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Può essere oggetto di sequestro preventivo qualsiasi bene, anche appartenente a terzi, che sia anche indirettamente collegato al reato

Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (confermata da Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, n. 17865 del 17/03/2009)

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 20 settembre 2010, n. 33910



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI LATINA;

nei confronti di:

1) NO. GE. N. IL (OMESSO) C/; (E ALTRI OMISSIS)

avverso l'ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

uditi i difensori avv. Forte Maurizio, avv. Biasillo Enzo, avv. Santomasso Daniele, avv. Tamburro Lucio.

OSSERVA

Nell'ambito del processo a carico di Ma. Ma. e Mo. Ma. il giudice monocratico del tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, condannava entrambi per il reato di lottizzazione abusiva.

Il pubblico ministero, all'esito del giudizio di primo grado, chiedeva l'emissione del decreto di sequestro preventivo dell'area ed il giudice monocratico provvedeva in conformita'.

Il tribunale del riesame di Latina, decidendo sui ricorsi degli acquirenti degli immobili costruiti sull'area, revocava con l'ordinanza in epigrafe il decreto di sequestro preventivo sul rilievo che lo stesso risultava emesso solo sul presupposto della confiscabilita' dell'area e degli immobili - e, dunque, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., comma 2 ed in considerazione della buona fede dei ricorrenti ricavata: a) dall'estraneita' di essi al processo instaurato nei confronti dei loro dante causa; b) dall'idoneita' dei titoli a trasferire la proprieta', risultando negli atti di acquisto attestata la regolarita' amministrativa degli immobili.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Latina eccependo la violazione di legge in relazione all'articolo 321 c.p.p..

Rileva al riguardo il procuratore ricorrente che le censure poste alla base del provvedimento di revoca non sono fondate in quanto introducono incidentalmente temi che esulano dall'ambito cognitivo del tribunale, proponendo una valutazione della posizione dei ricorrenti ancorata all'atto dell'acquisto dell'immobile che prescinde dalla valutazione globale dell'intervento e dalla lettura coordinata delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'oggetto della tutela penale del reato permanente di lottizzazione abusiva. La deduzione circa la qualita' di acquirenti di buona fede, propone invece, secondo il ricorrente, una verifica di un loro diretto coinvolgimento nella commissione del reato che esorbita dall'ambito cognitivo del tribunale cui e' precluso il controllo sugli indizi di colpevolezza di terzi estranei al procedimento e sulla loro gravita'. Poiche' il riesame delle misure cautelari reali investe necessariamente solo la libera disponibilita' dei beni, ne discende, sempre secondo il ricorrente, che la misura cautelare, pur accordandosi ontologicamente ad un reato, puo' prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza; ne' si ritiene accoglibile la conclusione cui perviene il collegio allorquando riconosce la qualita' di acquirente in buona fede al terzo per il solo fatto di avere acquistato l'immobile gia' realizzato in base a una concessione rilasciata al suo dante causa con atto stipulato dal notaio rogante in quanto al fine di verificare l'esistenza di una trasformazione illecita del territorio si rende necessario un apprezzamento globale e una visione d'insieme dell'intervento delle opere eseguite per poter riscontrare l'idoneita' della stessa a stravolgere l'assetto territoriale preesistente ed a realizzare un nuovo insediamento abitativo non consentito dalla strumento urbanistico generale. Si rileva inoltre che il concorso di persone puo' inserirsi in un momento successivo e che, laddove approvino il contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore, anche gli acquirenti rispondono dell'evento considerato nella sua unitarieta'. Si rileva, infatti, che, diversamente opinando, si darebbe inevitabilmente luogo ad un sistema elusivo volto a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione abusiva negoziale. Si evidenzia anche che non puo' risultare indicativa della buona fede dell'acquirente l'affidamento riposto nella professionalita' del notaio e nell'avvenuto rilascio delle concessioni edilizie. Si sottolinea, infine, che l'obbligo della confisca prescinde dalla condanna e che deve essere applicata anche ai terzi in buona fede.

Per l'odierna udienza sono pervenute memorie di replica da parte degli acquirenti. In particolare:

a) Fa. Gi. rileva che l'immobile e' estraneo al decreto di sequestro e alla parte di terreno cui quest'ultimo si riferisce; che aveva realizzato in proprio le opere richiedendo autonomamente titoli autorizzativi senza che fossero stati mai avviati procedimenti penali ed, infine, che ha agito separatamente dalla So. srl e che le sue opere non rientrano tra quelle realizzate dalla IC. sv. srl.

b) La Tu. On. , in persona del suo amministratore giudiziario, rileva che correttamente il giudice del riesame si e' occupato di valutare la posizione di buona fede dei terzi, opportunamente considerando l'estraneita' degli stessi al processo ed al reato; escludendo qualsiasi profilo di colpa alla luce del certificato di destinazione urbanistica in quanto quest'ultimo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 30, comma 2, si riferisce esclusivamente agli atti aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni e non riguarda, quindi, i cespiti immobiliari. Aggiunge che anche a voler riconoscere la natura di sanzione amministrativa alla confisca, quest'ultima e' sempre revocabile mantenendo comunque un intrinseco carattere sanzionatorio e non potendo, quindi, trovare applicazione i canoni della responsabilita' oggettiva; e che si deve indubbiamente far luogo alla revoca nel caso di successiva adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata.

