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Prescrizione

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalit? dell'art. l'art. 10, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), ne ha dichiarato l'illegittimit?, limitatamente alle parole "dei processi gi? pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonch?", in quanto - limitando in modo non ragionevole il principio della retroattivit? della legge penale pi? mite - viola l'art. 3 della Costituzione.
Le norme sulla prescrizione dei reati, ove pi? favorevoli al reo rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio di retroattivit? della lex mitior previsto dall'art. 2 c.p. Tale applicazione retroattiva ? la regola e tale regola ? derogabile solo in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale, ma ? stato sancito sia a livello internazionale convenzionale sia a livello comunitario. Di conseguenza lo scrutinio di costituzionalit? ex art. 3 Cost. sulla scelta di derogare alla retroattivit? di una norma penale pi? favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Nel caso di specie la scelta del legislatore di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 non si conforma al canone della necessaria ragionevolezza, poich? l'apertura del dibattimento non ? in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato al rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l'allarme sociale, e dall'altro rende pi? difficile l'esercizio del diritto di difesa (e ci? a prescindere del tutto dalla addebitabilit? del ritardo nello svolgimento del processo). Corte Costituzionale 23 novembre 2006 n.393

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