Casa:
Perchè sia configurabile l'aggravante in casi di suicidio seguito a maltrattamenti è necessario che l'evento fosse concreto e prevedibile
Pubblicata il 31/12/2009
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 19 novembre 2009, n. 44492
- Leggi la sentenza integrale -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. SERPICO Francesc - rel. Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere
Dott. MATERA Lina - Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) DE. NI. CO. N. IL (OMESSO);
avverso la sentenza n. 17/2006 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA, del 09/02/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. DI LUZIO R. che ha concluso per: Accogliersi il ricorso;
Udito il difensore Avv. BIANCHI M. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da DE. NI. CO. avverso la sentenza della Corte di Assise di Bergamo in data 1-07-2005 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 572 c.p., commi 1 e 2, u.p., per aver maltrattato la convivente Ma. El. , facendone derivare la morte della stessa, che, dopo un ennesimo episodio di violenza, verbale e materiale subito, si era tolta la vita per impiccagione, e, concessegli le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena principale ed accessoria ritenute di giustizia, oltre al risarcimento danni e spese in favore delle costituite parti civili, con provvisionale immediatamente esecutiva per ciascuna di esse, la Corte di Assise di Appello di Brescia, con sentenza in data 9-02-07, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva la contestata aggravante, con conseguente riduzione della pena, rideterminando in via definitiva il risarcimento danni alle parti civili nella misura di euro 5.000,00 per ciascuna, con revoca della provvisionale, confermando nel resto il giudizio di 1 grado.
Avverso detta sentenza il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame la violazione di legge e contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione in merito all'esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 572 c.p., comma 2, u.p..
Sostanzialmente ed in sintesi, l'Ufficio ricorrente ha sottolineato che l'antecedente logico del suicidio era inequivocamente rappresentato dallo episodio di aspro litigio poco prima intercorso tra le parti, con genesi "non dissimile" dai tanti altri precedenti litigi, con conseguente situazione di stress e di disagio psichico in pregiudizio della vittima, su cui si era innestato il progetto suicida, fulmineamente attuato.
Di qui, ad avviso del PG ricorrente, lo logica conseguenza dell'indubbio nesso causale della morte con il contestato delitto di maltrattamenti, secondo le regole della causalita' adeguata ex articolo 41 c.p., di guisa che era palesemente contraddittorio ed illogico escludere la contestata aggravante secondo i termini operati dalla Corte di Assise di Appello bresciana, dopo ave riconosciuto al cennato ultimo episodio di ennesima violenza fisico-psichica, il carattere di "antecedente logico del suicidio", escludendo erroneamente e contestualmente che "la condotta tipica, di cui tale proclamato precedente fa sicuramente parte, debba comunque essere espulsa dal processo causale cui ha in realta' dato vita attraverso una delle (tante) azioni vessatorie che, la costituiscono". La difesa dell'imputato ha prodotto memoria difensiva a supporto della ritenuta infondatezza del ricorso del PG, conclusivamente sottolineando, con richiamo anche alla giurisprudenza di questa Corte di legittimita', che, in ogni caso, era da escludere la sussistenza della contesta aggravante per difetto del nesso eziologico e teleologico tra la condotta di maltrattamenti ed il suicidio della vittima, non riconducibile comprovatamente e logicamente ad una prevedibilita' concreta ex ante da parte dell'imputato, con conseguente esclusione del fatto sopravvenuto ad ingravescenza della contestata condotta di maltrattamenti.
Il ricorso e' infondato e va rigettato.
Il pur suggestivo argomentare dell'Ufficio ricorrente non coglie l'aspetto necessariamente pregnante perche', pur in ritenuta ipotesi di collegamento eziologico causale tra il suicidio ed i maltrattamenti, occorre, in ogni caso, comprovatamente e inequivocamente cogliere l'aspetto relativo all'addebitabilita' soggettiva dell'evento, nel senso che, come ribadito da questa Corte di legittimita', l'evento ulteriore accollato all'agente (suicidio della vittima quale aggravante di cui all'articolo 59 c.p., comma 2, come modificato dalla Legge 7 febbraio 1990, n. 3, articolo 11.
In buona sostanza, per garantire il principio di colpevolezza e di personalita' della responsabilita' penale nei casi di suicidio seguito alla condotta di maltrattamenti e' necessario che l'evento sia la conseguenza prevedibile in concreto della condotta di base posta in essere dall'autore del reato e non sia invece il frutto di una libera capacita' di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente al quale, pertanto, non potra' imputarsi il rischio della aggravante in esame in rapporto alla sua condotta comprovatamente illecita di "base".
A tali principi si e' sostanzialmente informata la impugnata sentenza (cfr. foll. 10-11-12-13), non mancando di procedere ad una motivata verifica ex ante dei termini riconducibili alla prevedibilita' in concreto dell'evento suicidiario, curando un riferimento significativo alla stessa condotta ante acta della vittima in relazione anche all'ultimo dei fatti tipicizzanti il contestato reato di maltrattamenti temporalmente prossimi al tragico gesto della ragazza, il cui contegno comportamentale, pur a fronte della ossessiva gelosia dell'imputato, non traduceva apprezzabili, inequivoci sintomi di prevedibilita' in concreto di un gesto tragicamente autodistruttivo.
In proposito non sfugge quanto segnalato dalla sentenza impugnata in relazione al significativo contributo offerto alla valutazione in esame dalla testimonianza della Co. , a cui la ragazza aveva confidato la sostanziale accettazione delle violente intemperanze dell'uomo nei suoi confronti, facendo "prevalere i propri sentimenti di affetto incondizionato" nei confronti del DE. NI. , con esplicito intendimento di continuare la relazione e la convivenza con il predetto, in una prospettiva in cui "non era escluso il matrimonio", come riferito dalla madre della vittima (cfr. foll. 11 sentenza impugnata).A tanto non va trascurato di significativamente richiamare anche il contributo offerto dalla testimonianza della Co. in relazione al gesto riconducibile a qualche giorno prima della tragedia, come atto eventualmente preparatorio ad un gesto suicida con precipitazione nel vuoto, come sostanziale richiesta rivolta al partner di attenzione, attraverso "la minaccia di privarlo della propria esistenza" (cfr. fol. 12 sentenza impugnata), come confidato dalla Ma. alla teste. Alla stregua di quanto precede, l'essenza della giustificata esclusione della contestata aggravante va riferita alla comprovata carenza di prevedibilita' concreta, in rapporto all'imputato, dell'evento suicidiario, con un giudizio ex ante che, pur se inesattamente riferito al nesso di causalita' tra la contestata condotta e l'evento anzidetto, agli effetti della contestata aggravante, consente di ritenere non debitamente comprovato, ne' concretamente comprovabile il carattere di prevedibilita' concreta del tragico evento in testa all'imputato, stante il cennato comportamento interpersonale, anche in ambito affettivo e familiare, tenuto dalla vittima in epoca antecedente e prossima al tragico gesto suicidiario, di cui il DE. NI. era consapevolmente compartecipe. Di qui l'infondatezza delle doglianze del P.G..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.