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Non vi è diffamazione a mezzo stampa ove la comunicazione sia pubblicata su un sito internet non registrato

Non può essere estesa, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa, specie in un caso in cui il sito internet non risulti neppure soggetto a registrazione, onde, rispetto a un articolo pubblicato sul sito a firma di una determinata persona, compete a quest'ultima l'onere di dimostrare che altri, a sua insaputa, abbiano introdotto un titolo e un sottotitolo dal contenuto diffamatorio, non potendo valere l'assunto, applicabile invece ai giornali e ai periodici, in forza del quale in questi l'impaginazione, il titolo, i sottotitoli e le fotografie e simili sono decisi dalla redazione e non dall'articolista.
(Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 12 giugno 2008, n. 24018)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) OL. AG., N. IL (OMESSO);

contro

2) LO. PR., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 30/01/2007 CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile; Udito, per la parte civile, l'Avv. FUSO Francesca;

Udito il difensore Avv. GALLINELLI Paolo.

OSSERVA

Con sentenza del 30 gennaio 2007 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto - per non aver commesso il fatto - Lo.Fr. dal reato di cui all'articolo 595 c.p., comma 1 e 3, contestatole "per avere offeso la reputazione di OL.Ag. (all'epoca capo della redazione del settimanale (OMESSO)), con attribuzione di fatto determinato, mediante pubblicazione su un sito internet (Il barbiere della se la") di un articolo dal titolo "no e poi no. Col barbiere non parlero'", firmato con lo pseudonimo "la ragazza del bar", nel quale affermava contrariamente al vero che un magistrato milanese aveva ottenuto un risarcimento di lire 15.000.000 da (OMESSO) a causa di un articolo dell'Ol. su tale periodico, a contenuto diffamatorio".

La decisione adottata dalla corte romana si affida alle seguenti considerazioni:

- lo scritto incriminato, stilato dalla Lo., non in dica in alcun modo l' Ol. come autore del pezzo diffamatorio apparso su (OMESSO), redatto invece da altro giornalista (Ma. An.), ne' quale "direttore responsabile di questo settimanale, dunque in qualche modo responsabile della pubblicazione per la quale il giornale ave va riportato condanna";

- sono invece il titolo e la presentazione del pezzo sul "blog" che esplicitamente attribuiscono l'articolo all'Ol., sicche' non e' possibile superare l'argomento portato a difesa dell'imputata, secondo cui essi erano stati redatti da altre persone - e segnatamente dai responsabili, o titolari o beneficiari o proprietari del "blog" medesimo - cosi' come avviene del resto con riferimento agli articoli pubblicati si giornali e periodici, dove l'impaginazione, il titolo, i sottotitoli, le fotografie e simili sono decisi dalla redazione e non dall'articolista;

- e non pare riuscito il tentativo dell'accusa di dimostrare che il "blog" altro non sia che una emanazione della stessa Lo., a cui qualche tempo dopo i fatti esso risulto', intestato, essendo comparse in causa altre persone (teste Ir.Lu.) a cui probabilmente faceva capo, almeno all'epoca del fatto.

Propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., il difensore della parte civile, lamentando violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) e b), sotto vari profili, in relazione all'articolo 192 c.p.p., comma 1 e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e).

Rileva preliminarmente il Collegio che non vi e spazio per la tesi in rito esposta dal difensore dell'imputata all'odierna udienza a supporto della eccepita inammissibilita' del ricorso proposto dalla parte civile.

Occorre ricordare infatti che la parte civile e' legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ed a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilita' o la mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, posto che l'articolo 576 c.p.p., prevede una deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 538 c.p.p., e in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilita' penale dell'imputato ai soli fini dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno (v. Sfass. Sez. 1, 12 marzo 2004, Maggio ed altri, rv. 227971; Cass. 3 sez. 5, 6 febbraio 2001, Maggio, rv 218905).

Cio' premesso, devono ritenersi fondate - per contro - le censure che il ricorrente appunta sulla motivazione delle, sentenza, di appello. Puo' richiamarsi, al riguardo, la pacifica statuizione giurisprudenziale secondo la quale il ribaltamento in appello di una decisione di: condanna postula la specifica puntuale spiegazione dei passaggi argomentativi attraverso i quali il giudice del gravame reputa superabile l'opposta motivazione di prima istanza.

L'esame delle due pronunce intervenute in sede di me rito induce a concludere che il predetto principio non sia, stato in concreto rispettato, non avendo il giudice d'appello assolto all'onere di compiuta argomentazione delle sue decisioni.

In particolare - e a parte l'infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa, specie in un caso, come quello di specie, in cui il sito internet non risulti neppure soggetto a registrazione, anch'esso che potesse esserlo, il che imponeva di considerare gravante comunque sulla imputata, indiscussa autrice dello scritto, l'onere di provare con assoluta certezza che altri, e a sua insaputa, avesse introdotto il differente "titolo e sottotitolo" del pezzo - la corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto dar conto, in modo effettivamente esauriente, del ragionamento in forza del quale era possibile affermare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che "Il barbiere della sera" fosse un "blog", nel quale occorreva avere una password per accedere al sito, in possesso esclusivo del gestore, proprietario o titolare, cui spettava la confezione del titolo e la presentazione del pezzo inviato.

L'assunto si risolve invece in una pura affermazione, non essendo fondato su alcun dato probatorio: si evoca, in proposito la comparsa in processo di "altre persone(teste Ir.Lu.), cui avrebbe fatto capo all'epoca del. fatto il sito", senza considerare tuttavia che tale Ir. non e' stato escusso come testimone e di lui parla soltanto la teste De. Vi., le cui indicazioni, peraltro, risultano completamente disattese dal tribunale, per il quale la riconducibilita' de "Il barbiere della sera" alla Lo. e' attestata dall'insieme delle risultanze processuali, compresa la copiosa documentazione prodotta dalla parte civile (anch'essa del tutto ignorata dal provvedimento impugnato), inducente a ritenere che l'imputata avesse sempre avuto libero accesso al sito stante la sua continua attivita' svoltavi.

Ma, a parte questo, il giudice "a quo" avrebbe dovuto anche spiegare le ragioni del suo diverso avviso rispetto all'argomentare del tribunale sul fatto che "il testo" dello scritto fosse "perfettamente" in linea con "il titolo e sottotitolo" del medesimo. Pure su questo aspetto le censure del ricorrente colgono nel segno.

Invero, la valutatone operata dalla corte territoriale appare a dir poco superficiale. Il giudice d'appello si limita a dire che il testo non riporta l' Ol. quale auto re dell'articolo apparso su (OMESSO) e lo indica esatta mente come "capo della redazione romana" al quale si vorrebbero chiedere, con un'intervista, dei "chiarimenti", stigmatizzandosi il rifiuto ricevuto attraverso una segretaria senza nemmeno una domanda sul tema, dell'eventuale intervista. Ma si astiene dal commentare gli ulteriori passaggi, che neppure riporta e che, secondo la prospettazione accusatoria, si prestavano ad essere interpretati - anche in forza della mancata indicazione, pure nel testo, dell'effettivo autore dell'articolo pubblicato dal settimanale romano, il menzionate Ma., e del fatto che "i chiarimenti" fossero stati richiesti proprio all'Ol. e non al Ma. o al direttore responsabile del periodico - come idonei a convincere il lettore che l' Ol. potesse essere comunque "coinvolto" nella pubblicazione dell'articolo riguardante il magistrato milanese.

L'impone pertanto l'annullamento della, sentenza impugnata con rinvio, che va disposto, ai sensi dell'articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

La Corte:

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le spese al definitivo.


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