c) Ca. Lu. , Po. So. , No. Ge. rilevano che la confisca, in quanto sanzione amministrativa, non puo' prescindere da profili di colpa come ribadito dalla decisione di questa Sezione in data 24 ottobre 2008 n. 42751 e che l'acquisto e' avvenuto tramite regolare rogito notarile attestante la regolarita' della edificazione delle unita' immobiliari anche con riferimento alle rilasciate concessioni edilizie.

d) Bo. Fa. ribadisce le considerazioni gia' illustrate nella memoria di Ca. , Po. , No. , sottolineando la propria buona fede.

e) An.An. , De. No.Ra. , Sm. Fi. , Sm.Al. , Ci.El. , Di. Fa.Fr. , Ra.Gi. , Gr.Fr. , Gu.Fe. , Gu.Gi. , Di. Ce.Ro. , Am.An. , Ma. Lu. , Fa.Lo. , Br.Gu. , Br. Fe. , Te.Do. , Ma. Gu. Sa. , D'. An. , D'.As. rilevano: a) l'inammissibilita' del ricorso in quanto consentito solo per violazione di legge; b) l'infondatezza del ricorso medesimo avendo il sequestro attinto beni appartenenti a terzi estranei al reato e al processo penale che avevano acquistato immobili muniti di concessione in virtu' di regolare rogito notarile; ed in considerazione della circostanza che al momento del sequestro il residence era completamente ultimato e dotato di tutti i servizi con pertinenze e adiacente parco nonche' la rete viaria di accesso e impianto di acque bianche e sporche. Si rileva inoltre che nemmeno puo' parlarsi di aumento del carico urbanistico in quanto i ricorrenti in sede di riesame hanno potuto dimostrare che, nonostante la pronuncia di primo grado del tribunale di Terracina, la struttura e' assolutamente neutra dal punto di vista dell'incidenza del carico urbanistico stesso e che non grava in alcun modo sull'offerta generale di attrezzature pubbliche; c) che la confisca ha natura sanzionatoria e che, contrariamente all'assunto dal procuratore ricorrente, secondo i piu' recenti indirizzi nella giurisprudenza di legittimita' adeguatasi a quelli della corte europea dei diritti dell'uomo, non e' mai consentita nei confronti dei terzi di buona fede; che peraltro, trattandosi di acquirenti residenti in zone diverse, non puo' essere mosso a questi ultimi alcun rilievo di scarsa diligenza nemmeno in ordine alla mancata conoscenza della pendenza giudiziaria.

Il ricorso del pm e' fondato.

Si impone preliminarmente una puntualizzazione sulle ragioni del sequestro. Le doglianze formulate dal pubblico ministero ricorrente, che specificamente affronta il tema delle esigenze cautelari, impone anzitutto di verificare la correttezza della motivazione dell'ordinanza del riesame nella parte in cui afferma in premessa che nella specie il sequestro preventivo sarebbe stato specificamente disposto non per evitare che l'asserito reato di lottizzazione possa essere portato ad ulteriori conseguenze, ma al fine di garantire la esecuzione della misura di sicurezza patrimoniale disposta in sentenza.

Ora, il decreto di sequestro preventivo del tribunale non consente dubbi sulla circostanza che il sequestro e' stato effettuato ai sensi dell'articolo 321, comma 1 e comma 2. Si precisa infatti nel suddetto provvedimento che deve essere disposto "il sequestro di tali corpi di reato dei quali e' stata ordinata la confisca, compresi i terreni e che, in ogni caso, anche ai sensi dell'articolo 321, comma 1, la libera disponibilita' delle opere da parte del detentore potrebbe protrarre le conseguenze del reato per il quale e' stata emessa la sentenza di condanna, poiche' l'ultimazione delle opere e l'utilizzazione del complesso edilizio di ingente volumetria altererebbe in modo rilevante l'assetto territoriale ed il carico urbanistico".

E quindi, con riferimento alla motivazione dell'ordinanza di riesame ed alle obiezioni messe in alcune memorie difensive, appare certamente irrilevante che i destinatari del sequestro medesimo siano rimasti sino a questo momento estranei al processo spiegando il provvedimento cautelare i propri effetti anche al di fuori del giudizio in corso. Non vi e' dubbio, infatti, che la denunciata violazione di legge debba essere esaminata con riferimento ai presupposti per l'applicazione di entrambe le ipotesi formulate nell'articolo 321, comma 1 e 2.

