Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Qualora sia stato emesso decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del danneggiante, il giudice civile dinanzi al quale venga proposta l'azione risarcitoria è tenuto ad accertare se nel fatto illecito siano ravvisabili gli estremi del

Qualora sia stato emesso decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del danneggiante, il giudice civile dinanzi al quale venga proposta l'azione risarcitoria è tenuto ad accertare se nel fatto illecito siano ravvisabili gli estremi del reato, ai fini dell'eventuale applicazione del più lungo termine di prescrizione per esso stabilito dalla legge penale.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BO. GI. , RO. AN. , BO. MI. , BO. NI. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALLA ROSA LUIGI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CR. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPELLETTI GIAN PAOLO giusta procura in calce al controricorso; RA. -. RI. AD. DI. SI. , Societa' incorporante la CO. DI. GE. AS. SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Bu. Lu. e Ga. Re. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BARTOLOZZI ROBERTO, ROCCHI PIETRO giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1766/2003 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, quarta sezione civile, emessa l'11/06/2003, depositata il 24/11/2003, R.G.421/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2008 dal Consigliere Dott.ssa LANZILLO RAFFAELLA;

udito l'Avvocato DALLA ROSA Luigi;

udito l'Avvocato SPERATI Alessandro (per delega Avv. ROCCHI Pietro, depositata in udienza);

udito l'Avvocato CAPPELLETTI Gian Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.11.1997 Ro. An. Ma. e Bo. Gi. , nonche' Mi. e Bo. Ni. - rispettivamente, genitori e fratelli di Bo. Lu. , deceduto nello scontro fra due imbarcazioni, avvenuto il (OMESSO) nel canale di (OMESSO), in prossimita' della secca prospiciente il (OMESSO) - hanno convenuto davanti al Tribunale di Venezia Cr. Gi. , che si trovava alla guida del motoscafo investitore, ed il suo assicuratore, s.p.a. Co. di. Ge. As. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

I convenuti hanno resistito alla domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento, per essere decorsi oltre due anni dal provvedimento 14.10.1994 con cui il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico del Cr. .

Con sentenza 29 novembre 1999 il Tribunale di Venezia, accogliendo l'eccezione di prescrizione, ha respinto le domande attrici.

Su appello principale dei Bo. e incidentale dei convenuti, con sentenza 11 giugno - 24 novembre 2003, n. 1766, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza impugnata, compensando le spese del grado. Con atto notificato il 22 novembre 2004 i Bo. propongono un unico motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste il Cr. con controricorso. I ricorrenti e la s.p.a. RA. -. Ri. Ad. di. Si. , subentrata nelle more alla Co. di. as. di. Ge. , hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha dedotto a sostegno della sua decisione che la norma di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3, ha lo scopo di evitare che l'azione di risarcimento dei danni si estingua, in pendenza del processo penale, ma che l'inattivita' del danneggiato diventa non piu' meritevole di tutela allorche' l'esercizio dell'azione penale risulti precluso, come avviene nel caso in cui sia stato emesso decreto di archiviazione. Correttamente, quindi, il Tribunale ha equiparato il suddetto provvedimento ad una sentenza di proscioglimento.

2.- Con l'unico motivo i ricorrenti censurano la decisione per violazione di legge, rilevando che, in base al codice di procedura penale in vigore, la richiesta di archiviazione del P.M. non costituisce esercizio dell'azione penale, ma e' ad essa alternativa, nel senso che il P.M. chiede l'archiviazione quando ritiene di non poter promuovere l'azione penale, non disponendo di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Rilevano che il decreto di archiviazione di cui agli articoli 409 e 554 c.p.p., non ha carattere giurisdizionale, ma chiude la fase delle indagini preliminari al processo ed impedisce l'avvio del procedimento, nei casi in cui manchino elementi sufficienti a condurlo in porto; come si desume dal fatto che il decreto di archiviazione non preclude l'esercizio dell'azione penale ad opera di un diverso ufficio del P.M. ne' preclude l'eventuale integrazione nel dibattimento dell'oggetto di un'azione penale gia' esercitata o di un processo gia' instaurato, ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 c.p.p.; che non consegue l'autorita' del giudicato, ma ha efficacia preclusiva solo nei confronti dell'autorita' che lo ha emesso (Cass. pen. S.U. 1 giugno 2000 n. 9), la quale peraltro puo' revocarlo, autorizzando la riapertura delle indagini.

Il decreto di archiviazione, quindi, non puo' essere equiparato alla sentenza irrevocabile di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione previsto per l'illecito civile.

Nella specie, Bo. Lu. , vittima dell'incidente, e' deceduto il (OMESSO) e la lettera raccomandata di richiesta del risarcimento dei danni e' stata inviata il 15.10.1996, entro il termine quinquennale di prescrizione del reato di omicidio colposo. La domanda giudiziale, notificata il 4.11.1997, e' percio' da ritenere tempestiva, per effetto del suddetto atto interruttivo.

2.1.- Il motivo e' fondato.

Erroneamente la Corte di appello ha equiparato il decreto di archiviazione degli atti alla sentenza di proscioglimento.

Detto decreto, infatti, ne' comporta esercizio dell'azione penale, ne' ha effetti preclusivi in ordine ad una successiva, diversa valutazione dei fatti che comporti la riapertura delle indagini.

Neppure preclude, pertanto, che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal Giudice civile, stante il principio dell'indipendenza delle azioni penale e civile, introdotto con la riforma del rito penale.

A differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non da luogo a preclusioni di alcun genere, ne' ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata.

Ne consegue che, in tema di causa attinente all'accertamento della responsabilita' da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, spetta al Giudice civile stabilire, con piena liberta' di giudizio, se nei fatti emersi, e legittimamente ricostruiti in modo difforme dall'avviso del Giudice penale, siano ravvisabili gli estremi di delitti colposi (Cass. civ. Sez. 3, 21 ottobre 2005 n. 20355), sia per quanto concerne l'individuazione del termine di prescrizione (Cass. Civ. Sez. 3, 19 gennaio 2007 n. 1206), sia per quanto concerne gli altri effetti che ne possono conseguire sul piano del diritto civile (cfr., quanto al risarcimento dei danni non patrimoniali, Cass. Civ. n. 20355/2005 cit.; Cass. civ. Sez. 5 13 aprile 2007 n. 8888; Cass. civ. Sez. 3, 23 aprile 1997 n. 3529). La sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare direttamente, pertanto, se nel caso in esame fossero o meno ravvisabili gli estremi del reato, ed in base alla suddetta valutazione (tenuto anche conto, se del caso, delle risultanze del procedimento conclusosi con l'archiviazione), decidere in ordine al termine di prescrizione applicabile.

Al contrario - pur accennando incidentalmente al problema - la Corte di. merito non ha compiuto alcun diretto accertamento, ne' ha emesso una formale e precisa pronuncia in materia, idonea a passare in giudicato, applicando il piu' breve termine di prescrizione solo in base al principio - errato -secondo cui il decreto di archiviazione del GIP avrebbe l'efficacia formale della sentenza penale irrevocabile di cui all'articolo 2947 c.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3800 UTENTI