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Reati commessi dal tossicodipendente - Applicazione della continuazione - Considerazione dello stato di tossicodipendenza
Pubblicata il 18/11/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR. NU. , N. IL (OMESSO);
avverso ORDINANZA del 21/12/2007 GIP TRIBUNALE di MODENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 21.12.2007 il GIP del Tribunale di Modena, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di Ar. Nu. ( Ve. ) di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'articolo 671 c.p.p., in relazione a due rapine commesse rispettivamente il (OMESSO) ed il (OMESSO) e giudicate con sentenze definitive emesse dal GIP del Tribunale di Modena in data 14.10.2005 e dal GIP del Tribunale di Padova in data 18.5.2004. Il giudice dell'esecuzione, pur trattandosi di reati della stessa natura, ha negato la continuazione poiche' i reati erano stati commessi a tre anni di distanza l'uno dall'altro e il condannato aveva nel frattempo anche subito una carcerazione, il che escludeva la sussistenza della programmazione unitaria.
Ha proposto ricorso per Cassazione Ar. Nu. personalmente rilevando che il provvedimento impugnato aveva omesso di prendere in esame lo stato di tossicodipendenza del condannato, pur se invocato ai sensi della modifica legislativa di cui alla Legge n. 49 del 2006, articolo 4 vicies, per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto indicare se e per quali motivi non riteneva rilevante tale circostanza e comunque se la avesse o meno presa in esame.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente invoca la applicazione dello ius superveniens costituito dalla modificazione dell'articolo 671 c.p.p., comma 1, per effetto della Legge 21 seconda 2006, n. 49, articolo 4 vicies, che ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza".
Va rilevato che la disposizione citata, pur prevedendo che lo stato di tossicodipendenza debba essere valutato, non ha previsto pero' che tale stato sia di per se' elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarieta' del disegno criminoso, bensi' soltanto che deve essere preso in esame "fra gli elementi" che incidono sulla applicazione della suddetta disciplina, per cui il giudice rimane libero, nonostante la modifica legislativa, di verificare quale incidenza lo stato di tossicodipendenza possa avere sull'accertamento della unitarieta' del disegno criminoso nell'ambito del complesso di tutti gli altri elementi sottoposti al suo esame e che la giurisprudenza ha individuato come sintomatici della sussistenza della continuazione.
Orbene, risulta che il provvedimento impugnato ha preso in esame tutti gli elementi portati alla sua attenzione e che li ha correttamente valutati poiche' ha ritenuto, con argomentazione logica del tutto condivisibile e conforme al parametro normativo, che non fosse identificabile fra i reati commessi dal ricorrente prima e dopo la sua carcerazione un unitario disegno criminoso. Questo invero non puo' consistere, come assume il ricorrente, nella sola allegazione dello stato di tossicodipendenza, il quale non puo' di per se' giustificare qualsiasi reato, bensi' soltanto quelli che siano motivatamente collegati e dipendenti da tale stato e sempre che sussistano anche altri elementi che giustificano la applicazione della disciplina del reato continuato, nella specie esclusi dal giudice dell'esecuzione con giudizio di fatto insindacabile come tale in sede di legittimita'.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perche' infondato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a norma dell'articolo 616 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.