Fatta questa doverosa premessa, occorre ora soffermarsi sulla correttezza di taluni dei principi affermati dal procuratore ricorrente e nelle memorie difensive in ordine alla natura della confisca ed alla sua esecuzione nei confronti dei terzi di buona fede. Al riguardo occorre chiarire anzitutto che, come gia' affermato da questa Sezione, la confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 2, costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009 Rv. 244923).

In relazione alla applicabilita' della confisca ai terzi in buona fede sostenuta dal procuratore ricorrente si e' gia' puntualizzato che tale affermazione e' conforme alla giurisprudenza risalente di questa Corte ma trattasi di orientamento interpretativo precedente alle sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 30.8.2007 e del 20.1.2009, nel ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. " Su. Fo. ", ed ormai abbandonato da questa Sezione, che ha escluso l'applicabilita' della confisca nei confronti di coloro che effettivamente risultino in buona fede in ordine alla abusivita' della lottizzazione, nel senso che in essi non sia stato accertato alcun profilo di colpa, anche sotto gli aspetti della imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza. Si e', tra l'altro, da ultimo puntualizzato, infatti, che:

- Oggetto del sequestro preventivo puo' essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purche' esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilita', idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. (Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009 Rv. 243751);

- Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, puo' subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale (Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009 Rv. 245170);

- E' irrilevante la questione di costituzionalita', per asserito contrasto con gli articoli Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 2, nella parte in cui consente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabilita' e nei confronti di persone estranee ai fatti, in quanto la confisca e' condizionata, sotto il profilo soggettivo, quantomeno all'accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009 Rv. 245348);

- La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non puo' essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilita' oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative. (Sez. 3, Sentenza n. 12118 del 12/12/2008 Cc. (dep. 19/03/2009) Rv. 243395).

Non vi e' dubbio quindi, che in presenza dell'accertata buona fede, non possa essere disposta la confisca nei confronti dei terzi; ma occorre certamente che la buona fede sia accertata e, pertanto, solo nel caso in cui quest'ultima sia gia' evidente, puo' omettersi il provvedimento di sequestro.

Fermo quanto gia' detto sulle ragioni del sequestro, la questione investe, quindi, rispetto nel caso di specie, anche i parametri indicati dal tribunale del riesame per la valutazione della buona fede avendo il giudice del riesame, come detto in precedenza, sostanzialmente ritenuto quest'ultima, in maniera pressoche' assiomatica, limitandosi a considerare l'attuale estraneita' al processo degli acquirenti e l'avvenuto acquisto tramite rogito notarile degli immobili.

In proposito e' palese, tuttavia, la violazione ad opera del riesame dei principi piu' volte enunciati da questa Sezione.

Si e' gia' rilevato infatti che, come correttamente indicato dal procuratore ricorrente, la sola circostanza che i ricorrenti medesimi non risultano allo stato indagati non consente di considerarli "terzi" rispetto al configurato reato di lottizzazione abusiva, in quanto ben potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori e piu' approfonditi accertamenti, la anzidetta qualita' che oggi non rivestono.

Ugualmente appare errato limitare l'accertamento della buona fede alla mera circostanza dell'acquisto degli immobili tramite rogito notarile ed al rilievo dell'idoneita' di tali titoli a trasferire la proprieta'.

Si e' gia' osservato al riguardo, infatti, che la lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiche' in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto meno del venditore-lottizzatore e dell'acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.

La condotta dell'acquirente non configura, quindi, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perche' anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarieta' sociale di cui all'articolo 2 Cost..

L'acquirente, dunque, non puo' sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualita', "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benche' compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioe' - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.

Le posizioni, dunque, sono a priori separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimita' delle operazioni (Sez. 3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano).

E neppure l'acquisto del sub-acquirente puo' essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualita', allorche' si consideri che l'utilizzazione delle modalita' dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass., Sez. 3, 8.11.2000, Petracchi).

Tali principi, come gia' rilevato da Sez. 3, n. 17865 del 17/03/2009 Rv. 243751, non possono ritenersi in contrasto con i postulati della sentenza n. 42741/08 di questa stessa Sezione (rie. Silvioli ed altri, depositata il 17.11.2008), che ha immutato i precedenti orientamenti in tema di tutela della buona fede dei terzi. Conclusivamente dunque

a) In questo procedimento il Tribunale del riesame - a fronte di una misura di cautela reale adottata dal G.I.P. in relazione ad entrambe le ipotesi di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 1.

b) appare non conforme ai principi piu' volte enunciati da questa Corte la pronuncia del riesame che limita l'accertamento della buona fede degli acquirenti alla circostanza:

a) che essi non risultano allo stato indagati:

b) che l'acquisto degli immobili sia avvenuto tramite rogito notarile e vi sia l'idoneita' di tali titoli a trasferire la proprieta'.

Si impone di conseguenza l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale del riesame di Latina perche' valuti nuovamente la questione alla luce dei principi affermati.

In quella sede potranno essere utilmente affrontate anche le questioni relative alla estraneita' al provvedimento di sequestro di alcuni immobili, rendendosi necessario al riguardo un accertamento di merito precluso in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Latina.

 

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