono inutilizzabili contra se e contra alios.
Nel caso concreto, al momento della prima della audizione, nessun indizio di reità esisteva a carico della (C) che veniva correttamente sentita come persona informata sui fatti di conseguenza, le sue dichiarazioni accusatorie sono utilizzabili contro il marito.
La donna non ha mai assunto la qualifica di imputata o indagata per cui non avrebbe dovuto essere escussa al dibattimento con le relative garanzie.
La scelta del Pubblico Ministero di non iniziare l'azione penale nei confronti della (C) non è censurabile.
I Giudici, dopo una dettagliata e puntigliosa disamina delle fonti probatorie, hanno ritenuto che la (C), una volta edotta delle insane attenzioni sessuali del marito nei confronti della figlia minore, si sia attivata ed abbia chiesto aiuto ai familiari; in esito al loro intervento, ha ricevuto la promessa del (A), accompagnata da manifestazioni di pentimento, che non avrebbe più importunato la ragazza.
Tale ricostruzione fattuale, in quanto sorretta da argomentazione corretta e completa, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
In questo contesto, il ricorrente sostiene che la (C) non ha adempiuto al suo obbligo di protezione nei confronti della figlia perché l'unico comportamento esigibile, e non surrogabile, era una denuncia alla autorità.
Ora non si può dubitare che nella ricordata situazione si imponesse - per la posizione di garanzia che i genitori hanno verso i figli sancita dall'artt. 30 Cost., art. 147 c.c. un intervento della madre che, notiziata della situazione di pericolo in cui versava la figlia, doveva agire per inibire l'evento; il problema consiste nello stabilire se la madre abbia fatto quanto era nelle sue facoltà per evitare il protrarsi delle azioni delittuose del marito e se abbia usato mezzi idonei per il raggiungimento di questo fine.
È certo che il comportamento doveroso più significativo era una denuncia alla competente autorità con conseguente inizio della azione penale. Tuttavia, non è riscontrabile una sola condotta positiva esigibile dalla (C) (cioè la denuncia) ed altre diverse iniziative potevano essere sufficienti ad integrare l'obbligo normativo di tutela; quella in concreto intrapresa dalla madre non si presentava inconsistente, ma aveva una seria probabilità, tramite il controllo parentale sull’imputato, di raggiungere l'obiettivo. Dopo il suo intervento, la donna, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, non aveva motivo di dubitare, neppure al livello di mero sospetto, del protrarsi dei reati e, pertanto, non doveva ulteriormente agire a tutela della ragazza.
Infine, la Corte rileva come le censure del ricorrente non siano meritevoli di accoglimento anche per un altro motivo.
Il compendio probatorio a carico dell'imputato è rappresentato dalle convergenti testimonianze di numerosi testimoni (anche estranei alla famiglia contrariamente alle asserzioni dell’imputato), oltre che dalle investigazioni della Polizia; pertanto, anche espungendo dal testo del provvedimento in esame le dichiarazioni della (C), non viene meno la completezza del discorso giustificativo che ha condotto ad una declaratoria di condanna dello (A).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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