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Non vi è diffamazione se il giornalista si è limitato a riportare senza modifiche o commenti le parole effettivamente dette dall’intervistato
Pubblicata il 27/11/2014
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 ottobre 2014, n. 23168
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10508/2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) SAS, (OMISSIS), (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 1645/2010 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/11/2010 R.G.N. 63/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'inammissibilita'' del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul giornale (OMISSIS), venne pubblicata un'intervista rilasciata ad (OMISSIS) da (OMISSIS) (segretario di un'associazione sindacale) in cui si criticava la gestione dei punti vendita della (OMISSIS) s.r.l. e si affermava - con riferimento al presidente del consiglio di amministrazione della societa' - che non ci vuole certo la laurea alla (OMISSIS) come vanta avere (OMISSIS) per gestire cosi' un'azienda. Basta farsi un giro nei quartieri spagnoli di (OMISSIS)... .
Il Tribunale di Palermo rigetto' la domanda risarcitoria proposta dalla predetta (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione al predetto articolo e ad altro del 21.4.2001.
In parziale riforma della sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest'ultimo quale direttore responsabile del quotidiano) al risarcimento dei danni in relazione alla pubblicazione del 16.10.2001, liquidandoli in euro 1.000,00, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza.
Ricorre per cassazione il (OMISSIS), affidandosi a due motivi; gli intimati non svolgono attivita' difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente deduce insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte attribuito al testo dell'articolo un significato del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto ; assume, infatti, che il riferimento ai quartieri spagnoli di (OMISSIS) concerneva le modalita' di gestione delle botteghe ivi esistenti, costituite da piccoli esercizi commerciali nella maggioranza a conduzione familiare (per le quali non occorre, dunque, avere conseguito la laurea presso una prestigiosa universita').
1.1. Sul punto, la Corte di Appello ha ritenuto fortemente offensivo... il commento del giornalista laddove... non si limita a riportare la laurea alla (OMISSIS) conseguita dal (OMISSIS) e... a sottolineare l'insuccesso del predetto nell'attivita' imprenditoriale, nonostante il titolo conseguito in un'universita' prestigiosa, ma, con l'accenno alla frequentazione del predetto dei quartieri spagnoli di (OMISSIS), notoriamente malfamati, evidentemente accusa il medesimo di condotte illecite o che rasentano l'illecito, offendendone l'onore e la reputazione .
1.2. La motivazione della Corte offre una lettura plausibile della frase e ne afferma - nel significato che ad essa attribuisce - l'idoneita' ad offendere l'onore e la reputazione del (OMISSIS): si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici, risulta incensurabile in sede di legittimita' (ex multis, Cass. n. 3284/2006).
Per parte sua, il (OMISSIS) si limita a proporre una diversa lettura, senza prospettare effettivi vizi motivazionali, in tal modo sollecitando la Corte a compiere un inammissibile apprezzamento di merito (conforme alle proprie tesi difensive).
Ne consegue l'inammissibilita' del motivo.
2. Col secondo motivo ( violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., con riferimento all'articolo 595 c.c. ), il ricorrente si duole che la Corte non abbia considerato che l'articolo pubblicato riportava il contenuto di un'intervista, cosicche' il limite della verita' doveva essere riferito non alla rispondenza dei dati forniti dall'intervistato alla verita' fenomenica, ma al fatto che l'intervista si sia effettivamente svolta e che i concetti o parole riportati siano effettivamente rispondenti a quanto dichiarato dalla persona intervistata , con l'ulteriore conseguenza che il giornalista che abbia riportato opinioni manifestate in termini critici non subisce limiti al proprio diritto di cronaca ove sia rimasto neutrale rispetto alle esternazioni del soggetto interrogato .
2.1. E' noto che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la divulgazione di una notizia lesiva della reputazione puo' essere considerata lecita e come tale rientrante nel diritto di cronaca quando: 1) i fatti esposti sono veri, 2) vi e' un interesse pubblico alla conoscenza del fatto, 3) vi sia correttezza formale dell'esposizione che non travalichi lo scopo informativo (Cass. n. 6877/2000).
In relazione alla specifica ipotesi di espressioni diffamatorie contenute in un'intervista, si e' precisato che, ove il giornalista si sia limitato a riportare senza modifiche o commenti le parole effettivamente dette dall1intervistato, presupposti per l'applicabilita' dell'esimente del diritto di cronaca sono: a) la verita'... del fatto che l'intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che e' da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore o nell'ascoltatore una (in tutto o in - rilevante - parte) falsa rappresentazione della realta' dalla medesima emergente; b) sussistenza, in relazione alla qualita' dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri dell'intervista, di indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione (Cass. n. 23366/2004; cfr. anche Cass. n. 2733/2002, Cass. n. 10686/2008 e Cass. n. 16917/2010).
Dando continuita' a tale orientamento, ritiene il Collegio che, quando la cronaca abbia per oggetto immediato il contenuto di un'intervista, il requisito della verita' vada apprezzato in termini di corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che, laddove non abbia manipolato o elaborato le predette dichiarazioni (in modo da falsarne - anche parzialmente - il contenuto), il giornalista non puo' essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreche' ricorra l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista.
Altrettanto deve valere per il requisito della continenza, da intendersi rispettato ove il giornalista si sia limitato a riportare correttamente le dichiarazioni (a prescindere dal contenuto delle stesse).
2.2. Atteso che, nel caso di specie, non e' controversa la sussistenza dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista (valutato, ovviamente, in relazione al circoscritto ambito territoriale cui era rivolta la cronaca locale) e non risulta posta in dubbio la fedelta' del testo pubblicato alle dichiarazioni rese dall'intervistato, deve ritenersi che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi sopra richiamati, che - ove correttamente applicati - avrebbero dovuto comportare l'esclusione della responsabilita'.
Il motivo va dunque accolto, con cassazione della sentenza.
2.3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, con rigetto della domanda risarcitoria.
3. Le peculiarita' della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite di tutti gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.