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Per la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità non si può prescindere da una valutazione ponderata della quantità e della qualità della sostanza

In materia di stupefacenti, per la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità non si può prescindere da una valutazione ponderata della quantità e della qualità della sostanza, con riferimento al principio attivo in essa contenuto e agli effetti negativi sulla salute pubblica. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 19 gennaio 2009, n. 1870)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) GR. GI. DO., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 24/05/2007 CORTE APPELLO di POTENZA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;

Udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO OSCAR, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito il difensore avv. Lopinto M.S. (in sostituzione dell'avv. Casotta G.), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte d'Appello di Potenza, con sentenza 24/5/2007, confermava la decisione 2/10/2006 del Gup del Tribunale della stessa citta', che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Gr. Gi. Do. colpevole di molteplici episodi di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti (in prevalenza cocaina), commessi tra il (OMESSO), e lo aveva condannato, ritenuta - per uno degli episodi contestati (capo 7) - l'aggravante dell'ingente quantita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 comma 2, alla pena di anni otto, giorni 28 di reclusione ed euro 26.028,00 di multa.

Il Giudice distrettuale, rilevato che la colpevolezza dell'imputato non era oggetto di contestazione e che comunque era conclamata dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, che avevano evidenziato la continuativa e professionale attivita' di spaccio posta in essere dal medesimo prevenuto, riteneva, con riferimento al capo sub 7, configurabile la contestata aggravante dell'ingente quantita', insita nell'accertata disponibilita' di un chilogrammo di cocaina, dato ponderale questo indicativo di "grave pericolosita' sociale, per la sua incidenza sul mercato degli stupefacenti" nel ristretto ambito territoriale in cui il Gr. operava.

Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando la mancanza e la manifesta illogicita' della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 ex articolo 80, comma 2.

Il ricorso e' fondato.

Ed invero, non puo' essere sottaciuto che, nella specie, la responsabilita' dell'imputato in ordine al capo d'imputazione oggetto di censura e' provata dai contenuti, ritenuti seri ed affidabili, della conversazione intercettata, da cui e' emersa in termini chiari la contrattazione intercorsa tra l'imputato ed un suo cliente, ma non puo' essere sottaciuto che i relativi riferimenti hanno ad oggetto soltanto droga c.d. "parlata", sicche' difetta qualunque elemento oggettivo di giudizio per stabilire se la contrattazione riguardasse j effettivamente una ingente quantita' di cocaina.

La verifica della sussistenza della corrispondente aggravante non puo' prescindere da una j valutazione ponderata della quantita' e della qualita' della sostanza stupefacente, con riferimento al principio attivo in essa contenuto e agli effetti negativi sull'integrita' della salute di un rilevante numero di potenziali consumatori.

In mancanza di qualunque dato certo - di natura oggettiva - idoneo ad accreditare la sussistenza della ipotizzata aggravante, la stessa deve essere esclusa, con conseguente annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata.

Considerato, pero', che la pena e' stata calcolata prendendo a base quella riferita all'episodio aggravato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 comma 2, e che, per effetto della esclusione di tale aggravante, non e' consentito a questa Suprema Corte rideterminare la misura della pena, rientrando cio' nel potere discrezionale del giudice di merito, gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Salerno per la decisione su questo specifico punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 comma 2, aggravante che esclude, e rinvia per la rideterminazione della pena alla Corte d'Appello di Salerno.

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